Esame Avvocato 2017: le più significative sentenze di diritto penale per le prove scritte

Esame Avvocato 2017: le più significative sentenze di diritto penale per le prove scritte

In vista delle prove scritte dell’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato previste per il prossimo 12, 13 e 14 dicembre, la Rivista ha realizzato una rassegna ragionata e di facile consultazione avente ad oggetto le principali sentenze rese in materia di diritto penale, al fine di aiutare i candidati a prepararsi al meglio ripassando gli argomenti più “caldi”.

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Sommario: 1. Sezioni unite – 2. Reati contro la persona – 3. Reati contro la famiglia – 4. Reati contro la Pubblica Amministrazione – 5. Responsabilità penale del medico 6. Reati contro il patrimonio. Altri reati

1. Sezioni unite

I delitti di detenzione e porto illegali in luogo pubblico o aperto al pubblico di arma comune da sparo ex articoli 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, non concorrono, rispettivamente, con quelli di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della stessa arma clandestina, ex articolo 23, commi 1, 3 e 4, della legge 18 aprile 1975 n. 110. Secondo la Corte, l’identità della condotta materiale, sul piano storico-naturalistico, oggetto delle fattispecie incriminatrici in questione, induce a rilevare che il dato della clandestinità dell’arma integra un “elemento specializzante” per aggiunta unilaterale: con la conseguenza che, in base al principio di specialità di cui all’articolo 15 del c.p., devono trovare applicazione le sole fattispecie specifiche dedicate, rispettivamente, alla detenzione e al porto di arma clandestina (Cassazione penale, SS.UU., sentenza 12/09/2017 n° 41588).

Integra la fattispecie criminosa aggravata di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’articolo 615-ter, comma 2, numero 1, del Cp, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso (nella specie, Registro delle notizie di reato: Re.ge), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni “ontologicamente” estranee o diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita (Cassazione penale, SS.UU., sentenza 08/09/2017 n° 41210).

La circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, c.p., richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa (Cassazione penale, SS.UU., sentenza 12/07/2017 n° 34090).

L’inosservanza delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lg. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche; la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell’eventuale aggravamento della misura di prevenzione (Cassazione penale, SS.UU., sentenza 05/09/2017 n° 40076).

Il reato di malversazione a danno dello Stato, previsto dall’articolo 316-bis del Cp, concorre con quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’articolo 640-bis del Cp. Tra le due fattispecie non sussiste un concorso apparente di norme, ma un concorso materiale di reati che può determinare, al più, un vincolo di continuazione qualora l’erogazione pubblica sia ottenuta dal privato fraudolentemente e poi utilizzata per scopi privati. E ciò in quanto le condotte incriminate dalle due fattispecie sono strutturalmente differenti e cronologicamente distinte (Cassazione penale, SS.UU., sentenza 28/04/2017 n° 20664).

2. Reati contro la persona

In tema di stalking, i social network sono sempre più spesso il luogo dove si manifestano gli atti persecutori, dal momento che Facebook è uno dei principali strumenti di comunicazione utilizzato dagli italiani (Cassazione penale, sez. V, sentenza 24/05/2017 n° 25940).

Il delitto di atti persecutori si configura anche quando le singole condotte sono reiterate in un brevissimo arco temporale, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un tempo ristretto, una sola giornata, sia la causa effettiva dello stato d’ansia, del fondato timore per l’incolumità o del mutamento delle abitudini di vita della vittima (Cassazione penale, sez. V, sentenza 31/03/2017 n° 16205).

In tema di violenza sessuale di gruppo, rientrano tra le condizioni di “inferiorità psichica o fisica”, previste dall’art. 609-bis, secondo comma, n. 1, cod. pen., anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti, in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l’abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell’agente (Cassazione penale, sez. III, sentenza 04/10/2017 n° 45589).

In tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato, previsto dall’art. 609 bis c.p., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l’agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime (fattispecie relativa al tentativo di bacio non andato a buon fine) (Cassazione penale, sez. III, sentenza 22/09/2017 n° 43802).

Commettono il reato di violenza privata ai danni di minore, i dirigenti scolastici e gli insegnanti che dispongono l’osservazione psicologica degli allievi durante le lezioni senza il preventivo consenso dei genitori (Cassazione penale, sez. V, sentenza 05/09/2017 n° 40291).

Integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che occupa il parcheggio riservato ad una specifica persona invalida in ragione del suo “status”, impedendone l’accesso, e, quindi, privandola della libertà di determinazione e di azione (Cassazione penale, sez. V, sentenza 07/04/2017 n° 17794).

In tema di omicidio, non si configura l’aggravante prevista dall’art. 577, comma secondo, cod. pen. (delitto commesso in danno del coniuge) quando la persona offesa sia convivente “more uxorio” dell’autore del fatto (Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/01/2017 n° 808).

3. Reati contro la famiglia

Per l’integrazione del delitto di cui all’art. 572 c.p., è necessaria una condotta di vessazione continuativa, che, pur potendo essere inframmezzata da periodi di “calma”, deve costituire fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita, poiché altrimenti deve escludersi l’abitualità del comportamento, implicita nella struttura normativa della fattispecie, ed i singoli fatti che ledono o mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia conservano la propria autonomia di reati contro la persona (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 30/05/2017 n° 27088).

