Esame di Avvocato: l’Adunanza Plenaria sull’ammissibilità della motivazione numerica

Esame di Avvocato: l’Adunanza Plenaria sull’ammissibilità della motivazione numerica

L’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi è stato introdotto nel nostro ordinamento con la l. n. 241/1990, essendo previamente previsto, a livello costituzionale, esclusivamente un onere motivazionale con riguardo ai provvedimenti giurisdizionali (art 111 Cost.). Esso manifesta innanzitutto lo scopo di permettere al privato la conoscenza del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione e le ragioni che si celano dietro al provvedimento, nella prospettiva di un eventuale accesso al controllo giurisdizionale.

Di conseguenza, la motivazione assolverà anche allo scopo di permettere al giudice adito di svolgere un sindacato estrinseco sulla legittimità dell’atto, in modo da vagliarne logicità e congruità.

Una questione che ha a lungo interessato la giurisprudenza riguarda la sufficienza della votazione numerica ai fini dell’adempimento dell’obbligo motivazionale nei procedimenti selettivi.

Sulla problematica sono state assunte posizioni radicalmente opposte. Ad oggi, tuttavia, si registra una decisa tendenza, da parte della giurisprudenza amministrativa, ad accogliere la validità motivazionale del solo voto numerico.

Su di un versante, in passato, si è infatti potuto assistere a una negazione, da parte del Consiglio di Stato, della compatibilità del voto numerico con l’onere motivazionale (Cons. St., sez. V, n. 3012 del 08/06/2007). Si è invero ritenuta necessaria una motivazione espressa, quantomeno in relazione alle valutazioni negative delle prove di concorso. Ciò perché il candidato che si veda escluso da una prova selettiva deve poter comprendere tutto il percorso valutativo effettuato dalla commissione esaminatrice, ai fini di un controllo sull’operato degli esaminatori e di un’eventuale impugnazione.

Attualmente, invece, la prevalente interpretazione giurisprudenziale ha affermato (da ultimo, Cons. Stato Sez. IV, Sent., 19/03/2018, n. 1722, che richiama Ad. Plenaria 20/09/2017, n. 7) che l’onere di motivazione può ritenersi adempiuto qualora sia attribuito, per la valutazione di prove scritte od orali, un mero punteggio numerico, giacché lo stesso è comunque espressione dell’esercizio del potere discrezionale di valutazione tecnica da parte dell’amministrazione procedente, seppure nella forma più sintetica possibile.

I motivi a sostegno di tale impostazione si sostanziano essenzialmente nella rispondenza di tale valutazione numerica ai principi di speditezza ed economicità dell’attività della P.A..

Inoltre, tra le righe della decisione può leggersi che, qualora la commissione esaminatrice disponga di una c.d. “griglia di valutazione”, viene assicurata anche una certa chiarezza circa il modus procedendi della P.A., nel senso che ciascun voto viene attribuito al candidato nel rispetto dei criteri di valutazione espressi nel bando di concorso o secondo la “griglia” predisposta. Appare chiaro, infatti, che quanto più dettagliati sono i criteri di valutazione che la commissione o il bando prevedono, tanto più sarà certa l’attribuzione del voto numerico e quindi la sufficienza di esso ad esternare la motivazione.

Invero, in passato, un’ulteriore interpretazione della giurisprudenza amministrativa aveva accolto la sufficienza del voto numerico, ma solo ove fosse comprensibile nel compito la motivazione attraverso appunti, sottolineature, indicazioni apposte dalla commissione. In mancanza di tali segni, il voto numerico non sarebbe stato ritenuto sufficiente e quindi la valutazione sarebbe stata contestabile. Tale impostazione è tuttavia rimasta minoritaria.

Sulla dibattuta questione qui in esame è stata chiamata ad intervenire e pronunciarsi anche la Corte Costituzionale, con riferimento alla sufficienza del solo voto numerico negli esami di abilitazione alla professione di avvocato. La stessa, nel 2009, nell’affermare che la soluzione interpretativa offerta dalla giurisprudenza costituiva ormai diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell’obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d’esame (cfr. C. Cost., sent. n. 20 del 30/01/2009).

