Fermare lo sport concretizza una lesione dei diritti fondamentali

Fermare lo sport concretizza una lesione dei diritti fondamentali

Abstract. Il contributo vuole mettere in luce come lo sport, che in Italia, non gode di una previsione e tutela costituzionale, sia invece meritevole di attenzione quando sussistono limitazioni alle libertà individuali ed ai principi fondamentali durante gli stati di emergenza. Il periodo emergenziale dovuto al COVID-19, ha fatto sì che nelle compressioni individuali emergesse anche il diritto allo sport.
Abstract. The contribution aims to highlight how sport, which in Italy does not enjoy a constitutional provision and protection, is instead worthy of attention when there are limitations to individual freedoms and fundamental principles during states of emergency. The emergency period due to COVID-19 has meant that the right to sport also emerged in individual compressions.
Sommario: 1. Premessa – 2. L’importante ruolo e valore dello sport nella società odierna – 3. Il diritto allo sport nella Carta Costituzionale e nella normativa ordinaria – 4. Riconoscimento del diritto allo sport nella emergenza Covid–19 – 5.Spunti conclusivi

 

1. Premessa

In questo tragico periodo di pandemia il nostro Governo , tra le tante misure anti-covid, ritiene che sia possibile chiudere nuovamente palestre, piscine e centri sportivi nonché continuare a fermare le competizioni, gli sport di contatto e di squadra.

Il cd. “Diritto allo sport” consiste come sappiamo nel “diritto di tutti gli individui a svolgere attività fisica quale elemento fondamentale per l’espressione della personalità, sia come singolo che nelle formazioni sociali, nonché per la prevenzione e per il miglioramento della salute psico – fisica, individuale e collettiva”1.

Certamente parlare di sport in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo potrebbe ai più sembrare distonico ed improprio eppure è proprio dalla emergenza che dobbiamo trarre degli spunti di riflessione: tra le misure assunte dal Governo italiano, tramite DPCM per arginare la diffusione del COVID – 19, sono stati limitati in maniera grave i diritti e le libertà dei cittadini tra i quali la possibilità di svolgere in modalità molto limitata attività motoria nonché lo sport individuale. Ciò conferma che il diritto allo sport benché privo di garanzia costituzionale trova comunque una tutela ed una garanzia sostanziale grazie alla cultura sociale e giuridica italiana.

La scelta di limitare le attività sportive, oltre che immotivata, rispecchia la anacronistica concezione italiana della attività fisica che ancora considera accessoria una attività che è al contrario basilare per il benessere psico – fisico non solamente dei giovani ma di tutti coloro che, professionisti o meno, dedicano del tempo alla cura del corpo.

La dottrina più sottile e perspicace2 si è, da tempo immemore, occupata della tutela dell’uomo come portatore di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali e in un secondo tempo si è anche preoccupata di dare voce e visione a tutti quei diritti che occorrono per ottenere la pace universale ovvero i diritti allo sviluppo, alla solidarietà, all’ambiente sano e alla comunicazione: fra questi vi è anche il diritto allo sport.

La codificazione di quest’ultimo, iniziata agli inizi del XIX secolo3, ha subito, nel tempo, innumerevoli mutamenti dovuti al mutamento delle esigenze sottese e alle scoperte della tecnica e della medicina fino a far nascere un vero e proprio diritto allo sport.

2. L’importante ruolo e valore dello sport nella società odierna

Non dovrebbe essere necessario ribadire quanto l’attività sportiva sia da considerare come uno degli strumenti atti a promuovere l’educazione, la salute e la tutela dell’ambiente, lo sviluppo e la pace nonché valori universali e condivisibili da tutti quali lo spirito di squadra, la competizione svolta lealmente, la solidarietà; non è casuale il fatto che alle competizioni sportive è riconosciuto da tempo l’importante ruolo di contrasto alla inclusione sociale, alla violenza, alle ineguaglianze, al razzismo, alla xenofobia.

