Fondi europei: quando gli studi legali sono equiparati alle imprese

Fondi europei: quando gli studi legali sono equiparati alle imprese

a cura di Manuela Mascolo

Massima

L’attività del libero professionista costituisce o meno attività di impresa non solo se risponde ai criteri previsti dal bando il bando, ma anche ai principi generali, per le caratteristiche concrete rivestite dalla singola attività libero-professionale, secondo cui l’attività deve essere esercitata attraverso una adeguata struttura aziendale organizzata, requisito unico e necessario per raggiungere il risultato richiesto.

Il commento

In vista delle recenti prospettive di riforma circa la categoria dei lavoratori autonomi sta nascendo un dibattito che, a quanto pare, vede ancora una volta come protagonisti antagonisti impresa e categorie professionali, nonostante gli esasperati tentativi di quest’ultimi di dar voce ad una preminente esigenza di equiparazione, sotto il profilo sostanziale, tra le due differenti discipline.

Con sentenza 258 del 27.01.2016 il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado del TAR Liguria, n. 1869/2005 , con la quale quest’ultimo non accoglieva l’impugnazione, da parte di uno studio legale, del diniego di accedere ad un bando regionale che concedeva contributi fiscali per imprese, da parte di una società di gestione di fondi della regione Liguria.

Lo studio legale associato, in particolare, aveva chiesto di accedere alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, per affrontare degli esborsi finalizzati alla ristrutturazione dei locali in cui veniva svolta l’attività professionale, al fine di ridistribuirle tra i consociati, per raggiungere lo scopo economico previsto dagli atti dell’unione per gli aiuti.

Il TAR in primo grado osservava che nel merito il ricorso era destituito di fondamento, causa l’infondatezza della dedotta illegittimità della differenziazione tra l’attività libero professionale e quella di impresa, al fine della partecipazione al riparto dei fondi comunitari di sostegno agli investimenti alle imprese singole o associate, rientranti nella definizione comunitaria di piccola e media impresa, distinzione istituita dal diritto interno, ma ormai superata. Asseriva, inoltre, che se in linea di principio il requisito dell’organizzazione di uno studio professionale non poteva più essere limitato al mero supporto del lavoro del singolo lavoratore intellettuale, avvicinandosi dunque strutturalmente alla piccola impresa, permanevano però rilevanti differenze tra le due ipotesi, tra le quali l’esenzione dalle procedure concorsuali per gli studi professionali (pur non essendo di fatto questo elemento pertinente con l’accessibilità ai contributi).

Proposto appello, il Consiglio di Stato, pur non ritenendo del tutto infondata in astratto la domanda del ricorrente, confermava la sentenza del Tribunale Amministrativo.

«In realtà” precisa il Consiglio “l’esclusione delle attività dei professionisti, inserita con riguardo alle imprese di servizi alla produzione che svolgono attività ricomprese nei codici della “Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991” ha uno scopo che si vedrà nell’esame del merito, ma non comporta un’esclusione pura e semplice di tali attività; tanto è che all’allegato 3, nell’elencare i servizi alla produzione raggruppati per divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie, vengono espressamente inseriti al punto 74-a) le attività degli studi legali”. Sarebbe necessario valutare “se l’attività del libero professionista costituisca o meno attività di impresa, se essa possa talvolta rientrarvi e assumere allora quelle vesti imprenditoriali: ciò può accadere, secondo il bando, ma anche secondo i principi generali, per le caratteristiche concrete rivestite dalla singola attività libero-professionale, che per questo deve essere esercitata attraverso una adeguata struttura aziendale organizzata, requisito unico e necessario per raggiungere il risultato richiesto». Il Consiglio, dopo questa premessa, fonda la motivazione che lo porterà a confermare la sentenza di primo grado, e rigettare l’appello, proprio sul criterio della struttura organizzativa dello studio legale in questione, mediante il rinvio alla sentenza del 2013 n.16092 della Corte di Cassazione.

Uno studio di avvocato, ribadisce, può presentare in concreto un’organizzazione imprenditoriale, ma il concetto di imprenditore non può estendersi tout court al libero professionista, in quanto, a tal fine dovrebbe sussistere una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo di fattori produttivi, che si affianchi all’attività tecnica finalizzata alla produzione del servizio, costituendo l’attività professionale una componente non predominante del processo operativo.

L’orientamento della Corte sembra coerente con la scelta del legislatore del ‘42 ispirata dalla particolare considerazione sociale che tradizionalmente circondava le professioni intellettuali, e che lo ha spinto di conseguenza a disciplinare diversamente quest’ultime (artt. 2229 c.c. e ss) dall’attività d’impresa (artt. 2082 c.c. e ss). Ciò che occorre rilevare, però, a parere di chi scrive, è che l’esercizio dell’attività professionale consistente nello scambio di servizi cui fa riferimento la definizione codicistica di imprenditore, è spesso caratterizzato, oggi, da una struttura del tutto simile a quella dell’impresa, che rende anacronistica la scelta politica del legislatore del 1942.

Tale osservazione non può che essere confermata dalla politica intrapresa dell’Unione Europea, laddove già il Trattato istitutivo UE all’art. 50 comprendeva esplicitamente nella nozione di “servizi” le attività delle libere professioni, equiparandole sotto vari aspetti, che vanno dalle generali regole di concorrenza alle responsabilità dei ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, e assicurandone, di conseguenza una generale parità di trattamento.

Un vento di cambiamento in tale direzione sembra leggersi anche nel parere della Commissione Ue (Bruxelles, 23 maggio 2013) sulle “Linee d’azione per le libere professioni del Piano d’azione Imprenditorialità 2020”, nel quale si prevede espressamente la creazione di un gruppo di lavoro per analizzare le necessità specifiche degli imprenditori delle libere professioni, relativamente a questioni quali la semplificazione amministrativa, l’internazionalizzazione e l’accesso ai finanziamenti.

Alla luce di quanto fin qui trattato, pertanto, viene da pensare che la strada che intende tracciare il DDL di riforma del Governo Renzi sul lavoro autonomo, con il quale si garantisce l’intento della legge di stabilità 2016 di aprire le porte dei bandi pubblici, sino ad oggi riservati esclusivamente alle aziende, anche ad autonomi e professionisti, trovi degli ostacoli nelle pronunce giurisprudenziali che risultano avallare un ormai desueto concetto di impresa, portando, ancora una volta potere legislativo e potere giudiziario, a percorrere strade che non sembrano convergere verso il medesimo obiettivo, e minando quel generale principio di certezza del diritto posto tra le fondamenta del nostro ordinamento giuridico.

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