Gli strumenti deflattivi del contenzioso civile in Italia e nel mondo

Gli strumenti deflattivi del contenzioso civile in Italia e nel mondo

Sommario: 1. Introduzione – 2. La mediazione – 3. L’arbitrato – 4. La negoziazione assistita – 5. La situazione di emergenza causata dalla pandemia Covid-19 – 6. Online Dispute Resolution, Giustizia Digitale e Blockchain 7. Conclusioni

 

1. Introduzione

Le lungaggini del processo civile italiano hanno condotto al sentito bisogno comune di adottare un cambiamento, in quanto era indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire il numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione. Il legislatore italiano, pertanto, è intervenuto per attuare il processo di degiurisdizionalizzazione, creando diversi istituti che consentissero di definire  le controversie civili ricorrendo a strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria. La posta in gioco nel processo è alta: non si tratta solo di addomesticare le forze in contrasto mediante procedure, bensì di cercare la verità. Una verità ri-costruita, eppure non fittizia; una verità fallibile, ma pur sempre verità umana, la migliore possibile iuxta alligata et probata (1)Il processo assume così valore esemplare della condizione umana: il nodo della pluralità dei punti di vista non può essere tagliato con un atto di nuda volontà – stat pro ratione voluntas – bensì impone di mettersi alla ricerca del vero coinvolgendo una pluralità di attori, le parti con i rispettivi difensori, i testimoni, il giudice con i suoi periti ed ausiliari (2).

Con tali meccanismi si è cercato sia di evitare, in via preventiva, il sorgere di controversie innanzi ai giudici, sia di cercare di rinforzare gli strumenti già previsti nell’ordinamento italiano. In tale contesto grande importanza propulsiva ha assunto la direttiva comunitaria n. 2008/52/CE del 21.05.2008, originariamente concepita soltanto per le controversie c.d. transfrontaliere.

Con il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, venne quindi introdotto in Italia l’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili, previsto quale condizione di procedibilità per l’avvio di determinati giudizi (3), e pertanto obbligatoria (4), ai sensi del Decreto Legge n. 69 del 2013, convertito in Legge n. 98 del 2013. Ma l’importanza di tale istituto, ancora oggi, non è stata compresa pienamente.

In caso di esito negativo della mediazione, un altro istituto a cui si può ripiegare è l’arbitrato (5), utilizzato dal legislatore come una sorta di rimedio residuale che le parti, in accordo tra loro, avrebbero potuto utilizzare, finanche in appello, ma avuto scarsa applicazione in quanto difficilmente le parti in causa, dopo anni di contenzioso giudiziario ed esborsi ingenti per spese processuali, lo avrebbero scelto, così facendo fallire le buone intenzioni del legislatore italiano.

Al fine di eliminare l’arretrato, con la Legge n. 132 del 2014, intitolata “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, e convertita con modificazioni nella Legge n.162 del 2014, è stato introdotto l’istituto della negoziazione assistita. Nonostante l’introduzione di questi istituti, si è scelto anche di ri-organizzare il lavoro degli uffici giudiziari, utilizzando un calendario delle cause organizzare secondo criteri di priorità, il c.d. Piano Strasburgo 2.