Le maggiori organizzazioni internazionali quali l’ONU4, l’UNESCO5, l’ Unione Europea6, hanno adottato dichiarazioni in cui il ruolo sociale dello sport è riconosciuto e garantito.

È stato posto l’accento sul fatto che la pratica sportiva permette di “sviluppare le attitudini della persona oltre a favorirne l’interazione nella società”7 nonché il reinserimento degli atleti nel mondo del lavoro. È stato chiarito che “le relazioni tra i diritti degli individui, sportivi e non, e delle regole dello sport nella sua dimensione comunitaria e internazionale, sono l’elemento centrale dello studio che riguarda la forte connessione tra lo sport e i diritti umani8.

Lo sport rientra certamente nei bisogni primari dell’uomo perché permette la realizzazione personale tramite la conoscenza di sé, la convivenza con gli altri e la sopportazione delle sconfitte e delle umiliazioni che le perdite inevitabilmente portano con loro.

Lo sport è considerato idoneo come assuntore degli individui nel momento in cui crea moltissimi posti di lavoro e ciò, nel tempo, ha incoraggiato gli Stati ad adottare le infrastrutture sportive alle nuove esigenze lasciando spazio anche alle forme di volontariato e alla cittadinanza attiva.

Con l’emanazione del recentissimo DPCM tutto ciò sembra essere spazzato via visto che sul nostro territorio nazionale esistono migliaia di centri sportivi, palestre e piscine che, già piegati dallo stop primaverile u.s., non riusciranno a sopravvivere a questa ulteriore chiusura sempre nella speranza che sia l’ultima.

3. Il diritto allo sport nella Carta Costituzionale e nella normativa ordinaria

Diversamente da altre Costituzioni moderne9 che hanno positivizzato il ruolo sociale dello sport provvedendo a codificare un vero e proprio diritto allo sport come diritto della personalità autonomo o come strumentale al diritto alla salute nella nostra Carta fondamentale ciò non è accaduto.

Un occhio attento al momento storico in cui la nostra Costituzione venne alla luce può facilmente giustificare tale mancanza poiché, sopravvissuti ad una dittatura e all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, le priorità del Paese non riguardavano certamente lo sport e la sua pratica che peraltro aveva dimensioni risibili rispetto ai giorni moderni e riguardava un ristretto numero di uomini e ancora più esiguo di donne.

Probabilmente però non saremo molto lontani dal vero se ipotizziamo che la mancata esclusione dello sport nella nostra Carta non fu conseguenza di una scarsa considerazione e di altre priorità da salvaguardare ma di un vero e proprio “ripudio come retaggio del regime fascista dal quale la società e le istituzioni sentivano fortemente la necessità di prendere le distanze10.

Nonostante questo mancato riconoscimento lo sport è oggetto di un riconoscimento implicito nel novero dei diritti fondamentali, ovvero nel diritto di espressione della personalità, sia come singolo che “nelle formazioni sociali” ex art. 2 Cost. e nel diritto di associazione ex art. 18 Cost.; nel tempo poi la Dottrina11 ha dato ampio risalto e considerazione al diritto allo sport.

Anche la Giurisprudenza della Corte Costituzionale ha provveduto ad inquadrare il fenomeno sportivo come meritevole di interesse pubblico quando con Sentenza 25 marzo 1976 n. 5712 sottolineò che “lo sport è una attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l’incoraggiamento da parte dello Stato”. Sullo stesso tenore si è posta la normativa successiva che ha riconosciuto la rilevanza delle Federazioni sportive13 ed ha assoggettato l’attività delle stesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo14. Dopo tanto attendere l’ordinamento sportivo è entrato nell’impianto costituzionale non con una previsione diretta ma come materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni nell’art. 117, terzo comma15.

A livello di fonte primaria è stata riconosciuta una generale libertà dello sport dalla L. 91/1981 che sebbene abbia ad oggetto il tema specifico “in materia dei rapporti tra società e sportivi professionisti” all’art. 1 ha contribuito a sancire un principio importante affermando che: “l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero”.

