Guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Sanzioni e interdizione al nuovo conseguimento della patente

Guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Sanzioni e interdizione al nuovo conseguimento della patente

Sommario: Premessa – 1. Guida sotto l’influenza di alcool – 2. Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose – 3. Guida sotto l’influenza di alcool per conducenti di età inferiore a diciotto anni – 4. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti – 5. La conversione della pena pecuniaria e detentiva – 6. L’interdizione dal conseguimento della nuova patente di guida

Premessa

Negli ultimi decenni il problema degli incidenti stradali dovuti alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti ha richiamato l’attenzione del legislatore, il quale ha progressivamente inasprito le sanzioni nel caso in cui si ci ponga alla guida in condizioni psico-fisiche alterate.

Il legislatore ha inoltre previsto che – in alcuni casi – a seguito della revoca della patente non sia possibile conseguirla nuovamente prima del decorso di un triennio. In una recente pronuncia della Suprema Corte si è inoltre evidenziato come tale lasso temporale non debba computarsi dal  momento in cui viene accertata la violazione dagli organi di polizia, bensì dal momento in cui viene accertato definitivamente il reato, con la conseguenza che il destinatario della sanzione resterà – di fatto – per molto più tempo senza poter porsi alla guida di un veicolo.

Prima di esaminare tale pronuncia, l’occasione si presta a riassumere brevemente la disciplina e le sanzioni relative alla guida in condizioni psico-fisiche alterate che – purtroppo – è un tema che ancor oggi è molto attuale.

Le circostanze, i limiti e le sanzioni sono attualmente regolate dagli artt. 186, 186-bis, 187  del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), mentre per quanto concerne la sanzione accessoria dell’interdizione al conseguimento di una nuova licenza di guida, si deve far riferimento all’art. 219 del medesimo decreto.

Vediamo dunque nello specifico le ipotesi in cui si è passibili di sanzioni, che vanno dalla semplice sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, fino all’arresto e alla revoca della patente.

1. Guida sotto l’influenza di alcool

L’art. 186 del Codice della Strada (C.d.S.), prevede che “E’ vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”, stabilendo al secondo comma le relative sanzioni a seconda del tasso alcolemico rilevato: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora il valore di tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro[1].

La sanzione è raddoppiata in caso si provochi un incidente stradale e viene applicato il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, a meno che il veicolo non appartenga a soggetto estraneo all’illecito.

Ammenda[2] da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro. Viene altresì applicata in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno, nel momento in cui viene accertato il reato[3].

La sanzione è raddoppiata in caso si provochi un incidente stradale e viene applicato il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, a meno che il veicolo non appartenga a soggetto estraneo al reato.

L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima della ore 7.

Ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Viene altresì applicata in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da un anno a due anni, nel momento in cui viene accertato il reato.

In questa ipotesi viene altresì previsto che con la sentenza di condanna penale è sempre disposta la confisca del veicolo, a meno che lo stesso non appartenga a soggetto diverso dal conducente. In tal caso, il veicolo non viene confiscato, ma il periodo di sospensione della patente è raddoppiato. In caso di recidiva nel biennio la patente è revocata.

Se il conducente provoca un incidente stradale la patente è sempre revocata.

Seppur intuitivo dalla lettura della forbice in cui sono previste sanzioni, il medesimo articolo stabilisce al comma VI che il conducente è considerato in stato di ebrezza quando risulti un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

2. Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

L’art. 186 bis C.d.S. si preoccupa di regolamentare quelle situazioni in cui il legislatore ha ritenuto vi sia una maggiore pericolosità

Invero, è previsto che i conducenti di età inferiore a ventuno anni o comunque coloro che si trovano nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B, non possano assumere alcolici prima di porsi alla guida di un veicolo.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni: 1) Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 673 per coloro per cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro; 2) Per quanto concerne il tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi e non superiore a 0,8 grammi per litro, si deve far riferimento alle sanzioni di cui all’art. 186 C.d.S. sopra esposte, aumentate di un terzo; 3) Per le soglie superiori a 0,8 grammi per litro, si deve far riferimento alle sanzioni di cui all’art. 186 C.d.S. sopra esposte, aumentate da un terzo alla metà.

