Esercizio arbitrario delle proprie ragioni o estorsione?

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni o estorsione?

Spesso capita che un soggetto, al fine di ottenere quanto gli spetta, cerchi di farsi giustizia da sé: si pensi ad esempio al caso di chi minacci il proprio debitore al fine di ottenere quanto dovuto. In una simile circostanza si rischia tuttavia di passare dalla parte del torto, commettendo il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto e punito dall’art. 393 C.p., o, peggio ancora, quello di estorsione, previsto e punito dall’art. 629 C.p. Tali norme puniscono infatti comportamenti piuttosto simili e spesso la giurisprudenza ha incontrato difficoltà nel distinguere quale dei due reati dovesse essere contestato.  La differenza non è soltanto teorica. Infatti dal punto di vista sanzionatorio, le conseguenze sono profondamente diverse atteso che l’estorsione è un reato decisamente più grave rispetto all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Ai sensi dell’art. 393 C.p. commette il delitto di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone”: “Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell’offeso, con la reclusione fino a un anno.”

La ratio di tale disposizione si riscontra nella tutela del cosiddetto monopolio giudiziario della risoluzione delle controversie tra privati, che sarebbe compromessa se si lasciasse spazio alla giustizia privata.

Di tutt’altra specie, invece, è il delitto di “estorsione“, previsto e punito dall’art. 629 C.p., ai sensi del quale:“ Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.”

Tale disposizione trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la libertà di autodeterminazione del singolo.

Nonostante la sensibile differenza sul piano sanzionatorio, le condotte punite dalle due norme sono piuttosto simili: in entrambi i casi si tratta di comportamenti violenti o minacciosi rivolti contro una persona e volti ad ottenere da questa una qualche concessione. Diventa perciò essenziale distinguere in quali casi ricorra uno ed in quali l’altro.  A tal proposito si è recentemente espressa la Corte di Cassazione II° Sezione penale sentenza 462888/16 la quale ha affermato che “diversamente dal reato di estorsione, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni rientra nella categoria dei cc.d. “reati propri esclusivi” o “di mano propria“.  Ciò significa che può essere chiamato a risponderne esclusivamente il titolare del diritto vantato. Invece, nel caso in cui la condotta violenta o minacciosa sia posta in essere da un terzo – eventualmente anche se su mandato del titolare del diritto – il responsabile non potrà mai rispondere di tale reato, ma eventualmente soltanto della più grave fattispecie di estorsione. I due delitti in questione, inoltre, si distinguono sul piano dell’elemento soggettivo del reato: nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’agente persegue il conseguimento di un suo diritto nella convinzione non arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto ingiusto, nella consapevolezza della sua ingiustizia; Infine, è bene sottolineare che le due ipotesi di reato si distinguono nettamente anche sul piano della procedibilità. Il responsabile del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere chiamato a risponderne soltanto se la vittima del reato propone querela nei confronti del responsabile nel termine perentorio di tre mesi. L’estorsione è invece un delitto procedibile d’ufficio, nel quale il responsabile viene processato e condannato del tutto a prescindere dalla volontà della vittima.


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Pasquale Fornaro

Patrocinatore Legale presso P.A. Specializzato nelle professioni Legali presso L'Università degli Studi di Roma "G. Marconi" Laureato in Giurisprudenza presso L'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

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