Tale impostazione, in linea con le Costituzioni moderne ha reso bene la garanzia di svolgimento della attività motoria da parte della collettività.

In particolare la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (art. 1, comma 369, lett. e) ha codificato un vero e proprio diritto allo sport anche se limitato ai soli minori sancendo l’obbligo per lo Stato di “garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore16.

Successivamente la L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha provveduto a porre in essere una riforma radicale dello sport nazionale con l’istituzione di una Società governativa detta “Sport e salute s.p.a” che ha sostituito nelle funzioni il CONI tradizionalmente organo che disciplinava e organizzava tutto il settore sportivo; tale riforma è stata particolarmente importante perché ha significato un cambiamento di passo in materia di sport in quanto lo Stato con essa ha voluto assumere “la gestione diretta (anche dal punto di vista della governance e dal punto di vista finanziario) dello sport di base (agonistico ed amatoriale) ed ha lasciato al C.O.N.I. Esclusivamente lo sport di vertice (preparazione olimpica) con ciò evidenziando l’attenzione della politica e del legislatore sullo sport di base, come elemento funzionale al diritto alla salute, soprattutto per i giovani17.

4. Riconoscimento del diritto allo sport nella emergenza Covid – 19

L’emergenza Covid- 19 (cd. Coronavirus) scatenatasi nel gennaio 2020 ha fatto sorgere l’esigenza di porre in essere una disciplina nuova e complessa che potesse aiutare a risolvere il problema o quantomeno arginarlo in maniera sostanziale. Il Governo ha quindi provveduto a dichiarare lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 del D. lgs 24 febbraio 1992, n. 225 ( di istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile).

La situazione che si era creata rientrava certamente nei casi straordinari di necessità ed urgenza e ai sensi dell’art.77, comma 218, della Costituzione, il Governo ha poi emanato una disciplina generale mediante Decreti legge (indicanti le misure restrittive di diritti e libertà fondamentali) ed una disciplina di dettaglio soprattutto mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenenti le misure concretamente adottate.

Sappiamo che la disciplina generale della emergenza Covid consta di atti normativi sia a livello centrale (Decreti legge, DPCM, Ordinanze del Ministro per la salute e dei Ministri competenti per le materie che vanno dalla Scuola, allo sport, all’interno), sia a livello locale (Ordinanze di Presidenti di Regione e di Sindaci) aventi lo scopo di contenere l’emergenza per la tutela della salute pubblica ed è stata attuata una inevitabile restrizione di libertà e di diritti fondamentali.

Nello specifico abbiamo assistito nei mesi a:

– alla emanazione del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (poi convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13) con il quale il Governo ha previsto il dovere per le autorità competenti di adottare ogni misura e strategia per contenere la situazione epidemiologica;

– Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali è stata data applicazione alle misure restrittive indicate dal Decreto lege suddetto che hanno portato al noto Lockdown;

– Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 che sostituiva la disciplina precedente. Imponendo una serie di misure severe di restringimento dei diritti e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantiti quali il diritto al lavoro previsto ex artt. 1,4,35, il diritto di espressione e di sviluppo della personalità ex art. 2 e 3, secondo comma, la libertà personale ex art. 13, la libertà di circolazione e soggiorno (art. 16), il diritto di riunione (art. 17), il diritto di associazione (art. 18), il diritto di esercitare il culto della propria fede religiosa (art. 19), il diritto alla istruzione (art. 33 e 34), la libertà di iniziativa economica privata (art. 41) e il diritto di proprietà privata (art. 42).

La suddetta disciplina ha trovato ragione di essere nella tutela del primario interesse alla salute pubblica facendo prevalere l’interesse pubblico sugli interessi dei privati e per quanto messa in discussione da autorevole Dottrina19 ha posto le proprie ragioni nel principio di bilanciamento degli interessi, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità come sancito anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in applicazione del principio di precauzione.

La situazione emergenziale ha dunque inevitabilmente travolto anche lo sport di vertice con conseguente depauperamento del diritto al lavoro e di impresa degli operatori del settore e lo sport di base con conseguente depressione del diritto alla espressione della propria personalità e del diritto di associazione.

