Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: confini di applicabilità

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: confini di applicabilità

Di peculiare risoluzione appare la sentenza del 3 novembre 2016, n. 46288 con la quale i giudici di legittimità polarizzano i confini tra le fattispecie di cui agli artt. 393 c.p. e 629 c.p.

L’analisi della Suprema Corte si sofferma nello specifico ad evidenziare attraverso l’individuazione degli elementi strutturali di entrambi i reati i punti di contatto e le differenze in termini di esegesi delle norme in questione, ciò alla luce dell’annoso dibattito giurisprudenziale sorto in merito.

Giova preliminarmente circoscrivere le caratteristiche generali di entrambi i delitti de quibus.

L’oggettività giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.) inerisce alla tutela delle situazioni aventi apparenza di legalità contro le altrui violente manomissioni, onde il delitto stesso si sostanzia nella realizzazione di una pretesa di diritto mediante la sostituzione della privata violenza alla coazione del provvedimento giudiziale. Ai fini della sussistenza del delitto in esame occorre che l’agente sia soggettivamente, pur se erroneamente, convinto dell’esistenza del proprio diritto e che detto diritto riceva astrattamente tutela giurisdizionale (Cass. Pen., sez. II, 10/12329). Dunque, può parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone qualora il comportamento dell’agente si sia concretizzato nella realizzazione di una pretesa di diritto mediante la sostituzione della privata violenza alla portata coattiva del provvedimento giudiziale.

D’altro canto il nucleo centrale del reato di estorsione (art. 629 c.p.) è costituito dalla coartazione (violenza o minaccia) per mezzo della quale un soggetto viene costretto a tenere una condotta positiva o negativa che importa una diminuzione patrimoniale con profitto dell’agente o di altri. L’interesse tutelato, pertanto, non è soltanto la protezione del patrimonio, ma anche la tutela della libertà personale. Talchè, il delitto di estorsione si consuma nel momento e nel luogo in cui si verificano da un lato l’ingiusto profitto e dall’altro la deminutio patrimonii. Occorre precisare, inoltre, che in tema di condotta estorsiva l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire e che non si collega ad un diritto ovvero è perseguito con uno strumento antigiuridico e con uno strumento legale, ma avente uno scopo tipico diverso.

Il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene che i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p. si distinguono principalmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se erronea, di esercitare un diritto, giudizialmente azionabile, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe essere oggetto di azione giudiziaria; nell’estorsione, invece l’agente persegue il raggiungimento di un profitto, pur nella consapevolezza di non averne diritto (Cass. Pen., 3 novembre 2016, n. 46628).

Dunque, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, a prescindere dalla portata lesiva della coartazione, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria (Cass. Pen., 30 settembre 2015, n. 42734).

Ne consegue che in tutti i casi in cui, a fronte di un’imputazione di estorsione, venga eccepito dalla difesa dell’imputato di aver agito al fine di esercitare un preteso diritto, il giudice non può determinare l’esatta qualificazione giuridica della condotta se preliminarmente non procede all’esame della pretesa vantata dall’agente per verificare se abbia i requisiti dell’effettività e della concretezza, tali da renderla idonea ad essere azionata in giudizio; solo a seguito di suddetto accertamento il giudice potrà procedere all’esame dell’elemento psicologico per verificare se l’imputato abbia agito nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero abbia agito per perseguire il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Cass. Pen., 29 maggio 2014, n. 24292; Cass. Pen., 15 maggio 2014, n. 2715).

Un opposto orientamento focalizza l’attenzione, ai fini di delineare la distinzione delle fattispecie in esame, sulla materialità del fatto, ritenendo che nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta violenta o minacciosa non è fine a sé stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, per cui non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate di violenza. Pertanto, nel caso in cui la coazione si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria e di tale sistematica pervicacia che oltrepassano ogni ragionevole intento di far valer un diritto, allora la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia. Dunque, in suddette circostanze anche la minaccia dell’esercizio di un diritto può sfociare in una mera condotta estorsiva (Cass. Pen. 28 ottobre 2010, n. 41365; Cass. Pen. 27 giugno 2007, n. 35610).

Con la sentenza n. 46288 del 2016 i giudici di legittimità cristallizzano i seguenti principi di diritto:

a) il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è posto a tutela dell’interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione nella risoluzione delle controversie (il c.d. monopolio giurisdizionale);

b) il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rientra tra i cc. dd. reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratterizzano perché la condotta tipica assume rilievo penale nell’ambito della norma incriminatrice che la prevede e punisce soltanto se posta in essere da un determinato soggetto attivo;

c) le fattispecie in questione si distinguono oltremodo in ragione dell’elemento psicologico dato che nel caso dell’art. 393 c.p. l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe essere oggetto di tutela giurisdizionale, nell’estorsione, invece, l’agente persegue il raggiungimento di un profitto ingiusto, nella piena consapevolezza della sua ingiustizia;

d) la pretesa arbitrariamente attuata dall’agente deve corrispondere perfettamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico e non mirare ad ottenere un qualsiasi quid pluris, atteso che l’elemento caratterizzante della norma incriminatrice in questione è la sostituzione, operata dal soggetto attivo, dello strumento di tutela pubblico con quello privato;

e) ai fini della distinzione ed in termini di doloscopia e cioè di indagine sull’elemento psicologico, tra il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione l’elevata intensità o gravità della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 c.p. poiché l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni può risultare – come l’estorsione aggravato dall’uso di armi – ma può costituire indice sintomatico del dolo di estorsione.

In conclusione, la Suprema Corte attuando un’attenta indagine sull’elemento psicologico di entrambe le fattispecie e oltremodo sulla materialità delle condotte in questione perviene ad una distinzione fondata principalmente sulla sussistenza di una legittima pretesa valevole di tutela in sede giudiziale ciò in ragione della connotazione del diritto vantato e sulla predisposizione psicologica del soggetto agente, polarizzando la questione sui principi di diritto suesposti e delineando in termini di ermeneutica dei precedenti giurisprudenziali una lineare distinzione tra le fattispecie in questione.


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