2. L’arbitrato

L’arbitrato non può essere compreso tra le ADR – Alternative Dispute Resolution, in quanto nell’ordinamento italiano ha una autonoma qualificazione e diversa funzione. Tale istituto è previsto, infatti, tra i procedimenti speciali e, pertanto, è un procedimento di giurisdizione vero e proprio, il c.d. arbitrato rituale. La lite viene decisa con il c.d. lodo (6), un atto pari ad una sentenza (7). È questo il motivo che da valore all’autonomia delle parti, le quali sono libere di scegliere lo strumento per risolvere il conflitto (8) e non ha senso la scelta del legislatore italiano di rendere obbligatori gli strumenti della mediazione e della negoziazione assistita per i casi che possono giungere in arbitrato, perchè già nel momento in cui le parti scelgono l’arbitrato rituale, l’effetto deflattivo del contenzioso è in re ipsa. Alla luce di questa analisi, si conferma come questo istituto, in realtà, ha una funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, e non alternativa. Esempi di arbitrato rituale sono quelli che si svolgono innanzi all‘Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ed alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob. Un aspetto importante di questo istituto rileva quando viene utilizzato in ambito commerciale internazionale (9), caso in cui bisognerà individuare il diritto applicabile. La scelta sul punto è, prima facie, rimessa alle parti in lite, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di New York del 1958 all’art. 5, par. 1, lett. d), norma che traduce come l’autonomia privata è il cardine del diritto dell’arbitrato internazionale. La scelta del diritto applicabile può essere espressa o implicita. Se la scelta è espressa, essa solitamente si troverà all’interno del contratto in cui è contenuta la clausola arbitrale, altrimenti si da per implicito che l’accordo veda la sua base nella disciplina normativa nazionale (10). Quando ciò non accade, invece, la scelta è rimessa all’arbitro adito, il quale può anche fare ricorso alla Lex Mercatoria (11).

Tra gli effetti della digitalizzazione, uno degli aspetti principali delle Online Dispute Resolution, di cui parlerò meglio più avanti, sul commercio elettronico transfrontaliero, è il c.d. E-Arbitration, utilizzato maggiormente per la risoluzione dei conflitti derivanti dai Domain names (12).

 L’accordo arbitrale si conclude alla fine di un processo arbitrale che si svolge totalmente online, anche attraverso posta elettronica e videoconferenze, modalità consentite dal modello di legge UNCITRAL (13) sull’arbitrato internazionale, il quale ha ampliato i dictat della Convenzione di New York.

3. La mediazione

A differenza dell’arbitrato rituale, la mediazione (14) e la negoziazione assistita attengono alla fase c.d. stragiudiziale, preliminare al processo. La ratio di tali istituti è quella di spostare alcune controversie fuori dalle aule del tribunale al fine di favorire soluzioni conciliative (15).

Con il termine mediazione si intende quella «attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa» (16). Per conciliazione, invece, si intende la composizione di una controversia a seguito del procedimento di mediazione.

Nelle materie concernenti condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, nel caso di controversia, ove si voglia avviare il giudizio innanzi ad un giudice, “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (17).

La mediazione c.d. obbligatoria (18) si distingue sia dalla mediazione facoltativa – frutto di una libera iniziativa delle parti – che dalla mediazione su invito del giudice (19), il quale con scelta discrezionale e motivata può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui la mediazione non è già obbligatoria per legge.

Dovrà, pertanto, individuarsi un c.d. Organismo di mediazione, chiamato anche mediatore, con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per il giudizio, al fine di avviare un procedimento amichevole che può avere una durata massima di tre mesi, dopo i quali le parti in lite possono adire il Magistrato competente. Avviato un primo incontro preliminare, si dovrà cercare di giungere ad un accordo grazie alla maestria del mediatore, il quale dovrà individuare gli interessi in gioco. Se si trova un accordo, si procederà alla stesura del c.d. verbale di conciliazione che dovrà essere sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti e che ha efficacia di titolo esecutivo. 

4. La negoziazione assistita

Pietro Curzio, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, nella pre­sentazione della sua Relazione sull’amministrazione della giustizia, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2021, ha riconosciuto, all’istituto conciliativo, un effetto deflattivo del contenzioso civile. Anche la negoziazione assistita è finalizzata alla composizione bonaria della lite al di fuori del processo. L’istituto è stato introdotto con il Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 162 del 2014. Tale istituto traduce un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati. Distinguiamo tra negoziazione volontaria, scelta liberamente dalle parti e purché si tratti di diritti indisponibili; negoziazione obbligatoria, nelle materie in cui è condizione di procedibilità della domanda (20); negoziazione «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