Mentre lo sport di vertice ha visto bloccate tutte le competizioni per un rischio contagio tra gli atleti e il pubblico per ciò che concerne lo sport di base sono stati emanati i seguenti decreti:

  1. DPCM 8 marzo 2020, nelle cd. Zone rosse è stata sospesa l’attività di palestre e di tutti i centri sportivi mentre è stato consentito l’attività motoria all’aperto in tutto il territorio nazionale previo il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

  2. DPCM 9 marzo 2020 è stata estesa la disciplina delle zone rosse a tutto il territorio nazionale con conseguente sospensione di tutte le palestre e centri sportivi pur confermando la liceità della attività motoria all’aperto;

  3. Con Ordinanza del Ministro per la salute del 20 marzo 2020 è stato poi precluso ogni attività ludica o ricreativa all’aperto consentendo l’attività motoria già prevista con i limiti della distanza massima dalla propria abitazione e dal carattere individuale della attività.

  4. DPCM 19 ottobre furono consentiti solamente gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. L’attività sportiva di base – stabiliva inoltre – e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcuno assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’ufficio dello sport. Sono vietati gli sport di contatto e dilettantistici.

  5. DPCM 25 ottobre con il quale è stata disposta la chiusura totale disponendo che sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali. Nel dispositivo sussiste una nota ideologica nel momento in cui lascia che la stessa attività sportiva possa continuare ad essere esercitata nei centri culturali, sociali e ricreativi.

Tali normative hanno dimostrato che in un momento di emergenza grave l’ordinamento, limitando diritti fondamentali quali il lavoro o la libera circolazione o l’impresa, ha riconosciuto anche un diritto allo sport che andava regolamentato e/o vietato; la disciplina nazionale ha visto anche due deroghe che hanno previsto una preclusione assoluta della attività motoria all’esterno della propria abitazione ed in particolare si fa riferimento a: in sede regionale alla Ordinanza del Presidente della regione Campania 13 marzo 2020 n. 15 integrata da successivo chiarimento 14 marzo 2020 n. 6 e in sede locale dalla Ordinanza del Sindaco di Catanzaro 20 marzo 2020.

Il diritto allo sport è stato, al pari degli altri diritti, oggetto di compressione ma paradossalmente il periodo emergenziale dovuta al COVID – 19 ha evidenziato l’esistenza di una “cultura sociale e giuridica favorevole al rispetto dello sport di base con implicito riconoscimento di un diritto allo sport di tutti i cittadini”.

5. Spunti conclusivi

Appare chiaro, considerata l’attenzione anche in fase emergenziale per il diritto allo sport dei cittadini, come questo sia un strumento di fondamentale importanza dal punto di vista sociale, sanitario, economico e lavorativo e come sia quindi giunta l’ora di riconoscerlo come diritto autonomo allineando così la nostra Carta fondamentale a quelle di tanti altri Paesi moderni.

Lo sport deve essere considerato un ottimo strumento di espressione e sviluppo della propria personalità capace di migliorare le relazioni sociali, conservare e tutelare la salute e promuovere a tutti i livelli la pace interpersonale.

Lo sport è noto, educa alla conoscenza del proprio corpo, alla vita di gruppo fornendo una visione di squadra, collettiva e non più individuale, rafforza l’autostima fornendo sicurezza, coraggio e la capacità di gestire i propri talenti e le proprie risorse. Aiuta ad affrontare le sconfitte e a gioire delle vittorie soprattutto per i giovani così come definito dalla normativa di fonte primaria italiana che considera lo svolgimento della pratica sportiva “quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore” ex L. 27 dicembre 2017, n. 205: art. 1, comma 369, lett.e20;

