Frodi nelle fatturazioni: valutazioni AML

Frodi nelle fatturazioni: valutazioni AML

Le frodi nelle fatturazioni rappresentano con tutta probabilità la categoria di illeciti più vasta sotto il profilo fenomenico, poiché suscettibile di ricomprendere una amplissima gamma di casistiche: dall’ipotesi canonica di emissione di una fattura con una inesistente operazione economica sottostante – con redazione, in tal caso, di un documento falso ideologicamente – a quella della sottofatturazione, che si realizza con l’indicazione nel titolo di un esborso maggiore rispetto a quello reale (al fine di ottenere più elevate detrazioni fiscali), fino ad addivenire a tecniche più sofisticate, che talvolta si vanno inquadrare nell’alveo di altri fenomeni più peculiari, quale la “frode carosello” (che si analizzerà nel paragrafo relativo alla frode all’IVA intracomunitaria).

Ci si può chiedere in tema di frodi nelle fatturazioni se la recente novella normativa sulla fatturazione elettronica sarà in grado, se non di elidere, quantomeno di mitigare il fenomeno; la fattura elettronica, in particolare, consiste in un sistema digitale di elaborazione, emissione, inoltro e conservazione delle fatture, discostandosi in tal modo dal tradizionale sistema cartaceo, con tutti i relativi “sfridi” derivanti dal ricorso a quest’ultimo.

L’obbligo di fatturazione elettronica, storicamente, è stato previsto anzitutto nel 2007 per l’invio delle fatture alla P.A. nel 20172 [1], e successivamente generalizzato nei rapporti tra P.A. e fornitori con decreto del Ministero del Mef n. 55/201329.

Quale ultimo tassello di tale percorso evolutivo, la Legge di Bilancio 2018[2] ha inoltre postulato (a decorrere dal 1 Gennaio 2019) l’obbligo di fatturazione elettronica anche per le relazioni tra operatori Iva, nonché tra operatore IVA e consumatori, da realizzare attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Orbene, analizzando il potenziale impatto che tale importante introduzione può assumere in ottica antiriciclaggio, si può primariamente e con nitore rilevare un primo positivo effetto, rappresentato dalla miglior tracciabilità dell’intera operatività in bonifici dell’endiadi “società/professionisti”, garantita dalla previsione di precipui obblighi di registrazione e di numerazione progressiva. Altresì, il divieto di emettere la fattura tardivamente, con relative sanzioni a corredo, salva la possibilità di emetterla il decimo giorno successivo all’operazione – che comunque non determina una diversa esigibilità dell’imposta e la conseguente liquidazione – consente quantomeno di temperare la realizzazione di illeciti fiscali avvalendosi di artifizi temporali.

Per le fatture elettroniche di acquisto, l’Agenzia delle Entrate, dando riscontro al relativo interpello[3], ha inoltre affermato la necessaria corrispondenza tra l’associazione informatica della fattura con i dati riportati all’interno del registro IVA (cui sono tenuti tutti i titolari di partita IVA), che rappresenta un ulteriore presidio di tutela da possibili illeciti documentali.

Da quanto detto si può conclusivamente ritenere che la fattura elettronica, seppur non in grado di demolire il ricorrere del fenomeno delle false fatturazioni dalle fondamenta, sia comunque idonea, attraverso puntuali obblighi di tracciabilità, corrispondenza, e a monte riconducibilità delle operazioni, di diminuire il detrimento fiscale di tali illeciti.

Ciò posto, in ottica antiriciclaggio, diversi sono gli indici di anomalia idonei ad evidenziare il ricorrere di una frode attraverso le fatturazioni[3], dovendo questi però essere sempre valutati in concreto – in forma possibilmente combinata – e contestualizzati nel caso di specie, poiché, isolatamente considerati, alcuni di essi sono suscettibili di produrre giudizi fuorviati, a causa del loro frequentissimo riscontro nella pratica, anche in movimentazioni del tutto regolari (si pensi all’indicatore dell’importo a cifra tonda della fattura; sovente, per semplicità operativa, è prassi delle imprese arrotondare gli importi per facilitare i conteggi e la disposizione delle transazioni).