5. La situazione di emergenza causata dalla pandemia Covid-19

Durante la pandemia causata dal Covid-19 il legislatore italiano si è curato solo di gestire, ed anche male (21), la giurisdizione statale, tralasciando del tutto il tema delle Avoiding Dispute Resolution – ADR. La diminuzione della normale operatività in presenza e la correlativa necessità di svolgere qualsivoglia attività da remoto ha condizionato fortemente l’applicazione degli strumenti deflativi del contenzioso. Zoom, Skipe, Webex e le innumerevoli altre applicazioni di videoconferenza non possono, chiaramente, considerarsi pienamente equivalenti ad un incontro in presenza, considerati i problemi di connessione e gli equivoci e i fraintendimenti causati da una minima esperienza empatica.(21.1)

6. Online Dispute Resolution, Giustizia Digitale e Blockchain

È possibile agevolare l’accesso alla giustizia attraverso l’adozione delle nuove tecnologie legali che si inseriscono nel quadro delle Online Dispute Resolution – ODR. Ciò crea nuove sfide (22) per la professione legale classica (23).

Gli Avvocati Digitali saranno impegnati nel lavoro di standardizzazione, sistematizzazione e confezionamento della legge al fine di riorganizzare, svolgendo una attività di Data Scientist, di riorganizzazione dei sistemi normativi, attraverso l’assemblaggio automatizzato di documenti, la connettività, il mercato legale elettronico, l’e-learning e il legal open source (24). Dagli insegnamenti di Richard Susskind Lauritsen, si lavora costantemente da più di dieci anni ad una ristrutturazione della giustizia. Attraverso i Sistemi Esperti Legali, infatti, un computer può simulare l’attività del giurista, secondo le teorie di Alan Madison Turing (26).

Tramite la c.d. Legimatica, invece, il giurista informatico applica le norme informatizzate con i DSS – Decision Support Sistem. Con le ODR si attua, pertanto, un processo automatizzato di risoluzione delle controversie che si svolge su Internet senza che i litiganti si incontrino di persona, anche se Rifkin, ha sostenuto che, in ODR, è la tecnologia diventa la quarta parte al tavolo, lavorando a sostegno del mediatore o arbitro di terza parte (27).

Nonostante il carattere virtuoso di tali tecnologie, la difficoltà nella loro diffusione sta nel fatto che, ancora, tutto il settore della giustizia è incentrato sulla presenza di avvocati e di giudici (28).

Le tecnologie dirompenti (29) sfidano, dunque, tutto il mondo legale (30).

Comunemente, gli algoritmi applicati al Machine Learning (31) sono adoperati per analizzare i dati e fare previsioni, anche nell’informatica giuridica (32). Ciò che rileva, in merito al tema della composizione degli interessi in chiave stragiudiziale, è che chi crea l’algoritmo deve sempre agire mosso da animo terzo ed imparziale, regolato da norme etiche e deontologiche, al fine di evitare di creare tecnologie fortemente discriminatorie (33).

Negli ultimi decenni, la natura delle transazioni commerciali si è evoluta grazie alla globalizzazione e grazie alle ODR si è rivoluzionato il sistema di risoluzione delle controversie (34). A tal proposito la Commissione europea ha avviato il progetto ECODIR – Electronic Consumer Dispute Resolution (35) per la risoluzione virtuale delle controversie tra europei e cyberseller. La UNCITRAL – Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale  – ha, inoltre, adottato delle note tecniche sulle ODR (36).

Attraverso la Uniform Dispute Resolution Policy anche la WIPO – World Intellectual Property Organization – ha anche adottato lo strumento delle ODR per le controversie tra privati. L’emergere, successivamente, della tecnologia Blockchain (37) anche nel settore immobiliare, sanitario e dei servizi ha posto l’interrogativo se questa potesse essere usata nelle ODR così come fu adoperato l’arbitrato commerciale internazionale come ADR (38).