Le medesime sanzioni sono applicate a coloro che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose.

È opportuno specificare che nel caso di accertamento di un valore superiore a 1,5 grammi per litro, per i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati, la patente è sempre revocata.

La medesima sanzione si applica ai conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose (fuori dalle ipotesi sopra previste), nel caso di recidiva nel triennio.

3. Guida sotto l’influenza di alcool per conducenti di età inferiore a diciotto anni

Per i conducenti di età inferiore a diciotto anni che si pongano alla guida di un veicolo sotto l’effetto di alcool è stata altresì prevista un’ulteriore sanzione, la quale gli impedisce di conseguire la patente di guida di categoria B fino a compimento dei diciannove anni, se viene accertato un tasso alcolemico superiore a zero e non superiore a 0,5 grammi per litro.

In ipotesi di un tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 grammi per litro, l’interdizione dal conseguimento della patente di categoria B si protrarrà fino al compimento del ventunesimo anno di età.

4. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

L’art. 187 C.d.S. si occupa invece delle ipotesi in cui si ci ponga alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La norma prevede che “Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno”.

All’accertamento del reato consegue inoltre la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata.

Anche per l’ipotesi di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti sono previsti aumenti di sanzioni nel caso in cui il conducente si abbia le caratteristiche di cui all’art. 186-bis C.d.S..

Nello specifico è previsto un aumento delle sanzioni sopra esposte da un terzo alla metà nel caso in cui il conducente: a) sia di età inferiore a ventuno anni o nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; b) esercitino l’attività di trasporto di persone; c) esercitino l’attività di trasporto di cose; d) di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. L’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima della ore 7

La patente – inoltre – è sempre revocata per i soggetti di cui alla lettera “d)”, mentre per tutte le altre tipologie di conducenti nel caso di recidiva nel triennio.

Tutte le pene sopra di cui sopra sono raddoppiate, nel caso in cui dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope il soggetto provoca un incidente.

A seguito dell’accertamento del reato, si provvede in ogni caso alla confisca del veicolo, a meno che il proprietario non si soggetto estraneo al reato.

5. La conversione della pena pecuniaria e detentiva

Gli articoli sopra richiamati prevedono la possibilità di convertire la pena pecuniaria e quella detentiva con i lavori di pubblica utilità e con la partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

In particolare è previsto che la pena detentiva può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, con lavori di pubblica utilità di pari durata della sanzione detentiva irrogata e – per quanto concerne la pena pecuniaria – ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità[4].

Tale possibilità viene esclusa nell’ipotesi in cui il conducente causi un incidente.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.

6. L’interdizione dal conseguimento della nuova patente di guida

 Il Codice della Strada prevede altresì che nel caso in cui la revoca della patente sia conseguenza di una violazione di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, il conducente non potrà conseguire una nuova licenza di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato[5].

Tale disposizione ha creato alcuni problemi interpretativi relativamente all’individuazione del dies a quo da cui debbano essere computati i tre anni dopo i quali sarà possibile ottenere una nuova patente di guida.

In particolare si erano di fatto creati due orientamenti: uno più favorevole al conducente, secondo cui i tre anni dovessero essere computati dal provvedimento prefettizio con cui veniva sospesa la patente ed uno più rigoroso, secondo cui il triennio si dovesse computare dall’accertamento del reato e – dunque – solo a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento che lo accerti.

È in tale contesto che si inserisce la recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha avallato la “linea dura”, stabilendo come tale lasso di tempo decorra esclusivamente dal momento in cui il reato è accertato, con la conseguenza che il conducente potrebbe rimanere a piedi molto più dei tre anni previsti dalla norma.

Nella Sentenza numero 13508 del 20 maggio 2019, la Corte di Cassazione rileva come la norma non si presti ad interpretazioni, essendo la stessa molto chiara nell’individuare il decorso dell’interdizione nel momento di “accertamento del reato”.

Ed infatti, secondo il Supremo Collegio “La revoca oggetto del giudizio di opposizione costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale (nella specie per guida in stato di ebbrezza) comminata (a norma dell’art. 222 C.d.S.) dal Giudice penale, e concretamente applicata (a norma dell’art. 224 C.d.S., comma 2) dall’autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.

