Guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti e lavori di pubblica utilità

Guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti e lavori di pubblica utilità

Gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada disciplinano i reati di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti.

Entrambe i reati sono di natura contravvenzionale: ciò significa che vengono puniti con le pene dell’ammenda e dall’arresto e che sono previste sanzioni sostitutive che estinguono il reato.

Tra queste, lo stesso art. 186 individua, al comma 9 bis, lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.

La sanzione dello svolgimento di lavori di pubblica utilità consiste nella prestazione, a titolo gratuito, di un’attività a favore della comunità.

L’accesso a detta sanzione sostitutiva può essere disposto già all’interno del decreto penale (naturale conclusione dei procedimenti penali per questi reati), il quale prevederà il numero di ore di attività da prestare (circa una ogni 250 € di pena pecuniaria comminata).

Al termine di queste, se l’ufficio di controllo emetterà una relazione positiva, il reato si considererà estinto.

Ma è veramente tutto così semplice?

In primis, va precisato che l’accesso alla sanzione sostitutiva non è sprovvisto di vincoli.

Infatti, non potrà richiedere questa modalità chi, a causa del proprio status di alterazione, ha altresì causato un incidente stradale.

La nozione di sinistro stradale, si badi, in questo caso è intesa nella più ampia accezione possibile: vi ricade anche l’ipotesi in cui l’indagato sia semplicemente caduto dal motorino, da solo.

Inoltre. la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, può essere richiesta solo una volta, per detti reati.

Qualora vi sia recidiva, è opportuno vagliare un’ipotesi alternativa (come la sospensione del procedimento con messa alla prova).

I lavori, così come previsti dal comma 9 bis art. 186 C.d.s., inoltre, sono gli unici che consentono, al positivo espletamento, di dimezzare il periodo di sospensione della patente e di revocare la confisca del mezzo, qualora disposta.

La stessa possibilità è riconosciuta a colui cui sia stato accertato lo status di alterazione psico fisica a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, mentre era alla guida.

In questo secondo caso, tuttavia, l’accertamento della violazione è quantomai aleatorio.

Se, infatti, l’ebbrezza viene verificata tramite alcoltest, quindi con risultato certo, la Cassazione ha ritenuto (sentenza n. 25691/2016) di individuare alcuni criteri che denotano un grave quadro di alterazione.


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Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

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