Si sostiene, infatti, che l’ODR funzioni anche da mezzo di prevenzione delle controversie commerciali che si verificano all’interno e all’esterno di Internet (39). La tecnologia Blockchain consente ai membri della rete criptata in blocchi, che contengono serie di dati e transazioni, di condividere, archiviare e trasmettere informazioni in modo continuo attraverso il possesso di una chiave di rete (40).

Tutto ciò ha luogo grazie a due meccanismi costruiti in chiave cybersecuritaria: una rete decentralizzata e distribuita e, soprattutto, il consenso. Tali caratteristiche hanno reso questa tecnologia la base per lo sviluppo degli Smart Contract (41).

La tecnologia Blockchain applicata alle ODR, pertanto, funzionerebbe come una forma di arbitrato transnazionale che utilizza il sistema di indirizzi multi-firma (42), altamente autosufficiente e operante fuori dell’influenza dello Stato, ma non risulta attualmente utilizzata a tali scopi. Un esempio di ciò che qui vogliamo intendere, come l’applicazione della tecnologia blockchain nella risoluzione dei conflitti è quello che è stato da parte del governo cinese al tribunale di Hangzhou Westlake con una cooperazione pianificata da parte dell’Hangzhou Blockchain Technology Research Institute per utilizzare la tecnologia blockchain per prevenire la manomissione delle prove digitali. Inoltre, la Commissione arbitrale di Guangzhou ha emesso il primo lodo arbitrale basato sulla Catena arbitrale (43). Ma le incertezze legali su tali pratiche sono focalizzate sulla discutibile legalità di un c.d. contratto di arbitrato intelligente all’applicabilità dei lodi arbitrali e al loro riconoscimento da parte dello Stato di appartenenza sulla base dell’articolo 5 della Convenzione di New York.

7. Conclusioni

Nonostante i meccanismi di cui ho voluto parlare in questo piccolo lavoro di ricerca, la tendenza italiana va certamente nella direzione dell’ampliamento e della promozione delle ADR – Alternative Dispute Resolution, sul presupposto che il ricorso a essi sia indispensabile ai fini dello smaltimento dell’arretrato e della deflazione e/o diminuzione dei tempi medi di durata dei giudizi. Ma pensare agli strumenti di ADR solo come a dei meccanismi deflattivi del contenzioso significa, da un lato, non coglierne la reale portata. Si dovrebbe, invece, cercare di creare un circolo virtuoso tra tali strumenti e l’efficienza della giustizia civile italiana. Questo perché soltanto operando entro un sistema giustiziale efficiente si potrà ottenere un vero e proprio smaltimento dell’arretrato processuale. In tale prospettiva, dunque, promuovere una cultura della mediazione (44), da intendere come collante sociale che consente al cittadino di avvicinarsi alla c.d. giustizia di incontro, rendendolo partecipe della contrattazione gestita seguendo le regole politico-economiche consente al cittadino di avvicinarsi alla c.d. giustizia di incontro, rendendolo partecipe della contrattazione gestita seguendo le regole politico-economiche che portano ad applicare i principi dell’equilibrio paretiano – c.d. Pareto efficiente – di cui il caso del Mercato dell’ombra è palese dimostrazione grafica e logica, a vantaggio dei cittadini, dei professionisti e del servizio giustizia (45). Applicando tale principio, forse, potrebbe farsi spazio anche nel nostro ordinamento per il ricorso, ad opera dei cittadini, direttamente alle ODR, cercando di risolvere autonomamente ed automaticamente le proprie questioni, guadagnando in termini di tempo e costi.