Il reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili ovvero non perseguibili, idonei a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali (nella specie, l’imputato aveva intrattenuto rapporti sessuali con l’amante all’interno della casa coniugale imponendo alla moglie l’accettazione di tale stato di fatto con gravi minacce) (Cassazione penale, sez. III, sentenza 03/04/2017 n° 16543).

Il delitto di maltrattamenti in famiglia persiste anche in caso di separazione legale tra agente e vittima, trattandosi di stato che, pur dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale nonché di collaborazione (Cassazione penale, sez. II, sentenza 22/09/2016 n° 39331).

L’ordinario ricorso alla violenza nei confronti di un minore, anche se animato dalla intenzione di educarlo, non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione ma in quella più grave di maltrattamenti (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 07/09/2017 n° 40959).

4. Reati contro la Pubblica Amministrazione

Per configurarsi l’elemento soggettivo del delitto di abuso d’ufficio si richiede che l’evento costituito dall’ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall’agente e non semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11/10/2017 n° 46788).

In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali con funzioni di tipo bancario (c.d. bancoposta), riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste italiane che si occupi della raccolta e dell’impiego del risparmio postale, atteso che tale specifica attività è per legge volta al perseguimento di primari interessi pubblici e va distinta dall’ordinaria raccolta di risparmio tra il pubblico, con la conseguenza che l’appropriazione di somme dei risparmiatori integra in detta ipotesi il reato di peculato e non quello di appropriazione indebita (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 06/03/2017 n° 10875).

5. Responsabilità penale del medico

In tema di responsabilità professionale del medico, in relazione al nesso causale tra la condotta colposa del medico e l’evento lesivo è da escludere che possano avere una efficacia interruttiva le infezioni sopraggiunte durante il ricovero ospedaliero. Non è infatti configurabile il sopravvenire di un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto alla condotta originaria, cui possa annettersi valore interruttivo del rapporto di causalità: ciò perché l'”infezione nosocomiale” è uno dei rischi tipici e prevedibili da tener in conto nei casi di non breve permanenza nei raparti di terapia intensiva, ove lo sviluppo dei processi infettivi è tutt’altro che infrequente in ragione delle condizioni di grave defedazione fisica dei pazienti (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11/07/2017 n° 33770).

In tema di responsabilità medica, la causa di esclusione della punibilità prevista dal nuovo art. 590 sexies c.p., introdotto con l. 8 marzo 2017 n. 24, trova applicazione con riguardo alle condotte che costituiscono pertinente estrinsecazione delle linee guida applicabili al caso di specie; non opera, invece, negli ambiti non governati dalle linee guida, nelle situazioni concrete le cui peculiarità impongano di disattendere tali raccomandazioni e in relazione a quelle condotte che non risultano oggetto di disciplina in un dato contesto regolativo(Cassazione penale, sez. IV, sentenza 07/06/2017 n° 28187).

6. Reati contro il patrimonio. Altri reati

L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti, potendo provvedersi alle esigenze delle persone indigenti per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Cassazione penale, sez. V, sentenza 28/07/2017 n° 37930).

La testimonianza del professionista resa in violazione dei doveri deontologici in tema di segreto professionale è comunque utilizzabile, non integrando una violazione di disposizioni processuali previste a pena di inutilizzabilità (Cassazione penale, sez. II, sentenza 11/10/2017 n° 46588).

La non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per lo spacciatore di sostanze stupefacenti solo sulla base di precedenti denunce per reati della stessa specie, in assenza di condanne. A precisarlo è la Cassazione che accoglie la tesi del ricorrente che riteneva di aver diritto all’applicazione dell’articolo di cui all’articolo 131 bis del Cp. Per la Corte, dunque, semplici denunce, non seguite da un procedimento penale né da un accertamento giudiziale, non impediscono l’applicabilità della causa di non punibilità (Cassazione penale, sez. III, sentenza 24/07/2017 n° 36616).

Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese (Cassazione penale, sez. V, sentenza 12/07/2017 n° 34151).

Integra diffamazione l’attribuzione alla persona offesa della volontà di sposare un uomo per acquisire lo stato di vedova e ereditarne, quindi, i beni, atteso che tale condotta è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati (Cassazione penale, sez. V, sentenza 23/06/2017 n° 31434).

Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di cui all’art. 20 della legge n. 110 del 1975, secondo cui la custodia delle armi deve essere assicurata “con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”, nella condotta dell’imputato che deteneva una pistola, separata dal relativo caricatore, occultata sotto un materasso, con la conseguenza che occorreva intenzionalmente sollevare quest’ultimo per rinvenire l’arma, di per sé inefficiente; il caricatore era custodito all’interno di cassapanca collocata in altra stanza dell’edificio (Cassazione penale, sez. I, sentenza 20/03/2017 n° 13570).

In caso di furto in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Cassazione penale, sez. V, sentenza 24/03/2017 n° 14538).

In assenza di un attacco alla persona e di argomenti intesi a screditare la stessa tramite l’evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, non è ravvisabile alcun comportamento sanzionabile ai sensi dell’articolo 595 del c.p.. L’accostamento di una condotta a un evento, in presenza di elementi che ne corroborino la prova, non è di per se stesso censurabile (Cassazione penale, sez. V, sentenza 03/08/2017 n° 38747).

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