Esame avvocato, Catania: vinto il ricorso perché non c’erano magistrati in commissione

Esame avvocato, Catania: vinto il ricorso perché non c’erano magistrati in commissione

T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 128

a cura dell’avv. Giacomo Romano

 

Il caso

Una candidata svolgeva le prove scritte per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense anno 2015 presso la Corte d’Appello di Messina, che venivano scrutinate dalla II^ Sottocommissione costituita presso la Corte d’Appello dell’Aquila, riportando un punteggio complessivo pari a 78/150 (parere diritto civile: 28; parere diritto penale 25; atto giudiziario 25), che non le consentiva – poiché inferiore al punteggio minimo di 90/150 – di sostenere le successive prove orali.

Non persuasa della correttezza delle valutazioni operate dalla suindicata commissione, la candidata impugnava il verbale che le conteneva – in uno con ulteriori atti condizionanti la valutazione della Sottocommissione menzionata in precedenza – contestando, con il primo motivo di ricorso, un vizio di costituzione della sottocommissione che aveva proceduto alla valutazione degli elaborati della ricorrente, e con il secondo, il ricorrere di un vizio di difetto di motivazione per ricorso della commissione al (mero) voto numerico in base ad una pluralità di norme, alcune anche di rango comunitario.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso.

In punto di fatto, dall’esame del verbale appare effettivamente che dei cinque componenti la Sottocommissione, ben 4 possedessero la qualità di Avvocato. Ma poiché, in base a primo comma dell’art. 47 L. 31 dicembre 2012 n. 247, “la commissione di esame e’ nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed e’ composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche”, appare sussistere il vizio dedotto dalla ricorrente, e che la stessa specifica in libello – senza alcuna specifica replica sul punto da parte dell’Amministrazione costituita, con affermazione che assume pertanto positivo valore di prova in base all’applicazione nel caso di specie di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 64 c.p.a. – essere rappresentato dal fatto che “risulta, quindi, totalmente assente la componente dei magistrati”.

Non si ignora, benvero, che più di recente il Consiglio di Stato, Sez. III, in sentenza 21 ottobre 2016, n. 4406, ha ribadito il principio secondo cui “i membri effettivi e i membri supplenti delle Commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sono fungibili, con possibilità di sostituzione in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta”.

Il Collegio tuttavia, nel decidere, non ha inteso discostarsi dalla linea interpretativa che sembra prevalere nella giurisprudenza dei TT.AA.RR. – e che ha trovato, in tempi altrettanto recenti, un autorevole avallo nella giurisprudenza del giudice amministrativo siciliano di seconda istanza con l’ordinanza n. 668/2016 del CGA -, alla cui stregua “negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, ai sensi dell’art. 47 L. 31 dicembre 2012 n. 247 – norma immediatamente applicabile – la Commissione giudicatrice deve prevedere la presenza anche di un magistrato, dovendosi ritenere da un lato che la volontà del Legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale e, dall’altro lato, che sia appunto necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) secondo la proporzione stabilita dalla legge”( T.A.R. Milano, Sez. III, sent. 26 settembre 2016, n. 1733).

Per quanto infatti la esegesi seguita dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra indicata muova da una preoccupazione certamente meritevole di attenzione, quale quella di “assicurare lo svolgimento delle funzioni della Commissione in termini di effettività e tempestività, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione, atteso il rilevante interesse pubblico allo svolgimento delle sessioni di esami di abilitazioni professionali in termini di economicità e celerità nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, senza pertanto che possano rinvenirsi i censurati profili di contrasto con i principi costituzionali”, la sua applicazione rischia di entrare in urto col principio di eguaglianza guarentigiato dall’art. 3 Cost. Ove infatti si volesse ammettere la legittimità di una composizione a “geometria variabile” – in base alla girandola delle sostituzioni – della commissione di cui al comma 3 dell’art. 47 della L. n. 247/2012, si finirebbe con il giustificare la possibilità di una disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati dei soggetti scrutinati, a seconda che esse risultino costituite o meno nel rispetto delle “tre diverse realtà del mondo giuridico”.

Ha ritenuto, pertanto, il collegio di dover preferire – quantomeno allo stato – una esegesi in funzione costituzionalmente orientata, che eviti il rischio della summenzionata disparità di trattamento fra i più partecipanti alle procedure di abilitazione all’esercizio della professione forense, piuttosto che privilegiare ad ogni costo la continuità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.

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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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