 

 

 

 

 


NOTE
*Valentina Grazia Sapuppo, classe 87, nata a Catania, Sicilia, si è laureata in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, con una tesi sperimentale dal titolo TecnoDiritto e CyberEthics, relatore S. Amato, membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Il percorso di pratica professionale inizia come collaboratore legale dello Studio Legale Spampinato – La Rosa. Iscritta all’Albo degli Avvocati di Catania, frequenta il corso di formazione della “Fondazione V. Geraci”, scuola ufficiale forense del Tribunale di Catania, che le consente di relazionarsi con il COA – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. La Dott.ssa Sapuppo è Associate presso lo studio legale internazionale ICT Legal Consulting, ove svolge attività di consulenza legale su temi privacy. Membro del Comitato Permanente del SAI – Sistemi Amministrativi Intelligenti – attività coordinata dal Prof. Em. Antonio Martino, dell’ANCBA – Accademia Nazionale delle Scienze di Buenos Aires. Attivista nel mondo associativo, la Dott.ssa Sauppo è socio di AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati, socio di Federprivacy, socio DPO Innovation, socio Privacy Network, socio di ELSA – The European Student Association, ente locale ELSA Catania, socio di ISOC International e parte del ISOC Youth Observatory – Chapter Italy, ex socio di Generation Ypsilon, svolge diverse attività volte a proteggere i diritti umani, superare il digital divide, affermare e proteggere il diritto di accesso a Internet e lottare per la tutela dei diritti degli studenti legali in Italia, di concerto con tutte le associazioni di categoria a livello nazionale e sedendosi a tavoli tecnici con rappresentanti del Ministero della Giustizia, avendo ricevuto delega diretta dal Presidente di Generazione Ypsilon. Esperto legale nel mondo digitale, protezione della privacy, protezione dei dati biometrici, specializzato in etica dell’informazione. Scrive per riviste scientifiche giuridiche Salvis Juribus, Astrea e IJ Editores, di cui è anche membro del Comitato Editoriale in qualità di rappresentante italiano. Collaborare con diverse piattaforme informative, tra cui l’e-Learning Specialist. Selezionato come Eccellenza Italiana da EWA – Excellent Webinar Academy di ELSA Italia, confronta costantemente i temi delle nuove tecnologie con esperti italiani e stranieri.
(1) Scrive Capograssi: “la verità legale non significa una verità finta e presunta per necessità pratica, ma in sostanza è la verità che si trova seguendo la via dell’obiettività. La verità legale è la verità umana, cioè la verità che gli uomini trovano procedendo umanamente alla ricerca, con le possibilità e i metodi che sono propri della condizione umana”, Cfr. G. CAPOGRASSI, “Giudizio processo scienza verità”, in Opere, vol. V, Milano, 1959, Giuffrè. 
(2) Sulla presenza di questo motivo, vedi ad es. F. Gentile, Filosofia del diritto, cit., p. 224. Proprio dialogando con il pensiero di Gentile, scrive Romano: “La ricerca della giustizia è la ricerca della verità nella condizione di finitudine dell’individuo, che si manifesta con l’ascolto rispettoso di tutte le persone ed esige così il riconoscimento universale ed incondizionato di ogni essere umano” (B. Romano, “Giudizio giuridico e principio di uguaglianza”, in L’ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello stato, 2014, p. 28). 
(3) La mediazione è obbligatoria per le materie riguardanti i temi di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
(4) M. TIRABOSCHI, Giustizia del lavoro: la riforma nel collegato, in Guida al Lavoro, Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2010. 
(5) L’arbitrato è disciplinato nel Titolo VIII del Libro IV del Codice di Procedura Civile, agli artt. 806 e seguenti.
(6) Il legislatore, con l’art.23 del d.lgs. 2.2.2006 n.40, ha inserito nel codice di procedura civile l’art. 824-bis, che ha riconosciuto al lodo «dalla data della sua ultima sottoscrizione tutti gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria», salvo quelli della esecutorietà a dichiararsi invece dal tribunale ai sensi e per gli effetti dell’art.825 c.p.c.
