Gli appalti (più ricorrenti) al tempo del Covid

Gli appalti (più ricorrenti) al tempo del Covid

L’emergenza epidemiologica da covid -19 ha segnato profondamente anche l’area degli appalti pubblici. In particolare le varie Amministrazioni (sia pubbliche che locali) si sono trovate a fare i conti con la necessità, stante l’urgenza dettata dal covid, di dover indire procedure più snelle e celeri rispetto al passato.

Se analizziamo la normativa degli appalti cosi come novellata dal Decreto legislativo n 76 del 2020 tra le soluzioni operative suggerite per l’emergenza sanitaria in corso si possono annoverare le seguenti:

ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione: l’urgenza legata all’emergenza in corso consente di avvalersi della possibilità di ridurre considerevolmente i termini per accelerare procedure aperte o ristrette (art. 60, co. 3; art. 61, co.6 d.lgs. 50/2016).

In tale ottica l’impianto normativo prevede un dimezzamento dei termini da 35 gg a 15 gg (dall’ invio del bando) e da 30 gg a 10 gg (dall’offerta telematica) sia nelle procedure aperte che in quelle ristrette.

ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara che consente di negoziare direttamente con i contraenti termini, numero di candidati da consultare e altri obblighi normativi (art.36, co.2, lett. c e art. 63 d.lgs. 50/2016).

In tutti i casi in cui si versi in situazione di estrema urgenza a causa di eventi imprevedibili ed eccezionali (come quelli dettati dalla emergenza Covid 19) prima di tutto dovranno essere specificati e adeguatamente motivati i presupposti alla base del provvedimento. Le altre due condizioni sono che i termini per altri tipi di procedure non possano essere rispettati e che le cause non siano imputabili alle stazioni appaltanti.

Si procederà quindi ad individuare gli operatori economici (almeno cinque) secondo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e a scegliere l’operatore economico che offre le condizioni più vantaggiose. Gli affidatari dichiareranno, con autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione cui faranno seguito controlli ad hoc successivi da parte dell’amministrazione entro massimo sessanta giorni dall’autocertificazione.

ricorso all’affidamento diretto sottosoglia (per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 150.000 euro e comunque, per i servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35 del Dlgs 50/2015 e successive modifiche) ad un operatore economico preselezionato che risulta essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza.

In tale ottica e nell’incentivazione delle procedure telematiche si dovrà fare riferimento al mercato della pubblica amministrazione (MEPA) in cui le pubbliche amministrazioni si trovano ad operare. Si procederà con trattativa diretta che consente di negoziare le condizioni dell’appalto con un unico fornitore-operatore economico in grado di eseguire la prestazione fornita.

Tale circostanza costituisce una deroga all’applicazione dello stand still ovvero alla possibilità di stipulare il contratto non prima che siano decorsi 35 gg dall’aggiudicazione (art 32 comma 10 lett a e b e art. 36, co. 2 lett. a, b, d.lgs. 50/2016) e si darà seguito alla esecuzione anticipata del contratto.

Ma vi sono altre due fattispecie che sono destinate a prendere piede in tempo di covid.

Procedure in caso di somma urgenza o di protezione civile (ai sensi dell’articolo 163 d.lgs. 50/2016).

Le circostanze disciplinate dall’art. 163 in questione sono due: circostanze di somma urgenza, cioè quelle che, secondo il Legislatore, non consentono alcun indugio e calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo, dotate di una ragionevole previsione dell’imminente verificarsi di tali eventi ovvero che richiedono l’adozione di misure indilazionabili comunque nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure.

Nel caso di specie il Responsabile del procedimento ne disporrà l’immediato avvio per i lavori, di importo entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e per le forniture nei limiti dello stretto necessario.

Il presupposto di tale procedura è costituito dalla redazione del verbale di somma urgenza.

Sul profilo del committente saranno pubblicati gli atti relativi agli affidamenti con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.

Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli stessi verranno trasmessi all’ ANAC per i controlli di competenza fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Da ultimo gli affidatari dichiareranno, con autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione cui faranno seguito controlli successivi ad hoc da parte dell’amministrazione entro massimo sessanta giorni dalla autocertificazione.

Affidamento-ponte. Nelle more della scadenza di un contratto allo scopo di garantire la continuità dei servizi essenziali non è infrequente che le parti procedano a stipulare un contratto di appalto di carattere negoziale senza indizione di bando di gara. Ciò altresì costituisce una valida alternativa alla cosiddetta proroga tecnica del contratto.

Ciò in particolare nei casi in cui il ricorso alla proroga costituisce l’extrema ratio. Difatti, a ben vedere, nel caso in cui l’appalto consista nell’esecuzione continuata o periodica di un servizio, la proroga implica una diretta modifica della prestazione contrattuale in quanto essa viene erogata per un tempo maggiore e con la percezione di un ulteriore compenso. In questo caso la proroga del contratto può essere disposta solo se essa è stata prevista nei documenti di gara iniziali, con correlata indicazione del valore monetario che ricomprenda la proroga stessa.


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