Esso cura la salute del corpo e della mente fornendo armonia e donando senso di responsabilità individuale e collettivo; combatte le frustrazioni della vita e sviluppa forme di aggregazione e di amicizia, solidarietà, collaborazione e mutua assistenza; permette di superare le barriere sociali, la timidezza orientando positivamente energia; evita l’obesità, combatte la depressione, la solitudine rinforzando l’attività cardiaca e circolatoria. La Risoluzione del Parlamento europeo 2 febbraio 2012 ha ribadito il ruolo sociale dello sport e “i vantaggi dello sport sotto il profilo sociale, culturale, economico e per la salute pubblica” nonché la Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport dell’UNESCO ha evidenziato come “l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport dovrebbero cercare di promuovere legami più forti tra le persone, la solidarietà, il rispetto e la comprensione reciproci e il rispetto per l’integrità e la dignità di ogni essere umano.

Contribuisce a sconfiggere la disabilità, a misurarsi con essa e a superarla, restituisce la voglia di vivere dopo le malattie perché è un euforizzante naturale e sviluppa la lealtà, l’onestà e il rispetto come sottolineato dalla letteratura scientifica internazionale21;

Da ultimo, anche se potrebbe sembrare surreale come riferimento, lo sport contribuisce a favorire processi positivi perché “l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport possono portare una varietà di benefici individuali e sociali come la salute, lo sviluppo sociale e economico, la partecipazione attiva dei giovani, la riconciliazione e la pace22 o come statuito nella Risoluzione della Assemblea generale delle Nazioni Unite del 23 agosto 2013, n. 67/296 con la quale si invitano “gli Stati, il sistema delle Nazioni Unite e in particolare l’Ufficio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la pace, le organizzazioni internazionali competenti e le organizzazioni sportive internazionali, regionali e nazionali, la società civile, comprese le organizzazioni non governative e il settore privato e tutti gli altri soggetti interessati a cooperare, osservare e sensibilizzare alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”. Il binomio sport e pace è alla base di una cultura a carattere globale che trova il suo inizio nelle “tregue olimpiche”23 fino alle parole dell’attuale Vescovo di Roma quando afferma che “in questo periodo tante manifestazioni sono sospese ma vengono fuori i frutti migliori dello sport: la resistenza, lo spirito di squadra, la fratellanza, il dare il meglio di sé. Dunque rilanciamo lo sport per la pace e lo sviluppo”.24

Alla luce di tutto ciò suddetto è necessariamente giunto il momento di rivedere il riconoscimento dato allo sport oggi previsto solamente come libertà e fonte primaria in termini di diritto fondamentale da inserire nella nostra Carta fondamentale.





1E. LUBRANO, Il diritto allo sport come diritto fondamentale in prospettiva anche costituzionale, in Diritti fondamentali, Fascicolo 2/2020 consultabile online su www.dirittifondamentali.it
2Nel panorama dottrinale consistente tra i molti basti citare M.S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in Riv. Dir. Sport, 1949, 1, p. 10; V. BALDINI, Sussidiarietà e diritti, Ed. Satura, Napoli, 2007; od ancora DON L. LEPORE, Sulla dignità della persona, in I diritti fondamentali n. 1/120.
3Dal secolo scorso si è soliti distinguere in cinque fasi lo sviluppo in materia di sport ovvero:a)dalla metà degli anni settanta al 1995 i regolamenti sportivi nazionali trovano la loro base in riferimento al principio della libera circolazione delle persone e servizi; b)dal dicembre 1995 grazie alla Sentenza Bosman, il diritto comunitario entra nell’ambito della regolamentazione delle attività sportive e, sotto il profilo giuridico, alla Corte di Giustizia fu attribuita una portata innovativa; c)nel quadriennio 1996-2000 il tema dei rapporti tra sport e diritto europeo mette in evidenza il ruolo svolto a livello sociale mentre al secondo spetta il dialogo con le associazioni sportive; d)dal 2000 al 2003 viene affrontato il problema della compatibilità tra diritto comunitario e regolamenti sportivi con riferimento agli atleti extraeuropei; e)nella fase attuale vanno sottolineate le prospettive di sviluppo a seguito della Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007 delle pronunce del Tribunale di primo grado e del Libro Bianco della Commissione sullo sport. Lo sport, allo stato attuale, ha una struttura piramidale e gerarchica alla cui base si trovano i club, mentre i livelli successivi sono costituiti dalle Federazioni regionali, nazionali fino a raggiungere al vertice ove si trovano le federazioni europee. Si veda tra gli altri, R. DASSIE, I diritti umani e lo sport, in Koreuropa consultabile online sull’omonimo sito.
4L’assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite Risoluzione n. 67/296, in data 23 agosto 2013, ha deciso di proclamare il 6 aprile (data della inaugurazione della prima Olimpiadi di Atene) come “giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace”. Si veda www.onuitalia.it
5L’UNESCO ha adottato nel 1978 la Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport con la quale ha previsto “lo sport come diritto fondamentale per tutti e come elemento utile per il conseguimento di benefici individuali e collettivi tra i quali il miglioramento della salute, lo sviluppo socio – economico, la pace e la dignità dell’uomo”. Si veda www.unesco.it
6L’art. 165 del Trattato della Unione europea, modificato nel 2007 i seguito alla emanazione del Trattato di Lisbona sottoscritto in data 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2009, considera che “l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa” autorizza poi l’Unione ad indirizzare la sua mission “per una dimensione europea dello sport”. Consultabile online su www.europa.eu