(7) La Corte Costituzionale, nel riconoscere agli arbitri rituali la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale, aveva descritto l’arbitrato come «procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria», concludendo nel senso che – sotto questo punto di vista – «il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione» (Corte Cost., 28 novembre 2001, n. 376).
(8) Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che l’arbitrato abbia natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario (Ordinanza Cass. Civ. SS.UU. 25.10.2013 n. 24153). Inoltre, Cassazione, sentenza n. 1101 del 2015 ha specificato ulteriormente che gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice statale, in caso incompetenza di quest’ultimo, si conservano dinanzi all’organo arbitrale.
(9) J.D.M. Lew, L.A. Mistelis e S. Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, L’Aja, 2003, p. 411: «The determination of the applicable substantive law is a critical issue in international arbitration. It has a legal, practical and psychological influence on every arbitration. Nothing is more important in any international arbitration than knowing the legal or other standards to apply to measure the rights and obligations of the parties. This is an independent exercise in the dispute resolution process for resolving the dispute itself». Sul tema, in generale, v. J.D.M. Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration, New York, 1978, passim.
(10) Leandro, Qualche riflessione sul rinvio nell’arbitrato commerciale internazionale, in Aa.Vv., Liber Amicorum Angelo Davì, III, Napoli, 2019.
(11) Lando, The Lex Mercatoria in International Commercial Arbitration, in Interna- tional and Comparative Law Quarterly, 1985.
(12) Mania, K., Online Dispute Resolution: The Future of Justice, 1 ICJ, 76, 2015.
(13) UNCITRAL, Technical Notes on Online Dispute Resolution, visionabile al link: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/odr/V1700382_English_T echnical_Notes_on_ODR.p 
(14) Art.5 co.1 e co.1 bis del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e allo scopo di applicare la direttiva europea n. 2008/52/CE.
(15) G. FALCO – G. SPINA, La nuova mediazione, Giuffrè, Milano, 2014.
(16) Articolo 1 lett. a), d.lgs. n. 28 del 2010, come modificato dalla legge n. 98 del 2013.
(17) Sono invece esclusi: a) i procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) i procedimenti in camera di consiglio; g) l’azione civile esercitata nel processo penale (art. 4 d.lgs. n. 28 del 2010 novellato).
(18) Belsito, A., Controversie di lavoro, Cacucci, Bari, 2012.
(19) Un altro tipo di mediazione è la c.d. «mediazione ex officio», introdotta dal Legislatore italiano nel 2013.
(20) L’esperimento della negoziazione assistita è obbligatorio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (Cfr. G. NEGRI, Negoziazione obbligatoria per incidenti stradali e pagamenti fino a 50.000 euro, in http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/parlamento-e-giustizia/2014-09-01/negri-negoziazione-incidenti-181516.php?uuid=ABoAWPpB), per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3, comma 1, d.l. n. 132 del 2014), con esclusione dei casi in cui la legge prevede il ricorso all’istituto della mediazione obbligatoria, e più di recente in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 l. n. 190 del 2014, c.d. legge di stabilità 2015).
