È mio figlio, perché non posso dargli il mio cognome?

È mio figlio, perché non posso dargli il mio cognome?

Doppio cognome o niente, questa sembra essere l’unica alternativa possibile per quei genitori che intendano dare ai propri figli il cognome materno.

La possibilità di dare il cognome della madre, in poche parole, è consentita solo se in aggiunta a quello paterno. Infatti, anche d’accordo nel dare al proprio figlio esclusivamente il cognome della madre, ciò non è ammesso nel nostro ordinamento.

Contrariamente a quanto viene spontaneo pensare, è impedito ai genitori assegnare l’esclusivo cognome della madre non solo in caso di conflitto bensì anche nel caso in cui i genitori siano d’accordo. Viene sottratta qualsiasi autonomia e libertà di scelta in ordine alla propria famiglia, alle decisioni di unità familiare e di uguaglianza tra figli. Non rilevano neppure le scelte, seppur nobili, sottese ad una richiesta di assegnazione del solo cognome materno.

È il caso capitato a due coniugi i quali, nel senso di garantire uniformità alla propria famiglia, per il benessere e l’interesse dei figli, erano intenzionati a dare al loro terzogenito lo stesso cognome delle sorelle. Queste ultime, infatti, avevano il solo cognome della madre per riconoscimento della maternità precedente a quello paterno.

L’ufficiale di Stato Civile del Comune interessato, che ha ricevuto la richiesta dei due coniugi, ha risposto così:

Ai genitori non è (…) concesso di scegliere uno dei due cognomi, poiché il figlio deve assumere il cognome di entrambi i genitori per esteso e il cognome materno deve essere posposto a quello paterno. Non vi è dunque la possibilità di scegliere solo il cognome della madre (…). Oggi, pertanto è possibile attribuire al minore – in caso di riconoscimento del figlio da parte di entrambi i genitori – sia il cognome paterno che quello materno, ma non solo quello materno”.

Innanzitutto, la regola per la quale al figlio nato all’interno del matrimonio venga attribuito in automatico il cognome paterno è frutto di una consuetudine vigente  nell’ordinamento italiano, che non trova riscontro alcuno in specifiche norme o interventi legislativi (Corte Cost. 21 dicembre 2016 n.286; si vedano tra le altre in tal senso Cass., sez. I, 17 luglio 2004, n. 13298 e Cass., sez. I, 22 settembre 2008, n. 23934). Ad affermarlo è anche la più autorevole dottrina, che ha disconosciuto l’esistenza di una norma di legge a favore del patronimico.

Leading case in materia è la sentenza “Cusan e Fazzo contro Italia” del 7 gennaio 2014: i ricorrenti lamentavano il rifiuto delle autorità italiane ad attribuire alla figlia il solo cognome della madre.

La Corte dichiarava che l’impossibilità per i genitori di attribuire al figlio, alla nascita, il cognome della madre, anziché quello del padre, integra violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell’art. 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Rilevava, infine, che il sistema giuridico italiano avrebbe dovuto adottare opportuni interventi legislativi al fine di rimuovere gli ostacoli in materia. V’è stato, poi, un intervento della Corte Costituzionale sulla questione ma limitata all’attribuzione del doppio cognome, non già all’esclusiva attribuzione di quello materno. Si tratta della pronuncia n. 286 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità della normativa italiana nella parte in cui non consente l’attribuzione del doppio cognome, motivando come tale mancanza sia lesiva del diritto all’identità personale e causi una irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, non essendo giustificata dall’esigenza di mantenere l’unità familiare.

Non resta, allora, che evidenziare solo alcune delle norme violate da tale consolidata prassi italiana.

In primis il diritto indisponibile dell’identità personale, che vede la sua proiezione sulla personalità e il riconoscimento sociale all’interno delle formazioni familiari, secondo l’art. 2 della nostra Costituzione.

La violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra i coniugi nonché dell’art. 29, comma II, Cost., il quale garantisce l’uguaglianza morale e giuridica degli stessi e dell’art. 30, comma I, Cost. sui doveri dei genitori nei confronti dei figli.

Ancora, l’art. 143 c.c. in base al quale i coniugi con il matrimonio assumo gli stessi diritti e doveri, in un’ottica di parità ed uguaglianza ispirate ai canoni costituzionali.

Violazione dell’art. 144 c.c. che intende garantire ai coniugi autonomia nella conduzione della vita familiare, prevedendo che essi ne concordino l’indirizzo e ne attuino le scelte.

Nel 2021 i tempi possono dirsi maturi per auspicare ad un intervento legislativo nel nostro ordinamento o anche solo per vedere tramontata una prassi che non solo risulta anacronistica rispetto alle conquiste sociali degli ultimi anni, ma anche in contrasto con la linea assunta dagli altri ordinamenti, europei e non solo.

Sì, perché i sistemi di common law ammettono la possibilità di scelta ai genitori sul cognome da dare ai propri figli. Lo consentono anche nel Massachussets, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda. E senza andare troppo lontano, nel Regno Unito è possibile addirittura attribuire ai propri figli un cognome di fantasia, purché non contrario all’ordine pubblico e al buon costume. Libertà di scegliere il cognome familiare è prevista anche nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Islanda, Finladia, Svezia, nell’ordinamento tedesco, in Francia e in Belgio.

In attesa di un intervento legislativo definitivo sulla questione, una frase semplice quale quella utilizzata dalla Corte Suprema del Massachusetts nel lontano 1977, che ha riconosciuto per la prima volta alle donne il diritto di scegliere il proprio cognome, suona così banale ma così tristemente attuale: “nessuna consuetudine può prevaricare la legge e i diritti delle persone”.


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Laura Summo

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