E se la carrozzina rimane intrappolata nel manto stradale? Il Comune è responsabile ex art. 2051 c.c.

E se la carrozzina rimane intrappolata nel manto stradale? Il Comune è responsabile ex art. 2051 c.c.

La vicenda. L’attrice – costretta su di una carrozzina motorizzata a causa di paraplegia – conveniva in giudizio il Comune di Como al fine di sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del danno occorsole per essere rimasta incastrata con le ruote del mezzo in una buca del manto stradale, non visibile. In via del tutto subordinata, l’attrice chiedeva dichiararsi la responsabilità del Comune di Como ex art. 2043 c.c.

Si costituiva il Comune di Como che contestava la ricostruzione dei fatti, eccependo l’erroneità della dinamica del sinistro, con particolare riguardo alla invisibilità della buca. Il Comune di Como inoltre negava la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., per carenza di nesso di causalità tra il dissesto del manto e il danno patito dalla parte attrice, ed eccependo il concorso colposo ex art. 1227 c.c. della danneggiata.

La decisione. Il Giudice ha inquadrato la domanda attorea nell’ambito dell’art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cose in custodia.

È noto che tale forma di responsabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità, ha natura di responsabilità oggettiva (ex pluribus, Cass. 4279/2008; Cass. 25243/2006; Cass. 376/2005; Cass. 21684/2005), o comunque di colpa presunta (ex pluribus, Cass. 3651/2006; Cass. 6767/2001; Cass. 8997/1999), in quanto prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, salva la prova liberatoria del caso fortuito che deve essere fornita dal custode.

È altrettanto noto, oltre che pacifico in giurisprudenza, che, per caso fortuito, deve intendersi non solo l’accadimento assolutamente eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, ma anche la stessa condotta del danneggiato (ex pluribus, Cass. 5326/2005; Cass. 11264/95; Cass. 1947/94), la quale, incidendo sul nesso di causalità, elidendolo, vale ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c.

La funzione della norma è infatti quella di far ricadere sul custode i danni causati dalla cosa, allorché tali danni scaturiscano da una concreta mala gestio del custode, con la conseguenza che una responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere invocata allorché la cosa rappresenti la mera occasione del danno.

Recente giurisprudenza di legittimità (ex pluribus, Cass. 2660/2013; Cass. 6306/2013, Cass. 25214/2014) ha inoltre precisato, in tema di corretto riparto dell’onere della prova, che, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno stesso.

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di danno cagionato da dissesti al manto stradale in custodia al Comune di competenza, ha indicato con chiarezza come l’onere del danneggiato sia <<dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità>>, In altri termini, <<l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l’evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile>> (ex pluribus: Cass. 15761/2016; Cass. 23919/2013).

Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha ritenuto il Comune convenuto responsabile in quanto il fatto storico generativo della responsabilità, vale a dire l’incastro della carrozzina a motore dell’attrice a causa della presenza di una buca, resa invisibile da uno strato d’acqua, è risultato provato all’esito dell’istruttoria orale avendo i testimoni escussi confermato la dinamica del sinistro, descritta nell’atto di citazione, in particolare la presenza di un notevole strato d’acqua sulla buca, tale da far emergere come il dissesto del manto stradale che ha provocato il sinistro fosse difficilmente visibile, escludendo la configurabilità di una condotta negligente in capo all’attrice, tale cioè da elidere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Il Comune di Como, d’altronde, non ha dimostrato il caso fortuito, con la conseguenza della mancanza della prova liberatoria della responsabilità a norma dell’art. 2051 c.c.


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