(21) Si è dovuto attendere l’art. 83 del «Cura Italia» (il D.L. 17 marzo 2020, n. 18), perché con il comma 20 si provvedesse a sospendere nella prima fase dell’emergenza processuale, dal 9 marzo all’11 maggio 2020, data risultante dalla proroga intervenuta ai sensi dell’art. 36 del «Decreto Liquidità» (il D.L. 8 aprile 2020, n. 23), i termini della mediazione di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, della negoziazione assistita e degli altri procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Solo grazie alla L. 24 aprile 2020, n. 27, entrata in vigore il 30 aprile 2020, di conversione del Cura Italia, è stato inoltre inserito il comma 20°-bis, che detta una specifica disciplina del procedimento di mediazione, ed è stato integrato il comma 21°, prevedendo espressamente l’applicazione anche agli arbitrati rituali delle norme contenute nell’art. 83, se compatibili. Successivamente, la L. 25 giugno 2020, n. 70, entrata in vigore il 30 giugno 2020, di conversione del «Decreto Intercettazioni» (il D.L. 30 aprile 2020, n. 28), ha aggiunto al ricordato comma 20°-bis una dettagliata regolamentazione della trasmissione con modalità telematiche dell’accordo di mediazione. Questa legge, inoltre, ha introdotto una nuova ipotesi di mediazione obbligatoria per via della riconduzione al meccanismo di cui al comma 1°- bis dell’art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il legislatore ha infatti completato l’art. 3 del «Decreto Contenimento» (il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6), con un inedito comma 6°-ter, dove il passaggio dagli organi di mediazione viene previsto quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali in cui la responsabilità del debitore possa essere esclusa o limitata, secondo quanto disposto dal comma 6°-bis, in ragione dell’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Restano ad ogni modo fuori da ogni specifica regolamentazione i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie che non siano quelli in precedenza ricordati. Così, per i procedimenti, diversi dalla mediazione e dalla negoziazione assistita, ai quali non si ricolleghi una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, si dovrà fare riferimento alla disciplina civilistica, su cui la normativa emergenziale ha inciso solo con l’art. 3, comma 6°-bis, del Decreto Contenimento.
(21.1) Per un aggiornamento sul tema, vedasi G. Sciortino, La riforma del rito processuale civile italiano. Prime Analisi e Criticitá, raggiungibile al link: https://ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=2036f22a3aeef8fb2432d81a8b3d055b
(22) Christensen, C., The Innovator’s dilemma, in Harvard Business School Press, 1997.
(23)  Susskind, R., The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services, Oxford University Press, 2010. 
(24) Seidletal, J., Legal Transformation Study: your 2020 vision of the future, Minneapolis: DSI and LPC, 2008.
(25) Lauritsen, M., The Lawyer’s Guide to working smarter with knowledge tools, Chicago: ABA2010.
(26) Turing, A., Computing machinery and intelligence, Mind, 1950. 
(27) Rifkin, J., Online Dispute Resolution, San Francisco: Jessey-Bass, 2001. 
(28) Sul problema si vedano Susskind, R., Expert Systems in Law: A Jurisprudential Approach to Artificial Intelligence and Legal Reasoning, Modern Law Review, Vol. 49, No. 2, 1986; Robertson, C.B., The Facebook Disruption: How Social Media May Transform Civil Litigation and Facilitate Access to Justice, Arkansas Law Review, Vol. 65, 2012.
(29) Susskind, Ibidem.
(30) Lodder, A.R. – Zeleznikow, J., Developing an Online Dispute Resolution Environment: Dialogue Tools and Negotiation Support Systems in a Three-Step Model, Harvard Negotiation Law Review, 2019.
(31) Ne parlo in un saggio pubblicato presso la rivista giuridica italiana Salvis Juribus, Cfr. Predictive: l’algoritmo che condanna, visionabile al link: http://www.salvisjuribus.it/predictive-lalgoritmo-che-condanna/?fbclid=IwAR0rNh9_V-XwPr2Zz_OqlL1ETJmctbikOZDNtfMIuKI9z7m3T3kipHFAZXY
(32) Kleinberg, J., Human Decisions and Machine Predictions, NBER Working Paper,  2017.
(33) Sapuppo, V., Predictive: l’algoritmo che condanna, Ibidem; Koulu, Kaillo and Hakkarainen, Law and Digitalization: An Agenda for the Future, Report No 1, 2017.
(34) Katsh, E. – Rifkin, J., Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace, Wiley, 2001.
(35) Association for International Arbitration 2020, Electronic Consumer Dispute Resolution, visionabile al link: https://www.arbitration-adr.org/resources/?p=serviceproviders&a=show&id=40 