In seguito, con sent. n. 175 dell’8/06/2011, la Consulta ha respinto una ulteriore questione di legittimità, osservando che il punteggio numerico, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sebbene sintetica, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza che dà anche adeguato conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità dello stesso.

Nel frattempo, non registrandosi un orientamento uniforme e chiaro, ad eccezione della disciplina prevista per i concorsi in notariato e magistratura (per i quali la legge aveva stabilito la sufficienza del voto numerico), in materia di esame di abilitazione forense è intervenuto il legislatore. Con l’art. 46 L. n. 247/2012 della riforma dell’ordinamento giudiziario è stata introdotta una regola, secondo la quale la commissione deve annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti.

Tale soluzione sembra aver accolto dunque l’isolato indirizzo giurisprudenziale summenzionato, per il quale la motivazione è idonea e sufficiente ove risulti dalle osservazioni apposte dai membri della Commissione al singolo elaborato.

Questa disposizione, tuttavia, non è entrata immediatamente in vigore, a causa delle continue proroghe intervenute. Nel frattempo, la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi ancora sulla sufficienza o meno del voto numerico in relazione agli esami di abilitazione per la professione forense.

In proposito, una recente pronuncia del TAR Lazio aveva affermato che, anche se all’epoca dei fatti non era ancora in vigore la riforma secondo la quale la commissione è tenuta a motivare nel modo indicato dalla legge, il complessivo quadro legislativo e soprattutto l’orientamento ormai formatosi della giurisprudenza imponevano comunque di annullare il provvedimento di esclusione dalla prova orale fondato sul mero voto numerico (cfr. TAR per il Lazio – Roma, Sezione II quater, n. 9404 del 14 luglio 2015: il Tribunale Amministrativo aveva accolto il ricorso reputando fondato il motivo relativo al difetto motivazionale espresso attraverso il semplice voto numerico, in quanto “non può non essere considerata rilevante la novella legislativa del settore, che ha imposto specifiche prescrizioni proprio al fine di garantire l’effettività dell’obbligo di motivazione”).

Di contro, il Consiglio di Stato, in riforma della menzionata pronuncia, ha sconfessato tale interpretazione, affermando che “in tema di esami per l’accesso alla professione di avvocato, ai fini della motivazione, il voto numerico è pienamente sufficiente tenuto conto della sufficienza dei criteri generali relativi alla correzione degli elaborati, che non richiedono da parte delle singole commissioni alcuna ulteriore specificazione o collegamento con l’estrinsecazione strettamente docimologica della valutazione (Legge 31 dicembre 2012, n. 247)” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 04/01/2018, n. 43).

La recentissima pronuncia del Consiglio di Stato si colloca nella scia della sentenza n. 7/2017 dell’Adunanza Plenaria, dalla quale può desumersi che l’onere motivazionale espresso, imposto dalla legge n. 247/12, non è applicabile agli esami di Stato svoltisi con la modalità ante-riforma (ossia fino agli scritti di dicembre 2017).

Difatti, motivano i giudici di Palazzo Spada, “la disposizione transitoria dettata all’art. 49 L. n. 247/12 per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato esclude l’applicazione delle modalità di espressione, da parte della commissione, della valutazione degli elaborati scritti, previste dall’art. 46, 5° comma, stessa legge, senza essere affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità”.

In conclusione, dunque, secondo il Supremo Consesso di giustizia amministrativa non è necessaria la motivazione esplicita integrale, potendo le osservazioni della Commissione  comunque risultare dalla mera votazione. Difatti, come può leggersi nella citata pronuncia, “nella fase transitoria, prevista dall’art. 49 L. n. 247/12 per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l’inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all’esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.

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Avv. Ilaria Romano

Avvocato del Foro di Lecce. Specializzata con menzione in diritto penale. Docente a contratto di Diritto Processuale Penale presso la SSPL "V. Aymone" di Lecce.

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