Ciò posto, in via del tutto spannometrica, nel valutare una possibile frode, è opportuno effettuare una serie di riscontri, in primis sul versante soggettivo, e successivamente, con focus sulla dinamica operativa strettamente considerata; la combinazione di tali fattori, rinvenuti simultaneamente, sarà circostanza idonea a fondare un giudizio nell’egida del “sospetto”, quantomeno nella formula dubitativa, e segnatamente:

· Società dalla dubbia od opaca Titolarità Effettiva: tutte le volte in cui si pongono dubbi sulla effettiva titolarità dell’impresa, o concrete difficoltà nella relativa individuazione, sorge un primo campanello di allarme in ordine alla regolarità della operatività in analisi.

· Si pensi anzitutto al caso di società con catena partecipativa lunga e tortuosa, in cui il capitale sociale è frammentato tra numerose persone fisiche e giuridiche (magari fiduciarie), ove non è possibile far ricorso al criterio oggettivo del 25% delle azioni. In tali casi è opportuno pertanto risalire la catena di controllo, analizzando la compagine delle singole società controllanti e/o con partecipazioni, fino ad utilizzare, quale extrema ratio, il criterio residuale che identifica il Titolare nel soggetto che, in ultima istanza, ha il controllo diretto od indiretto dell’azienda.

· Si pensi ancora al caso di società con plurime e frequenti variazioni nel management o nella compagine sociale, eseguite potenzialmente con lo scopo di schermare il Real Owner, o magari di “proteggere” la reputazione esterna della società a seguito di evidenze negative emerse a carico dei precedenti soci o Amm.ri (indagini penali, azioni esecutive ecc.), soggetti che poi possono comunque proseguire, fattivamente, a detenere e gestire dalle “retrovie” l’impresa;

· Titolare inadeguato a ricoprire il ruolo alla luce del profilo economico-professionale: si pensi al caso di soggetto dalla giovane o giovanissima età, senza alcuna esperienza nel settore aziendale di riferimento, e che in sede di Adeguata Verifica manifesta una scarsa conoscenza del modus operandi dell’impresa e dell’attiguo settore economico. E’ chiaro che, in tal caso, il nominativo si potrà configurare quale “testa di legno” con funzione di schermatura a beneficio di terzo soggetto;

· Controparti della cliente la cui titolarità (formale ovvero schermata), è riconducibile sempre al medesimo soggetto, magari Titolare Effettivo della cliente stessa, con la conseguenza che nel caso di specie possa parlarsi di un vero e proprio Gruppo societario di “comodo”;

· Incongruenza tra profilo societario e movimentazione: ricorrente in tutti i casi in cui si rilevano oggettive discrasie tra il cliente monitorato e le operazioni poste in essere:

· Si pensi anzitutto a società che fattura milioni di euro, priva di effettiva sede operativa (magari riscontrato a seguito di rilievi negativi da Google Maps), o con un numero di dipendenti – da Visura – altamente inadeguato a far fronte ai volumi movimentati (a meno che non si avvalga del lavoro in somministrazione);

· V’è poi l’ipotesi di incongruenza tra settori economici di attività della cliente e delle controparti, che rendono teoricamente difficile giustificare la relazione economia intessuta dagli stessi, o la compravendita di quello specifico bene indicato in fattura.

Sotto il profilo operativo invece, ben possono essere estrapolati i seguenti indicatori di sospetto:

Ø Incongruenza tra dati contabili e movimentazione: fondamentale è verificare la corrispondenza tra entrate ed uscite contabili e le relative voci a bilancio. Anzitutto occorre precisare come non tutte le entrate rappresentano il fatturato (potendo configurarsi quali girofondi, rimborsi, finanziamenti ecc.), così come non tutte le voci di fatturato vanno a riversarsi sui ricavi netti (questi ultimi ricavabili dal fatturato epurato delle detrazioni fiscali). Questa valutazione contabile dovrà quindi essere sempre espletata in maniera puntuale e consapevole, allocando – anche massivamente – in modo corretto ciascuna operazione nella relativa voce a bilancio.

Utile è poi anche analizzare e conoscere il settore di riferimento e le relative prassi di mercato. Ad esempio, una azienda esercente attività di locazione, indicherà solitamente in fattura anche delle somme a titolo di rimborso delle spese di luce e gas, che non andranno conteggiate né nel fatturato, né tampoco nei ricavi netti.

