È sequestrabile la stampa online?

È sequestrabile la stampa online?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la rilevante sentenza n.31022 del 2015, ha finalmente sciolto la spinosa questione relativa all’ammissibilità del sequestro preventivo di una testata giornalistica online regolarmente registrata, sancendo il seguente principio di diritto: La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico”.

Da ciò ne deriva che “Il giornale  online, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Ebbene, prima di illustrare le argute argomentazioni che hanno indotto gli ermellini a comporre la succitata soluzione, appare senz’altro opportuno tratteggiare i caratteri del sequestro preventivo ed individuarne il campo di applicazione.

Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. è una misura cautelare reale previstdall’ordinamento per soddisfare l’esigenza di impedire che una cosa pertinente al reato possa essere utilizzata per aggravare o protrarre le conseguenze dello stesso e si distingue dal sequestro conservativo – altra misura cautelare reale – il quale è invece volto a scongiurare il pericolo che, nell’attesa della condanna definitiva, si disperdano le garanzie patrimoniali.

A differenza delle misure cautelari personali, le quali dispongono delle limitazioni della libertà o di altre capacità del soggetto destinatario del provvedimento, le misure cautelari reali incidono sul diritto di proprietà costituzionalmente garantito ex art. 42 Cost.,  ponendo un vincolo di indisponibilità su determinati beni mobili o immobili.

I suddetti sequestri devono essere tenuti distinti dal sequestro probatorio che, pur presentando la medesima struttura, risponde a finalità del tutto diverse dai sequestri cautelari: esso è difatti un mezzo di ricerca della prova, attraverso il quale l’autorità giudiziaria acquisisce coattivamente il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti.

Sulla scorta di tali premesse, è interessante notare come sino alla storica pronuncia delle Sezioni Unite, l’orientamento prevalente in giurisprudenza era quello di negare alla stampa telematica la speciale protezione accordata alla stampa tradizionale ai sensi della Legge n. 47 del 1948.

In particolare, si sosteneva che il giornale telematico non rispecchiava le due condizioni considerate fondamentali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come previsto dalla legge poc’anzi citata: la riproduzione tipografica e la diffusione del prodotto stampato tra il pubblico.

Tale assunto portava inevitabilmente ad escludere i quotidiani online dalla nozione di stampa, sulla base della mancanza di una riproduzione su un supporto fisico del quotidiano, dal momento che la diffusione dell’articolo tramite web avviene attraverso la visualizzazione, da parte di più utenti, della pagina di pubblicazione e non mediante la distribuzione della carta stampata tra il pubblico.

Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo aver magistralmente ripercorso il quadro storico-normativo di questo peculiare strumento di manifestazione del pensiero, ha quindi riconosciuto l’assimilabilità del giornale telematico a quello cartaceo, nell’ipotesi di attività di informazione esercitata in maniera professionale, attribuendo così un’interpretazione evolutiva della nozione di stampa.

In altri termini, un quotidiano o periodico telematico, può senz’altro presentare la stessa struttura di una testata giornalistica tradizionale, sia sul piano organizzativo redazionale sia per la presenza di un direttore responsabile, con ciò differenziandosi nettamente dai molteplici strumenti di diffusione di informazione da parte di singoli soggetti (forum, facebook, blog, newsletter, mailing list, newsgroup).

Viene pertanto valorizzato il dato che realmente contraddistingue l’attività giornalistica, ovverosia la finalità informativa che si esplica nella raccolta, commento, critica e diffusione di notizie al pubblico.

Ma vi è di più. L’articolo 21 della Costituzione tutela la stampa quale fondamentale mezzo di manifestazione del pensiero, prevedendo che la medesima non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure e sottoponendo il sequestro della stessa alla duplice garanzia della riserva di giurisdizione e di legge.

In tale ottica, come egregiamente evidenziato dalla Suprema Corte, una lettura “statica” della nozione de qua, porterebbe inevitabilmente ad uno scontro con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. posto che “si legittimerebbe (…) un irragionevole trattamento differenziato dell’informazione giornalistica veicolata su carta rispetto a quella diffusa in rete, con la conseguenza paradossale che la seconda, anche se mera riproduzione della prima, sarebbe assoggettabile, diversamente da quest’ultima, a sequestro preventivo. 

In definitiva, alla “stampa online” – sia se riproduzione di quella cartacea, sia se unica ed autonoma fonte di informazione professionale –  viene applicata la normativa sulla stampa, poiché ontologicamente e funzionalmente assimilabile alla “stampa cartacea”; di conseguenza, sembra ormai pacifica la possibilità di estendere le garanzie costituzionali in tema di sequestro preventivo della stampa cartacea alla stampa telematica, nonché le norme che disciplinano la responsabilità per gli illeciti commessi.


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Alessandra Medici

Ha conseguito nel 2016 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli di Roma, discutendo una tesi in Diritto Penale delle Scienze Mediche e delle Biotecnologie sulla "Responsabilità penale dello psichiatra". Abilitata all'esercizio della professione forense nel 2019, attualmente collabora con un noto studio legale molisano occupandosi prevalentemente di diritto penale e diritto civile. Per la preparazione teorica, ha frequentato a Roma corsi di formazione giuridica avanzata approfondendo, in particolare, il diritto civile, penale e amministrativo.

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