Gli animali domestici all’interno del condominio

Gli animali domestici all’interno del condominio

Negli ultimi decenni l’ordinamento italiano ha felicemente sposato la causa sui diritti degli animali, intervenendo non solo da un punto di vista legislativo, ma altresì giurisprudenziale.

Sempre più spesso, infatti, le case degli italiani sono popolate dai nostri “amici pelosetti”, che diventano dei veri e propri membri della famiglia.

Ma cosa comporta possedere un animale domestico all’interno di un condominio? Quali sono le regole rispettare?

L’intervento legislativo considerato più innovativo, è sicuramente la Legge 11 dicembre 2012, n. 220,  che disciplina le “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”.

La fonte normativa presa in esame, modifica l’articolo 1138 c.c., con l’aggiunta della previsione in forza della quale «Le norme del regolamento (condominiale) non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Ed invero, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli animali devono essere riconosciuti come esseri senzienti. Ciò vuol dire che gli stessi non devono essere collocati nell’area semantica delle “cose” ma devono piuttosto essere considerati come membri della famiglia, con conseguente diritto di ogni soggetto ad avere un animale da compagnia, anche se abita in condominio.(Cass. n. 20934/2017)

Molto spesso, però, il comportamento di cani o gatti, o la poca attenzione dei loro padroni, creano lamentele all’interno del condominio, ecco perché si devono prestare alcune attenzioni: gli animali non possono essere lasciati liberi nelle aree comuni senza le opportune cautele: in caso di cani, ad esempio, devono essere tenuti al guinzaglio; i padroni devono garantire che gli animali non ledano e non nuocciano alla quiete e all’igiene degli altri condomini; i padroni non possono abbandonare gli animali per lungo tempo in casa o sul balcone: in tali casi è ipotizzabile il reato di omessa custodia (articolo 672 del codice penale)

Inoltre, i condomini possono richiedere l’allontanamento dell’animale dal condominio in talune ipotesi specifiche:

a) Rumori molesti o odori sgradevoli: chi, infatti, contesta odori può presentare al Giudice di Pace la richiesta per farli cessare. Sarà il Giudice a richiedere una perizia tecnica e a far applicare, dove possibile, tutte le contromisure tecniche perché il disturbo non sia più intollerabile. Il padrone dell’animale può trovarsi a versare un risarcimento, ma raramente nel caso di odori sgradevoli l’animale viene allontanato.

b) Rumori molesti: si può ipotizzare il reato di disturbo del riposo delle persone (articolo 659 del Codice civile). E’ un reato più grave, poiché è compreso anche nel Codice penale. Anche in questo caso ci si rivolge al Giudice che chiede una perizia da parte di personale qualificato. La lamentela viene accolta se la perizia dimostra che i rumori sono effettivamente presenti e sono continuativi, causano problemi psico-fisici (dimostrati da certificato medico) ai vicini, e se vi sono testimoni disposti a comparire di fronte ad un giudice.

c) L’accesso alle parti comuni e altre disposizioni a discapito degli animali: in alcuni condomini, le assemblee deliberano regolamenti che vietano l’uso di alcune aree comuni, come scale, giardini, ascensore, agli animali anche correttamente custoditi (tenuti al guinzaglio etc.).

Tuttavia, nessuno, anche se disturbato dalla presenza di un animale, può maltrattarlo o ucciderlo. Ciò vale anche per condomini e vicini di casa che manifestassero cattive intenzioni verso animali di proprietà di altri condomini o animali che si trovino a passare per le parti comuni. In questo caso si sporge denuncia alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato. Secondo il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, inoltre, è vietato per legge l’uso di veleni, esche avvelenate e bocconi avvelenati, prevedendo la reclusione fino a 2 anni, per chi ne faccia uso.

Dalle ultime pronunce giurisprudenziali, infatti, emerge una tutela, che risulta maggiore nei confronti di quegli animali c.d. antropizzati, ovvero quelli “quasi umani”. Si tratta degli animali da compagnia o da affezione, che condividono con l’uomo spazi familiari spesso in forte simbiosi, cani e gatti in prima linea.

A dimostrarlo, sono le parole utilizzate dalla Cassazione in una recente sentenza (n. 16755/2019) inerente una vicenda di maltrattamenti nei confronti di 41 cani.

Le parole della Suprema Corte, infatti, sembrano avvalorare la presenza di una maggiore empatia nei confronti degli animali che hanno stretto un legame particolarmente intimo con l’essere umano, al punto da risultare “quasi umani” e preziosi e inseparabili compagni della propria esistenza. Una sorta di categoria “intermedia” che condivide con l’uomo anche sentimenti e tutele giuridiche, anche penali, che in passato erano riservate ai soli esseri umani.


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