· Tale incongruenza potrebbe desumersi altresì da una rilevante ed apparentemente ingiustificata variazione dell’operatività o dei volumi: si pensi al casi di un improvviso aumento geometrico del fatturato dell’800% in un solo anno, non accompagnato da dati giustificativi quali l’apertura di nuovi punti operativi o di partnership con altre imprese. Ancor più anomalo è il caso di società di recente apertura che movimenta immediatamente elevati volumi, senza aver avuto materialmente il tempo di intessere già fiorenti rapporti commerciali (a meno che non si tratti di continuazione di altra società cancellata per diversi motivi).

· Ancora, si pensi al caso di bilancio societario in rosso, a fronte di operazioni economicamente svantaggiose, o ancora, a operazioni irrazionali ed apparentemente illogiche (ad esempio, l’acquisto di ulteriori forniture quando da bilancio si individua un nutrito stock in magazzino invenduto delle stesse)

· Elemento fondamentale è poi dato poi dalla vorticosità e contestualità tra operazioni in entrata ed uscita, di talché il rapporto viene a configurarsi come un canale di mero transito di fondi; tale simultaneità delle operazioni in accredito/addebito di traduce, a livello contabile, nel pareggio delle poste in entrambi i segni monetari. Si avvisa che tale dato tuttavia, isolatamente considerato, può rischiare di essere fuorviante, poiché spesso le aziende, per esigenze legate alle tempistiche degli incassi, lavorano “al limite” del saldo attivo sul conto, e quindi in prossimità dello zero sul conto (e dunque, appena ricevono il pagamento, magari in ritardo, provvedono a saldare un debito maturato nelle more).

· controparti ricorrenti: questo dato, in combinazione con quello delle contestualità, può essere un forte indicatore di sospetto; la presenze delle stesse controparti, magari in entrambi i segni monetari, che presentino elementi comuni – stessi componenti delle compagini sociali, stessa sede fiscale, magari c/o identico commercialista, partecipazioni incrociate – è rivelatore di una operatività “chiusa”, suscettibile di implicare collusioni tra i vari Owner e la mera volontà di realizzare un semplice meccanismo di transito di fondi, mascherati attraverso fittizie operazioni economiche attraverso società “veicolo”;

· Incongruenze dall’analisi della fattura stessa: la disamina della fattura assume una importanza dirimente in ottica valutativa, poiché il documento stesso sovente è idoneo a rivelare in maniera apodittica eventuali anomalie;

· Si pensi anzitutto alle più estreme ipotesi di redazione “grossolana” [5] della fattura stessa, magari ricalcata su un faxsimile reperibile su internet, priva di alcuni elementi essenziali – quali i dati dell’azienda emittente, l’iban di pagamento, il prezzo ecc. – o che presenta una descrizione generica della fornitura/prestazione resa (si pensi alla dicitura generica “lavori di ristrutturazione, senza indicazione puntuale delle singole opere eseguite, o ancora alla dicitura “fornitura merce”).

· Utile poi è sempre eseguire un riscontro circa la coerenza della attività prestata o della fornitura resa rispetto ai valori di mercato; ad esempio, la fornitura di un bene al triplo rispetto al corrente valore di reperimento del bene può far sorgere dubbi circa un possibile “rigonfiamento” dei prezzi applicati, con integrazione di una ipotesi di sottofatturazione.

· È poi possibile, dai dati acquisiti dall’esperienza e dai casi di cronaca, estrapolare dei dati di “tendenza” in base alla natura merceologica del bene o del tipo di servizio, che consentono di poter individuare quelle fattispecie che presentano nell’attualità una più facile esposizione al fenomeno delle frodi nelle fatturazioni.

 

 

 


[1] Legge 24 dicembre 2007, n. 244Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2008) (GU, Serie Generale, n.300 del 28-12-2007 – Suppl. Ordinario n. 285
[2] Cfr. art. 6 decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55: “Disposizioni transitorie e finali”: «A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalita’ del presente regolamento….».
30 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62; cfr. comma 909. 31 Cfr. la risposta all’interpello pubblicata l’11 ottobre 2018 dall’Agenzia; l’archivio storico degli
[3] Interpelli dell’Agenzie delle Entrate è consultabile al sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/normativa-e-prassi/risposte-agli-interpelli;
[4] Cfr. Comunicazione UIF del 23 aprile 2012, intitolata “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni”
[5] Falso grossolano «è quello che si presenta così evidente da risultare inidoneo ad ingannare chicchessia», ed è «inoffensivo rispetto al bene della fede pubblica proprio per l’inidoneità (…) a trarre in inganno la collettività» (Cass. Pen., Sez. Unite, sent. n. 46982/2007);

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