Eutanasia ed ergastolo ostativo come due facce della stessa medaglia

Eutanasia ed ergastolo ostativo come due facce della stessa medaglia

C’è chi ambisce al diritto di morire, perchè costretto ad un’esistenza talmente indignitosa da non poter essere chiamata “vita” (eutanasia). E poi, dall’altra parte della carreggiata, c’è chi, non avendo vissuto dignitosamente, chiede allo Stato un’altra possibilità per poter vivere secondo le regole. E lo Stato italiano gliela nega questa possibilità (ergastolo ostativo).

Ebbene, recentemente abbiamo assistito a due importanti e autorevoli arresti, che mettono sull’ago della bilancia le questioni, personalissime, del “fine-vita” e del “fine pena mai”.

Il primo sul c.d. Caso Cappato. La Corte Costituzionale, all’esito della Camera di Consiglio del 25/09/2019, chiamata ad esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’Assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale, riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita, ha ritenuto “non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli“.

In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.

Inoltre, la Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili.

Il secondo sul c.d. Caso Viola. La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo rigetta il ricorso presentato dal Governo Italiano contro la sentenza del 31/06/2019 che aveva negato la compatibilità del cd. ergastolo ostativo -previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 22 c.p.,  4-bis e 58-ter della legge sull’ordinamento penitenziario- con l’art. 3 della CEDU che vieta la tortura, le punizioni degradanti e disumane, con ciò negando di fatto la possibilità per il detenuto di intraprendere un percorso rieducativo. In particolare, con la sentenza in oggetto -che riguardava il caso del boss di ‘ndrangheta Marcello Viola-, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che la condanna al carcere a vita senza poter accedere a permessi e benefici inflitta al boss di ‘ndrangheta viola l’art. 3 CEDU poichè, per effetto del regime applicabile alla pena inflitta al ricorrente, le sue possibilità di liberazione risultano eccessivamente limitate e un tale assetto non soddisfa i criteri che consentono di ritenere “riducibile” una pena perpetua e si traduce nella violazione del principio di dignità umana, desumibile dall’art. 3 ma immanente all’intero sistema convenzionale.

L’Italia, in tema di ergastolo ostativo, aveva evidenziato la pericolosità di certe condotte criminali legittimando così una reazione severa nei confronti degli aderenti ad una organizzazione mafiosa o terroristica. L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario concede al detenuto di fruire di permessi premio, lavoro esterno al carcere e misure alternative al carcere, tranne che la liberazione anticipata, qualora egli decida di collaborare con la giustizia al fine di dimostrare la rottura dei legami con l’organizzazione criminale

Tuttavia, secondo la Corte EDU, l’ergastolo ostativo, definito trattamento inumano e degradante, viola i diritti umani: al detenuto non è possibile “rubare” anche la speranza di un recupero sociale, ma a costui va riconosciuta la possibilità di pentirsi e di avere una occasione di miglioramento delle proprie condizioni di vita. Anche nell’ambito di tale materia si auspica un intervento del legislatore, poichè la sentenza in oggetto fa da apripista rispetto a ricorsi proponibili da altri detenuti, che versano in condizioni analoghe.

Il leitmotive dei due arresti si fonde e si perpetua al servizio del bisogno di giustizia dei più deboli: due facce di una stessa medaglia, appunto.


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