7R. DASSIE, cit.

8Idem supra
9Tra queste ricordiamo la Costituzione Svizzera, approvata il 18 aprile 1999 ed entrata in vigore il 1 gennaio 2000, prevede all’art. 68 che “La Confederazione promuove lo sport, in particolare l’educazione sportiva. Gestisce una scuola di sport, può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l’insegnamento dello sport nelle scuole”. Si Veda sul punto T. FLEINER, Swiss constitutional Law, Ed. Kluwer Law International, Paesi Bassi, 2005 e L.W. VALLONI , Sports Law in Switzerland, III ed., Ed. Kluwer Law International, Paesi Bassi, 2018. La Costituzione spagnola che all’art. 43 sancisce che “Si riconosce il diritto alla salvaguardia della salute. Compete ai pubblici poteri organizzare e tutelare la salute pubblica con le modalità preventive e le prestazioni e servizi necessari. Al riguardo la legge stabilirà i diritti e doveri di tutti. I pubblici poteri svilupperanno l’educazione sanitaria, l’educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l’adeguata utilizzazione del tempo libero”; si veda sul punto J.J.D CRESPO PEREZ., Sports Law in Spain, II ed., Ed. Kluwer Law International, Paesi Bassi, 2019; la Costituzione Greca dove all’art. 16, comma 9, viene previsto che “Gli sport sono posti sotto la protezione e l’alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato sovvenziona e controlla le unioni di associazioni sportive di ogni genere, cos’ come prescritto dalla legge. La legge stabilisce anche i termini entro i quali devono essere dispensate le sovvenzioni dello Stato in conformità con gli scopi propri delle associazioni stesse”, G.KATROUGALOS , The Constitutional history of Greece, consultabile online su www.servat.unibe.ch; la Costituzione turca ex art. 58 dove si prevede che “Lo Stato deve adottare misure volte a garantire la formazione e lo sviluppo dei giovani; lo Stato adotta le misure necessarie per proteggere i giovani dalla dipendenza di alcool, droga, criminalità, gioco d’azzardo, vizi, ignoranza e simili. Art. 59 Lo Stato deve adottare misure per sviluppare la salute fisica e mentale dei cittadini turchi di tutte le età e favorire la diffusione dello sport tra le masse. Lo Stato deve proteggere gli atleti di successo”, si veda E. LUBRANO, cit, p. 244; La Costituzione della Federazione Russa dove all’art. 41 prevede che “lo sviluppo della cultura fisica e dello sport come attività volte al rafforzamento della salute dell’uomo. Ciascuno ha diritto alla tutela della salute ed all’assistenza medica. Nella Federazione Russa si finanziano programmi federali di protezione e rafforzamento della salute della popolazione, si adottano misure per lo sviluppo del sistema sanitario nazionale pubblico e privato e si incoraggia l’attività che favorisce il rafforzamento della salute dell’uomo, lo sviluppo della cultura fisica e dello sport, il benessere ecologico e sanitario epidemologico”; si veda www.art3.it/Costituzioni/costRUSSA. La Carta Fondamentale del Brasile all’art. 217 riporta che lo Stato ha il compito di “favorire le pratiche sportive formali e non formali” si veda A. MENDEZ, The istitutional configuration of sport policy in Brazil: organization, evolution and dilemmas, in Rev. Adm. Publica, Vol. 49, n. 3, Rio de Janeiro, 2015. La Costituzione portoghese che disciplina agli artt. 64, 70, 79 lo sports come strumento di salute pubblica manifestando il proprio interesse affinché venga attuata la “promozione fisica e sportiva”: R. BOTICA SANTOS, Sports Law in Portugal, II ed., Ed. Kluwer Law International, Paesi Bassi, 2018.
