Giudice sportivo come giudice speciale

Giudice sportivo come giudice speciale

Gli aspetti più tecnici ed intrinseci dello sport presentano una certa rilevanza giuridico-pubblicistica. Quest’ultima è tale da indurre a ritenere che debba affermarsi una qualificazione pubblicistica dei provvedimenti giurisdizionali delle autorità sportive. Questo dovrebbe significare che riguardo all’ambito di tutela non vi dovrebbe essere alcuna differenza tra le ipotesi espresse dalla legge 280/2003 e la giurisdizione amministrativa. Tuttavia è delineabile una diversa ipotesi ricondotta alla esistenza di una giurisdizione speciale in materia, oggi espressamente menzionata dagli artt. 2 e 3.

In realtà prima dell’avvento della Costituzione Repubblicana esisteva già una giurisdizione speciale in capo alle autorità sportive. Ciò in materie strettamente tecniche non investendo direttamente i profili più amministrativistici dell’ordinamento sportivo. Con l’emanazione della legge 280/2003 si è avuta una continuazione di quello che era già previsto prima del 1948, garantendo una riserva all’ordinamento sportivo e ai suoi giudici.

Anche  l’art. 118 della Costituzione mostra di favorire l’attribuzione ad ordinamenti privati di funzioni pubblicistiche. Esso, dunque, suggerisce un allentamento del rigore con cui si pretende di rinvenire il fondamento legislativo dei poteri cosi delegati. Del resto il riconoscimento costituzionale del carattere ordinamentale del diritto sportivo è già stato valorizzato per altri fini secondo le norme del diritto internazionale al quale la Costituzione si rifà ex art. 11. Lo sport, quindi, potrebbe essere assunto ad ulteriore indice della normativa legislativa preesistente alla stessa Costituzione di una giurisdizione sportiva speciale. E’ noto infatti che tali ordinamenti, per essere compiutamente tali, devono presentare il carattere della effettività. Pertanto, devono realmente aver dato prova di una preesistenza. Inoltre, tendendo ad avere una propria giurisdizione, il Costituente certamente non poteva ignorare che l’ordinamento sportivo ne avesse e trovasse in essi una essenziale garanzia di tenuta per la propria consistenza ordinamentale.

Ma la Giurisprudenza non sempre si è pronunciata unanime sulla questione. Il problema interpretativo deve necessariamente essere affrontato sulla base della vigente disciplina costituzionale. Si tratta, in effetti, di comprendere la attuale legittimità costituzionale di una ipotetica giurisdizione speciale ex artt. 2 e 3, l. 280/2003.

La Cassazione, di fatto, ha più volte negato la definizione della giurisdizione sportiva intesa come giurisdizione speciale statuale.  Difatti i regolamenti sportivi che, prima della emanazione della più recente legislazione, prevedevano l’esistenza dei giudici sportivi in modo espresso e dettagliato, sono stati ritenuti di rango inadeguato.

Si tratta, tuttavia, di sentenze rese su controversie patrimoniali che come tali non sono riconducibili prettamente alla categoria delle controversie tecnico-sportive. Per tali pronunce, in ogni caso, era più comprensibile una certa resistenza della giurisdizione ordinaria ad ammettere la previsione di una giurisdizione speciale direttamente riduttiva degli ambiti più consueti di competenza dei giudici civili.

In realtà può apparire singolare che un medesimo organo eserciti, a seconda della materia controversa e della fonte del potere di giudicare, talvolta poteri amministrativi, altre volte funzioni propriamente arbitrali, ed infine una potestà giurisdizionale in quanto giudici speciali.

Tale giurisdizione speciale in concreto andrebbe circoscritta alle sole controversie già prima della legge 280/2003 riconosciute di stretta spettanza sportiva. Si dovrebbe, altrimenti, ritenere che tale ultimo intervento legislativo abbia inteso allargare la giurisdizione speciale sportiva sottraendo spazi di tutela al giudice statale.


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Dottore Magistrale in Giurisprudenza; Dottore in Scienze Giuridiche internazionali e comunitarie; Consulente Legale; giurista; Tutor; giornalista; traduttore in Lingua Francese madrelingua e diplomato DALF; cantante, autore e musicista; Vincitore di Premi artistici, Festival e Concorsi musicali e di poesia; Donatore di sangue e Presidente del Consiglio Direttivo della Fidas Leccese Sezione di Ugento

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