(36) UNCITRAL, Technical Notes on Online Dispute Resolution, visionabile al link: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/odr/V1700382_English_Technical_Notes_on_ODR.pdf 
(37) Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008.
(38) Ortolani, P., The Impact Of Blockchain Technologies And Smart Contracts On Dispute Resolution: Arbitration And Court Litigation At The Crossroads, Unif. L. Rev, 2019.
(39) Rabinovich, Einy and Katsh, Digital Justice: Reshaping Boundaries in an Online Dispute Resolution Environment, 1 IJODR 5, 2014.
(40) Smith, S.S., Implications of Next Step Blockchain Applications for Accounting and Legal Practitioners: A Case Study, 2018.
(41) Chamber of Digital Commerce, ‘“Smart Contracts” Legal Primer Why Smart Contracts Are Valid under Existing Law and Do Not Require Additional Authorization to Be Enforceable, 2018.
(42) Un indirizzo multi-firma consente alle parti private di impostare una procedura di risoluzione delle controversie che è effettivamente in grado di far valere i propri risultati.
(43) FANG Xuhui, Recent ODR Developments in China, 2 IJOR 35, 2017.
(44) Danovi – Ferraris, La cultura della mediazione e la mediazione come cultura, Giuffrè, Milano, 2014. 
(45) La composizione convenzionale della lite è proprio l’affermazione più piena della personalità del singolo soggetto dell’ordinamento; ed in questo senso la più piena attuazione di concreta giustizia, perché è l’ordinamento che si attua nell’affermazione di un suo valore costitutivo la singola personalità, la quale vince col suo autonomo atto di volontà la incertezza giuridica e mette in essere con questa affermazione spontaneamente l’ordinamento nel caso concreto, Cfr. Capograssi, Ibidem.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.
L'Avvocato Valentina Grazia Sapuppo è nata a Catania, Sicilia, e si è laureata in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, tesi sperimentale dal titolo TecnoDiritto e CyberEthics, relatore S. Amato, membro del Comitato Nazionale di Bioetica. Esperto legale nel mondo digitale, protezione della privacy, cybersecurity, specializzata in etica dell’informazione e tutela del dato biometrico è Ricercatore Indipendente e svolge attività di consulenza stragiudiziale, consulenza in materia di data protection presso Profice. Auditor e formatore ISO/IEC. Ha svolto attività di consulenza data protection n.q. di Associate presso ICT Legal Consulting - Milano. Membro del Comitato Permanente del SAI - Sistemas Administrativos Inteligentes, Dipartimento dell’Accademia Nacional de Ciencias de Buenos Aires - ANCBA, l'Avv. Sapuppo è socio AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati (per cui svolge anche attività di Coordinatore della Consulta dei Praticanti Avvocati di AIGA Catania), socio Federprivacy, socio DPO Innovation, socio Privacy Network, Socio ELSA - The European Student Association, ente locale ELSA Catania (presso la quale ricopre il ruolo di Director Professional Development), socio di ISOC International e parte del ISOC Youth Observatory - Chapter Italy. Fellow all’Istitituto Italiano per la Protezione e la Valorizzazione dei dati - IIP, nonché Partner Europrivacy, svolge diverse attività aventi ad oggetto la tutela dei diritti umani, l’accesso ad Internet e la lotta al digital divide. Scrive per le riviste scientifiche giuridiche Salvis Juribus, Astrea - Argentina e IJ Editores - Argentina, di cui è anche membro del Comitato Editoriale in qualità di rappresentante italiano. Collabora con diverse piattaforme informative, tra cui l'e-Learning Specialist. Selezionata come Eccellenza Italiana per l'Excellent Webinar Academy di ELSA Italia, confronta costantemente i temi delle nuove tecnologie con esperti italiani e stranieri. È parte dell’Alunni Alliance dell'University of Texas - Austin. - valentinasapuppo@gmail.com - https://www.linkedin.com/in/valentina-sapuppo-017002188/

Articoli inerenti