10In tal senso si veda E. LUBRANO, cit, p. 238 od anche P. SANDULLI, Costituzione e sports, in Riv. Dir. Sport, 2017, IV e G. BONADONNA, Aspetti costituzionali dell’ordinamento sportivo, in Riv. Dir. Sport, Milano 1965, p. 196.
11 M. S. GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti sportivi, in Riv. Dir. Sport, 1949, 1, p. 10; V.BALDINI, Sussidiarietà e diritti, Ed. Satura, Napoli, 2007; od ancora DON L. LEPORE, Sulla dignità della persona, in I diritti fondamentali n. 1/120.
12Consultabile online su www.cortecostituzionale.it
13D.lgs 23 luglio 1999, n. 242 art. 15
14L. 17 ottobre 2003, n. 280
15Cfr. www.senato.it
16L. 27 dicembre 2017, n. 205 art.1, comma 369 recita: “Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano… Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:e)garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione”. Consultabile online su
17Cfr. www.gazzettaufficiale.it
18Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
19Si veda tra tutti V. BALDINI, Emergenza sanitaria e stato di prevenzione, in Diritti fondamentali, I, 2020 e successivamente dello stesso autore, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del Coronavirus, in Diritti fondamentali, I, 2020.
20Anche la Costituzione del Portogallo all’art. 70 considera “l’educazione fisica e lo sport per garantire lo sviluppo della personalità dei giovani e l’effettività dei loro diritti economici, sociali e culturali” come anche la Costituzione turca che indica lo svolgimento di attività sportiva tra “le misure necessarie per proteggere i giovani dalla dipendenza da alcool, droga, criminalità, gioco d’azzardo, vizi e ignoranza”.
21Il Rapporto Istisan dell’Istituto superiore si sanità afferma che “l’attività fisica rappresenta uno dei principali strumenti per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, per il mantenimento del benessere psico – fisico e per il miglioramento della qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età”; sul punto anche la Costituzione russa all’art. 41 che parla di “rafforzamento della salute della popolazione” od anche la Risoluzione del Parlamento europeo, 2 febbraio 2012, che ha posto tra gli obiettivi fondamentali quello di “promuovere la pratica sportiva tra gli anziani, dato che tale pratica contribuisce a favorire l’interazione sociale e ottime condizioni di salute”.
22Si veda la Carta Internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport dell’UNESCO, punto n. 6
23 Per tregua olimpica (in greco antico: ἐκεχειρία, ekecheiría, “le mani ferme”), intendiamo la fase vigente in tutta la Grecia per chiunque partecipasse alle grandi feste e ai giochi nazionali; in questo tempo cessavano tutte le inimicizie pubbliche e private, e nessuno poteva essere molestato, specialmente atleti e spettatori che dovessero attraversare territori nemici per recarsi ad Olimpia. Si veda www.treccani.it
24 PAPA FRANCESCO, Angelus del 5 aprile 2020, consultabile online su www.vatican.it

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