Equo compenso 2019: protocollo d’intesa e tavolo tecnico con le professioni

Equo compenso 2019: protocollo d’intesa e tavolo tecnico con le professioni

La legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ai commi 487 e 488 dell’unico articolo ha rivisto l’istituto dell’equo compenso disciplinato, originariamente, dall’art. 13-bis della legge professionale forense (L. n. 247/2012), prevedendo un compenso minimo equo e adeguato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.

L’equo compenso nasce dalla esigenza di regolamentare alcuni settori critici, come quello del recupero dei crediti, in cui molti professionisti si trovano ad operare.

La ratio sottesa alla novella legislativa è, infatti, la medesima che contraddistingue il codice del consumo, per cui v’è la necessità di tutelare la parte più debole del rapporto contrattuale.

Sul tema si sono organizzati numerosi convegni e tavoli di discussione, atteso che le integrazioni e le modifiche apportate non risultano finora aver inciso concretamente sui compensi dei professionisti[1].

L’ostacolo principale individuato dagli Ordini e dai Collegi professionali consiste nel fatto che la disciplina dell’equo compenso si applica per le prestazioni rese nei confronti dei c.d. “contraenti forti” e della PA, e non anche nei rapporti con piccole e medie imprese o persone fisiche.

Ambito di applicazione

Inizialmente, il parametro dell’equo compenso era stato riservato solo agli avvocati in relazione a prestazioni per conto di banche, assicurazioni e imprese; successivamente, la L. n. 172/2017 ha esteso le previsioni dettate per gli avvocati anche alle prestazioni, in quanto compatibili, degli altri professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 81/2017, comprendendo gli iscritti agli ordini e collegi.

In base a quanto previsto dalla legge di conversione del decreto fiscale n. 119/2018 (L. n. 136/2018), tutti i professionisti hanno diritto ad un compenso minimo al di sotto del quale non si può scendere.

I criteri di definizione del valore economico della prestazione professionale e il limite suddetto, potranno essere oggetto di accordo tra le parti.

Il diritto all’equo compenso, secondo la disciplina vigente, scatta quando il committente è una banca, un’assicurazione, una grande azienda, ovvero un’azienda della pubblica amministrazione.

La riforma prevede l’introduzione di nove clausole vessatorie in base alle quali il professionista può richiedere l’annullamento del contratto entro 2 anni dalla firma, ferma restando la possibilità di mantenere valido il rapporto di lavoro.

Tra le clausole vessatorie, particolare attenzione meritano quelle che riguardano: a) l’anticipo delle spese a carico esclusivo del professionista; b) i tempi di pagamento delle fatture oltre 60 giorni; c) la possibilità di modificare unilateralmente il contratto ovvero solo da parte del committente; d) l’imposizione al dover rinunciare al rimborso spese.

In caso di vessatorietà delle clausole, la nullità del contratto può essere fatta valere solo dal professionista e non si estende al resto (c.d. nullità di protezione). A tal riguardo, è opportuno precisare che si considerano vessatorie ex art. 13-bis co. 4 della legge professionale forense “le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato”.

In presenza di un compenso non equo, è prevista la sostituzione con il compenso determinato dal giudice. Invero, ai sensi dell’art. 13-bis co. 10 della legge professionale forense “il giudice, accertata la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola (…), dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell’avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’art. 13 comma 6”.

Le nuove tutele riguardano tutti i rapporti in corso tra professionisti e loro clienti, a condizione che questi siano regolati da convenzioni predisposte solo dalle imprese.

Per gli incarichi affidati dopo l’entrata in vigore della nuova legge, dovrà essere garantito il diritto all’equo compenso anche nella pubblica amministrazione, atteso che il principio dell’equo compenso nella PA non può essere retroattivo.

Come si calcola l’importo minimo della parcella?

Il calcolo per i professionisti iscritti agli ordini professionali viene stabilito sui parametri giudiziari emessi dai Ministeri vigilanti sugli Ordini professionali, come quelli attuali per gli avvocati (D.M. 55/2014), mentre per le altre professioni ordinistiche valgono i parametri utilizzati dai tribunali.

Per i professionisti appartenenti alle altre categorie, i parametri saranno simili a quanto previsto dall’articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione del dipendente, posto che il compendo deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Il Nucleo Centrale di monitoraggio

Il 2 luglio 2019 è stato sottoscritto dal Ministro della Giustizia e dal Presidente del CNF, il Protocollo d’intesa per l’istituzione del Nucleo Centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso per la professione forense che si riunirà almeno tre volte all’anno presso il Ministero della Giustizia.

L’organismo centrale si compone di 5 membri: tre rappresentanti del Ministero della Giustizia, il Presidente del CNF e un Consigliere nazionale.

