Estratti conto: le conseguenze di una produzione parziale

Estratti conto: le conseguenze di una produzione parziale

Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543

Sommario1. Il caso – 2. La ratio dell’onere di produzione degli estratti del conto corrente – 3. Segue: le alternative – 4. Produzione incompleta – 5. Conclusioni

Una pretesa creditoria azionata sulla scorta di una parziale produzione documentale non per forza deve concludersi in un rigetto della domanda per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Nei rapporti fra Banca e correntista per esempio, qualora l’Istituto di credito domandi la restituzione delle somme spettanti depositando in giudizio solo alcuni degli estratti conto relativi alla rapporto di lite, questa non per forza deve essere rigettata.

Con la recente sentenza n. 11543 del 2 maggio 2019 la Suprema Corte di Cassazione ha fornito delle linee guida da seguire nel caso in cui sia la Banca che il correntista agiscano in giudizio sulla scorta di una produzione parziale del rapporto di credito.

1. Il caso

Nel caso in questione la banca creditrice richiedeva al Tribunale di Bari di ingiungere al correntista il pagamento del saldo finale dovuto al momento della chiusura del rapporto di conto corrente. La documentazione offerta al Giudice però era incompleta: nel caso di specie l’istituto di credito non aveva depositato gli estratti conto relativi ai primi undici mesi del rapporto. Il correntista promuoveva pertanto opposizione, che veniva parzialmente accolta.

In sede di gravame, la Corte d’Appello di Bari rigettava la pretesa creditoria della banca, rilevando come quest’ultima non avesse adempiuto correttamente all’onere della prova (art. 2697 c.c.), mancando di depositare tutti gli estratti del conto corrente.

La banca promuoveva, cosi, ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

2. La ratio dell’onere di produzione degli estratti del conto corrente

Nei rapporti di conto corrente la banca ha l’onere di produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto sino alla chiusura.

Solo attraverso una completa produzione degli estratti conto è possibile escludere l’applicazione di tassi ultralegali e/o anatocistici (o comunque di commissioni o spese non dovute). Allo stesso risultato non è possibile arrivarci se si deposita solamente la prova del saldo finale. Infatti, il solo saldo finale non consente di determinare quali addebiti nell’ultimo periodo di contabilizzazione siano dovuti ad operazioni passive e quali alla capitalizzazione degli interessi.

Quanto sopra vale anche qualora sia il correntista ad azionare il giudizio per l’accertamento del saldo del conto corrente e la conseguente ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla banca. Infatti, solo grazie alla totale produzione degli estratti conto relativi al rapporto è possibile fornire la prova della mancanza di una valida causa debendi dei pagamenti effettuati.

3. Segue: le alternative

L’estratto conto però non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui poter ricostruire le motivazioni del rapporto: vedi per esempio le contabili bancarie relative alle singole operazioni, o ancora le risultanze delle scritture contabili (ovviamente non l’estratto notarile da cui risulti il mero saldo finale). Inoltre per l’elaborazione dei dati il Giudice potrebbe avvalersi di un consulente tecnico d’ufficio.

4. Produzione incompleta

Giunti a questo punto la Corte si interroga quindi su quali siano le conseguenze di un adempimento soltanto parziale del citato onere di produzione documentale.

In primo luogo, i giudici di legittimità osservano come sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata.

Cosi facendo si finirebbe per non dare alcuna rilevanza all’esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l’andamento del conto è stato regolarmente documentato.

In passato la stessa Corte aveva avvallato l’ipotesi del c.d. “saldo zero”: ovvero assumere come dato di partenza per la rielaborazione delle successive operazioni documentate il saldo zero.

L’applicazione del predetto principio però pone un problema: ove vi siano riscontri di nullità del contratto (come nel caso di pattuizioni di interessi ultralegali e/o anatocistici), non può escludersi, almeno teoricamente, che il saldo intermedio (ovvero il saldo attestato dal primo degli estratti conto prodotti in giudizio) sia di segno negativo in ragione di pregressi addebiti di importi non dovuti. In altre parole, l’ipotetico saldo negativo potrebbe anche essere frutto dell’applicazione di interessi contrari alla legge, che se depurati potrebbero (in linea ipotetica) far risultare un saldo positivo al correntista anziché negativo.

5. Conclusioni

La decisione in commento offre una soluzione a tutti quei casi in cui la parte non abbia assolto per intero al proprio onere probatorio, limitando il rigetto della domanda azionata in presenza di una parziale produzione documentale degli estratti conto solo qualora non siano rispettate determinate condizioni.

Quello che rileva secondo la Corte è l’eliminazione di ogni incertezza circa l’applicazione o meno di interessi ultralegali o anatocistici a seconda che il giudizio sia stato azionato dalla Banca o dal correntista.

Nel caso in cui la banca abbia agito in giudizio producendo solamente parte degli estratti conto, e il primo di questi rechi un saldo iniziale (c.d. saldo intermedio) a debito del cliente: è consentito valorizzare tutte quelle prove idonee a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato nel periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto (come le contabili bancarie relative ai singoli movimenti, o le risultanze delle scritture contabili), e nel qual caso il saldo intermedio non potrà essere soggetto a contestazioni; è consentito altresì prendere in considerazione elementi che, pur non fornendo indicazioni idonee a ricostruire l’evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere l’applicazione di interessi contra legem, permettendo cosi di assumere come dato di partenza per il conteggio delle operazioni correttamente documentate il c.d. saldo zero; in mancanza di almeno uno degli elementi sopra citati la domanda dovrà essere respinta per mancato assolvimento dell’onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio.

Nel caso invece sia il correntista ad agire in giudizio per la restituzione di somme indebitamente pagate e,  il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito: è consentito ricostruire il rapporto con prove che offrano indicazioni certe e complete circa il saldo riferito a quel momento; è possibile altresì prendere in considerazione quegli elementi che permettano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o comunque inferiore al saldo iniziale, o che addirittura sia maturato in quell’arco di tempo un credito per il cliente stesso; in mancanza di almeno uno degli elementi sopra citati dovrà assumersi come dato di partenza per l’elaborazione delle operazioni correttamente documentate il c.d. saldo zero.

Il totale rigetto della domanda che segue nell’ipotesi in cui sia la banca ad azionare il giudizio, non presente invece nella seconda ipotesi, è dovuto al fatto che in quest’ultimo caso è il correntista a dover eliminare l’incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, pertanto, in assenza di riscontri contrari, la base di partenza potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti in giudizio, poiché sulla base della documentazione prodotta esso è sicuramente il dato più sfavorevole all’attore.


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Dott. Filippo Foca

Laureato all'Università di Bologna nel 2017 con tesi di laurea correlata in Diritto Commerciale e Penale dal titolo "L’abuso di informazioni privilegiate tra normativa italiana ed europea" ottenendo dalla stessa il massimo punteggio disponibile. Fin subito dopo il titolo di laurea ha iniziato a svolgere la pratica forense presso lo Studio CMI Studio Legale & Associati. Ad oggi collabora con lo Studio Legale BCT. L'attività professionale svolta riguarda il campo del diritto civile, commerciale, societario, bancario, e sportivo. Partecipa inoltre ad eventi di natura giuridica come moderatore o relatore.

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