Finanziamento, rate non pagate: il saldaconto ex art. 50 TUB non ha valore

Finanziamento, rate non pagate: il saldaconto ex art. 50 TUB non ha valore

Tribunale di Ragusa, 8 novembre 2017, n. 1246

La banca, nel giudizio di opposizione, in quanto giudizio a cognizione piena, per far valere un credito derivante dal mancato pagamento delle rate dovute dal correntista per un finanziamento, deve dar prova della propria pretesa attraverso l’ordinario estratto conto, non potendosi limitare a fornire gli estratti conto certificati ex art. 50 t.u.b..

La vicenda. Un istituto di credito ingiungeva al pagamento un correntista dolendosi dei debiti da questi maturati e derivanti da un contratto di finanziamento. Avverso il decreto ingiuntivo il correntista proponeva opposizione, lamentandosi della fondatezza e della mancata prova dell’esistenza del credito; dell’omesso invio degli estratti conti periodici richiesti dall’opponente, nonché della mala fede della banca, avendo questa atteso che si formasse un ingente saldo passivo prima di sollecitare il rientro. L’istituto di credito si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell’opposizione.

La decisione. Come noto <<in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore in senso sostanziale>> (Trib. Roma, Sez. X, n. 1434/2015, v anche Cass. Civ. Sez. VI – III, Ordinanza n. 5915/2011), fermo l’onere in capo all’attore del giudizio di opposizione di provare la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell’altrui pretesa, in ossequio del principio dell’onere della prova ex art. 2697 c.c..

Nel caso di specie, a sostegno della pretesa creditoria, parte opposta produceva l’originale del contratto di apertura di un conto corrente e copia del contratto di finanziamento unitamente ai relativi estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B..

Ciò posto, sulla scorta della superiore regola di giudizio, il Giudice ha rilevato l’insufficienza della documentazione prodotta dall’opposta al fine di ritenere provato il credito.

A prescindere dalla mancata produzione del contratto di conto corrente originario, la banca opposta non ha depositato, a fronte delle contestazioni (per quanto generiche) di parte opponente, gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente sino al saldo così come determinato in sede monitoria e quindi non ha dato prova dell’esatto ammontare del credito azionato in fase monitoria.

Infatti, in punto di diritto si deve osservare che, come ritenuto dalla giurisprudenza <<è certo che, se l’estratto conto certificato conforme poteva essere sufficiente, in sede monitoria, ad integrare la prova scritta privilegiata necessaria a valutare la fondatezza del credito al fine dell’emissione del decreto ingiuntivo; nel giudizio di cognizione piena, successivo all’opposizione, con la quale fra l’altro erano state contestate le risultanze di detto estratto, spettava all’opposta, attrice in senso sostanziale, documentare l’andamento del rapporto di conto corrente bancario>> (Cass. Civ., Sez. I, n. 26318/2008), dovendosi distinguere il c.d. saldaconto munito di attestazione ex art. 50 T.U.B., quale dichiarazione proveniente dal creditore, dall’ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca.

Ne consegue che tale produzione, siccome lacunosa ed incompleta, non è apparsa sufficiente a ritenere provato il credito azionato dalla banca in via monitoria. L’opposizione è stata, pertanto, accolta con conseguente revoca del d.i. opposto.


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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