Il protocollo d’intesa si compone di 5 articoli, tra i quali giova evidenziare:

  • l’art. 2 il quale, da un lato, dispone che il CNF promuove la costituzione di Nuclei locali di monitoraggio presso ciascun COA (questi ultimi, a loro volta, assieme al Nucleo centrale di monitoraggio, formano la Rete Nazionale di monitoraggio della corretta applicazione della disciplina in materia di equo compenso); dall’altro e per quanto concerne la procedura di allerta, prevede che i COA debbano inviare al CNF le segnalazioni in merito ad eventuali violazioni o elusioni della normativa sull’equo compenso, quindi ne investe il Nucleo centrale che provvederà alle opportune determinazioni.

  • l’art. 3 che disciplina le funzioni del Nucleo centrale di monitoraggio, in particolare: a) la facoltà di segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ad altre Autorità eventualmente competenti dei comportamenti di committenti privati e pubblici che violano la normativa di cui si sta discutendo; b) la proposta di iniziative legislative in materia di tutela dell’equo compenso; c) la sollecitazione, nei confronti di committenti, sia pubblici che privati, in capo ai quali siano state rilevate inosservanze della disciplina sull’equo compenso, a conformare le proprie prassi.

Tavolo tecnico dei professionisti del 3 luglio 2019

Il tavolo tecnico, istituito con decreto ministeriale del 27 giugno 2019 dal Sottosegretario alla Giustizia con delega alle professioni, Jacopo Morrone, si è insediato il 3 luglio 2019 presso il Ministero della Giustizia con l’obiettivo comune di:

  • incrementare il novero dei destinatari delle nuove regole sulla liquidazione delle prestazioni professionali;

  • ampliare la definizione dei soggetti economici privati;

  • prevedere l’estensione dell’equo compenso anche ai contratti con la PA;

  • formulare proposte legislative volte a garantire “uniformità e coerenza” ai compensi dei liberi professionisti.

Tra le richieste avanzate dagli Ordini e Collegi professionali, si sottolineano:

  • la proposta di estendere la disciplina in commento anche all’Agenzia delle Entrate e alle aziende medio-piccole[2];

  • l’istituzione di un osservatorio nazionale permanente per tutte le professioni (ad oggi presente solo per gli Avvocati);

  • la rivisitazione dei parametri;

  • l’esclusione della possibilità per le PA di concludere accordi a compenso zero o irrisorio;

  • l’estensione del regime delle clausole vessatorie;

  • la class action dei Consigli degli Ordini.

Disegni di legge pendenti

Si precisa, inoltre, che allo stato vi sono diverse proposte di legge pendenti:

  • il DDL 620 dell’Onorevole Claudia Porchietto (FI-BP) presentato a maggio 2018 ed ancora da assegnare alla commissione competente (testo non ancora diffuso);

  • il DDL 1119 della Senatrice Tiziana Carmela Rosaria Drago (M5S) con l’obiettivo di introdurre l’inderogabilità dell’equo compenso anche nei casi di convenzioni non unilateralmente predisposte dalle imprese[3];

  • il DDL 326 del Senatore Stefano Bertacco (FdI) che propone la reintroduzione delle tariffe, assegnato, ma non ancora in esame;

  • il DDL 1216 della Senatrice Roberta Toffanin (FI-BP), assegnato ma non ancora esaminato;

  • più di recente, la proposta di legge del Senatore Agostino Santillo (M5S)[4] che mira alla tutela della professione tecnica nelle attività con la committenza privata, allargando il raggio di applicazione dell’equo compenso. In particolare, il disegno di legge prevede l’obbligo per i committenti di dimostrare di aver pagato il professionista, pena il mancato rilascio del titolo richiesto.


[1] Per questo motivo le Regioni stanno legiferando in proprio per la tutela del lavoro professionale. Le ultime leggi in ordine di tempo sono quella della Puglia (L. regionale n. 32/2019) e del Lazio (L. regionale n. 69/2019).

[2] Ai sensi del D.M. 238/2005 la piccola impresa è composta da meno di 10 occupanti ed ha un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro. È utile, altresì, ribadire che la dimensione media delle imprese italiane rimane sostanzialmente stabile sotto i 4 addetti contro i 5,8 della media europea (fonte: repubblica.it);

[3] La proposta arriva nel pieno della polemica contro la sentenza n. 1215/2019 del Consiglio di Stato e contro il bando del MEF per consulenze professionali “a titolo gratuito”. Secondo il Comitato Unitario delle professioni e la Rete delle Professioni Tecniche “in questo modo verrebbe lesa la dignità dei professionisti che, invece, la Costituzione italiana in linea di principio ha inteso proteggere con l’articolo 36”.

[4] Il disegno di legge, non ancora presentato al Senato, è pubblicato nella sezione Lex Parlamento della Piattaforma Rousseau e può essere integrato e/o modificato dagli iscritti entro il 18 agosto 2019.


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