Esiste il diritto ad essere liberi?

Esiste il diritto ad essere liberi?

La privazione della libertà personale può essere una tutela per noi stessi e gli altri?

In data 11 marzo 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia, in seguito alla situazione di allarme per la velocità e la dimensione del contagio da nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Il complessivo numero di casi e di decessi nonché la molteplicità dei Paesi colpiti ha ingenerato la minaccia di un virus fuori controllo, che ha destabilizzato il mondo e ha paralizzato le vite di ognuno. I governi e le autorità di pubblica sicurezza, in collaborazione con la medicina e la scienza, sono tutt’ora impegnate a fronteggiare l’emergenza per salvaguardare la vita del maggior numero possibile di persone, in assenza di una cura specifica per farvi fronte.

Ad oggi, nonostante un allentamento delle misure restrittive adottate un paio di mesi fa, resta alta la preoccupazione circa il rischio di nuovi contagi. Ne deriva la richiesta di un atto connotato da forte senso di responsabilità che, inevitabilmente, si intreccia con l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti. Invero, il progetto di convivenza, fondato sulla Costituzione, risiede nel riconoscimento dei diritti inviolabili da parte della Repubblica ma richiede anche l’adempimento dei doveri inderogabili con lo scopo di garantire protezione a interessi generali che coinvolgono la collettività.

La circostanza eccezionale in cui versa il nostro Paese ha messo a dura prova non solo il sistema sanitario nazionale per il tasso di letalità ma ha altresì reso necessaria l’adozione di disposizioni urgenti atte a salvaguardare la salute dei cittadini. In questo nuovo contesto, la preoccupazione è stata quella di comprendere se fosse possibile consentire la restrizione della libertà personale nella lotta contro il “nemico invisibile” e, soprattutto, se queste limitazioni possano trovare fondamento nella prospettiva di un bilanciamento dei diritti inviolabili dell’uomo.

L’art. 32 Cost., in combinato disposto con l’art. 2 Cost., richiama il dovere dello Stato di tutelare la salute di ogni individuo, quale interesse della collettività in un’accezione prevalentemente solidaristica. La nuova legislazione emergenziale, e più precisamente l’art. 1, d.P.C.M. 8 marzo 2020, ha introdotto, in un primo momento, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Successivamente, al fine di contrastare il diffondersi del virus, le limitazioni sono state estese su tutto il territorio nazionale, non consentendo alcuna forma di assembramento di persone in luoghi chiusi o aperti al pubblico.

L’andamento, sempre crescente, della curva epidemiologica ha sicuramente spostato l’attenzione sul tema del contemperamento tra il diritto alla salute e gli altri diritti costituzionalmente garantiti. La relazione tra solidarietà e responsabilità rappresenta un limite alla libertà di autodeterminazione di ciascuno poiché la mancanza di un vaccino e la rapida diffusione del contagio, anche in caso di contatti ravvicinati con persone che, in apparenza, potrebbero risultare asintomatiche, giustifica l’introduzione di limitazioni finalizzate a preservare la vita degli individui per evitarne ogni compromissione possibile.

Si osserva che la persona, nella sua identità, è considerata non già mezzo bensì fine dell’ordinamento giuridico che riconosce quei diritti inalienabili ovvero quei “principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale”, in quanto “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione”. È importante precisare come il controllo esercitato dalla Corte Costituzionale sull’esercizio della potestà legislativa sia volto ad evitare una qualsiasi violazione delle norme della Carta fondamentale dei diritti.

Nella sentenza n. 218 del 2 giugno 1994, la Consulta ha affermato che “la salute è un bene primario, costituzionalmente protetto, il quale assurge a diritto fondamentale della persona, che impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato”. Si evince come dal diritto alla salute non derivino solo pretese di natura attiva, essendo ricompreso anche “il dovere dell’individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui”. Nella sentenza, si precisa, inoltre, che, nel caso di malattie infettive o particolarmente contagiose, la cui diffusione dipende dai comportamenti della persona, il diritto alla salute deve conciliarsi con il dovere di preservare i terzi da ogni rischio di contagio.

La compromissione della libertà, che non potrebbe essere tollerata, in realtà, è consentita e giustificata in presenza di ragioni inerenti alla tutela della salute pubblica, pregiudicata da un evento così tanto inatteso e imprevedibile. Diverse contestazioni sono state mosse nei confronti del modus operandi del governo italiano nella gestione di tale emergenza, specie nella misura in cui non si voglia affidare alla legislazione di fonte secondaria la regolamentazione di misure di contenimento che incidono notevolmente sulla libertà delle persone fisiche: si pensi, ad esempio, alla permanenza o all’isolamento domiciliare e alla sorveglianza sanitaria.

L’opinione di chi sostiene che i diritti costituzionali siano stati limitati per arroganza del governo è errata”. Con queste parole, Gustavo Zagrebelsky, di recente, ha messo un punto alla diatriba che, negli ultimi mesi, ha invocato l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ritenuto responsabile di aver violato i principi dell’ordinamento giuridico. Secondo alcuni, l’investitura dei pieni poteri attribuiti a Giuseppe Conte, avrebbe alterato gli equilibri tra i poteri costituzionali. Tale quaestio, però, ha veste residuale sia per il carattere di eccezionalità, invocato dalla disposizione normativa, sia per la sussistenza di un caso straordinario di necessità ed urgenza che, qualora impedisse alle Camere di intervenire tempestivamente, al contempo, autorizza il governo ad approvare un atto avente la stessa efficacia della legge.

A onor del vero, la tanto denunciata usurpazione della Carta Costituzionale nonché la contestuale violazione dei diritti in essa tutelati è a dir poco inesistente, allorché, ai sensi dell’art. 77 Cost., il governo, al ricorrere di determinate condizioni, può adottare, sotto la propria responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge. Ai giudici della Consulta, infatti, è rimesso il controllo di legittimità di talché possano individuarsi i presupposti giustificativi dell’esercizio del potere da parte del governo nei termini sin qui esposti. Nella situazione così delineata, anche il Presidente della Repubblica svolge un attento e vigile controllo su questa complessa attività, esercitando la funzione di garante della Costituzione. Le decisioni mirate, adottate dallo Stato, si fondano sui principi di prevenzione e precauzione che fanno riflettere su quel senso di solidarietà, di eguaglianza e tutela della dignità della persona.

La convivenza sociale affonda le sue radici già nella polis greca ove l’individualismo si riduceva ad un maggiore depotenziamento della dimensione privata dell’io. Dovremmo trarre esempio dai nostri predecessori e comprendere come le libertà individuali possano essere realizzate soltanto mediante il superamento dei confini dell’egoismo per trovare massima espressione in un atteggiamento condiviso di uguaglianza e solidarietà.

Rousseau ha scritto che “l’uomo è nato libero e ovunque si trova in catene”, con riferimento ad una volontà individuale che debba necessariamente conformarsi alla volontà generale, nel senso di un’assunzione di responsabilità dei propri comportamenti verso l’altro. La sicurezza è uno degli elementi costitutivi della comunità sociale e politica. È tempo, dunque, di essere responsabili, di assumere consapevolezza delle proprie azioni e degli effetti che possano generare. Lo dobbiamo a noi stessi, al bene comune, alla nostra libertà.


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