Fallimento aziendale e lavoratori: riforma, profili giurisprudenziali e tutela dei dipendenti creditori

Fallimento aziendale e lavoratori: riforma, profili giurisprudenziali e tutela dei dipendenti creditori

Il fallimento è la procedura concorsuale liquidativa avente lo scopo di regolare la crisi di un’impresa qualora esistano determinati presupposti soggettivi (l’essere imprenditori commerciali, fatti salvi gli enti pubblici) ed oggettivi (stato di insolvenza che si verifica allorquando l’imprenditore non possiede più la capacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte).

Riservata alle aziende medio-piccole (in quanto per quelle di più grandi dimensioni sono previste l’amministrazione straordinaria o la liquidazione amministrativa coatta), si tratta di una procedura che ha inizio col deposito del relativo ricorso nella cancelleria del Tribunale competente, cioè quello nel cui circondario si trova la sede principale dell’impresa, ex art. 9 della legge fallimentare.

La legge fallimentare è stata recentemente riformata dal d. lgs. n. 14 del 2019 che, però, non è ancora entrato in vigore. Infatti, l’applicazione della nuova disciplina è stata nuovamente rimandata a settembre di quest’anno, quando si darà attuazione al d. lgs. n. 23/2020.

La riforma del fallimento e delle procedure concorsuali ha sicuramente camminato di pari passo con la nuova disciplina di composizione delle crisi da sovraindebitamento e con il rinnovamento del sistema dei privilegi e delle garanzie. In particolare, ad esempio, oggi non troviamo più il termine “fallimento”, bensì quello di “liquidazione giudiziale”. In aggiunta ad un’utilissima semplificazione delle procedure atta a diminuire i costi, è importante evidenziare come siano stati previsti anche poteri più ampi per gli organi di controllo e di gestione (tra cui revisori, sindaci ed amministratori). Infine, non si può non fare riferimento al nuovo albo istituito presso il Ministero della Giustizia, al quale potranno iscriversi tutti coloro in possesso dell’esperienza e della professionalità nell’ottica di un’accurata attività di gestione e controllo del fallimento aziendale.

Il fallimento di una società, inevitabilmente, pone una questione di grande interesse: il trattamento da riservare ai lavoratori e, di conseguenza, quello che sarà il destino dei contratti di lavoro con le conseguenze connesse. In merito, occorre fare un accenno all’art. 72 della legge fallimentare, il quale prevede che, in questo caso, vige la sospensione dei contratti di lavoro. Pertanto, ne consegue che il lavoratore non viene licenziato, non potendo tuttavia, al tempo stesso, lavorare o richiedere la retribuzione mensile. Nello specifico, si tratta di una situazione che si protrae sino alla decisione del curatore fallimentare e, cioè, del soggetto che determinerà le sorti del contratto. Pertanto sarà il Curatore a decidere se scioglierlo o prevederne la continuazione. In poche parole, previa autorizzazione del comitato dei creditori, egli può dichiarare di subentrare nel contratto al posto del fallito ovvero di sciogliersi dallo stesso. In quest’ultima ipotesi, il lavoratore non avrà la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni, ma avrà l’opportunità di insinuare il proprio credito al passivo fallimentare. Dunque, oggetto della richiesta del dipendente saranno le retribuzioni e le indennità non percepite, anche se maturate, fino alla dichiarazione di fallimento. Inoltre, potrà richiedere anche il TFR che gli spetta se, appunto, il rapporto cessa.

La Suprema Corte, al contrario, si è pronunciata sul punto con la recente ordinanza n. 18779/2019, affermando che, in caso di fallimento, fatto salvo il caso in cui il Giudice abbia autorizzato il provvisorio esercizio dell’impresa, il rapporto di lavoro viene sospeso e, quindi, il lavoratore non può insinuarsi al passivo per ottenere le retribuzioni che gli sarebbero state corrisposte e relative al periodo intercorrente tra l’apertura della procedura e la data in cui il curatore rende la dichiarazione di scioglimento o di prosecuzione. Questa pronuncia trova fondamento nella circostanza che il diritto alla retribuzione non sorge in considerazione dell’esistenza e della continuazione del rapporto lavorativo, ma presuppone necessariamente la corrispettività di entrambe le prestazioni. Pertanto, appare chiaro come i dipendenti della società fallita potranno insinuarsi al passivo richiedendo solo ed esclusivamente i crediti maturali fino alla dichiarazione di fallimento.

Viceversa, in caso di prosecuzione del contratto di lavoro, ovviamente il rapporto sotteso continua e, anche nel caso in cui l’amministratore della procedura concorsuale non decida per l’esercizio provvisorio dell’impresa ex art. 104 l.f., permane certamente il bene giuridico azienda inteso come quell’insieme di elementi materiali e giuridici finalizzati all’esercizio di un’impresa. Alla luce di ciò, quindi, la cessazione dell’attività non comporta necessariamente il venir meno dell’organizzazione aziendale.

Al fine di individuare gli strumenti a tutela dei lavoratori, è bene rammentare come i crediti dei dipendenti siano assistiti dal privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, del codice civile.

In caso di fallimento, ciascun creditore sarà destinatario di una comunicazione formale, ex art. 92 l.f., inviata dal Curatore nominato dal Giudice, con la quale verrà invitato a proporre la domanda di ammissione al passivo entro i 30 giorni antecedenti all’udienza di esame delle domande.

Ex art. 93 l.f., tale domanda dovrà contenere a pena di inammissibilità: l’indicazione della procedura e le proprie generalità; la quantificazione della somma oggetto della domanda ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; la sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto a fondamento della domanda stessa; l’indicazione di un eventuale titolo di prelazione; indicazione di un indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni concernenti gli sviluppi della procedura. Successivamente all’invio della domanda, il Curatore, entro i 15 giorni antecedenti all’udienza, invierà ai creditori il progetto di stato passivo, il quale contiene la sua decisione sulle richieste pervenute. In caso di accoglimento solo parziale della domanda, il creditore-lavoratore potrà comunque depositare osservazioni scritte o documentazione integrativa entro i 5 giorni antecedenti all’udienza per tentare di vedere soddisfatta integralmente la sua richiesta. Non sarà necessario comparire personalmente in giudizio. La decisione con cui il Giudice decide sulle domande potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione. In mancanza di impugnazione, infine, la decisione si consoliderà.

Una volta aver visto riconosciuto il proprio credito, al lavoratore non resterà che attendere il pagamento. Tuttavia, spesso capita che l’attivo non risulti sufficiente per la copertura dei crediti e, in questo caso, per quelli che si riferiscono alle retribuzioni delle ultime tre mensilità nonché al TFR, si può ricevere l’accredito in anticipo richiedendo il Fondo di Garanzia INPS.


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Cristina Petito

Dottoressa in Giurisprudenza

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