Orbene, il provvedimento di “revoca” della patente non viene, dunque, materialmente in esistenza prima che il Giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di “sospensione provvisoria” della patente); e, logicamente, il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.

La revoca della patente è, pertanto, un atto ad efficacia istantanea adottabile dall’autorità amministrativa solo una volta che la sentenza penale di condanna sia, appunto, passata in giudicato.

Non vale, dunque, richiamare – al fine di affermare, come fa la sentenza impugnata, che la revoca della patente decorre dalla data della commessa accertata violazione – l’art. 219 C.d.S., comma 3 ter, trattandosi di norma che non attiene all’istituto della revoca pronunciata dal giudice penale, e che non è diretta a disciplinare la decorrenza dei suoi effetti.

Tale norma non ancora il periodo dilatorio (prima del quale la nuova patente non può essere conseguita) al provvedimento di revoca, ma all’accertamento del reato (Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 06-02-2019) 20-05-2019, n. 13508)

Pertanto, a seguito dell’accertamento della guida in uno stato psico-fisico alterato da alcool o stupefacenti da parte degli organi di polizia, potrà conseguire la sospensione della patente o altra sanzione irrogata dal Prefetto, quale sanzione direttamente comminata dall’autorità amministrativa. Tale provvedimento, però, non andrà ad incidere sul periodo interdittivo previsto per il conseguimento di una nuova patente di guida, in quanto sanzione accessoria comminata dal Giudice penale e che pertanto può decorrere solo ed esclusivamente dall’accertamento del reato, coincidente con il passaggio in giudicato del provvedimento del Giudice penale stesso.

La conseguenza è evidente: il conducente rischia di non potersi mettere alla guida di un veicolo per molto più di tre anni.


[1] Tale sanzione è stata modificata con decorrenza del 1° gennaio 2019 dall’art. 3, comma 1 Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301).
[2] Quando viene accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, la condotta ha rilevanza penale e non meramente amministrativa.
[3] Il momento in cui viene accertato il reato è quello in cui passa in giudicato il provvedimento del Giudice penale che accerta l’integrazione della fattispecie prevista dalla norma.
[4] Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di condanna alla pena pecuniaria di euro 1000 ed una pena detentiva di giorni 30, potrà procedersi alla conversione di quanto sopra con 34 giorni di lavori di pubblica utilità: 30 (pena detentiva) + 4 (1000/250).
[5] Art. 219 co III-ter C.d.S.

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Avvocato del foro di Genova operante in ambito di diritto civile, lavoro e tributario. Nato il 30 dicembre 1990 ad Imperia, dove consegue il diploma di Ragioniere e Perito commerciale nel 2009. Frequenta l´Università degli studi di Genova, conseguendo la laurea magistrale in Giurisprudenza con una tesi dal titolo ”L´utilizzazione delle conoscenze tecnico-scientifico nel processo civile italiano”. Successivamente alla laurea ottiene la qualifica di mediatore civile e commerciale professionista, ai sensi del d.lgs. 28/2010. Svolge e conclude la pratica forense presso uno studio sito in Genova, dove si specializza nell´ambito del diritto civile, lavoro e tributario. Coevamente all´attività forense approfondisce la propria formazione e consegue il Master Universitario in ”Economia e diritto: gestione delle risorse umane”. Nel 2019 supera l´esame di Stato per l´esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di Appello di Genova e continua la propria collaborazione in qualità di Avvocato presso lo studio dove ha svolto la pratica, oltre a svolgere in proprio l´attività forense. Nel 2020 frequenta il Corso di perfezionamento tenuto dall´Università degli studi di Genova in ”Progettazione europea: Project cicle management per progettare, gestire e rendicontare i fondi europei”. Attualmente sta frequentando un Master Universitario in Diritto Tributario al fine di approfondire le proprie conoscenze in detta materia. La passione per le materie giuridiche lo porta altresì a collaborare con le riviste ”Cammino diritto”, ”Salvisjuribus” e ”Diritto&Diritti”, nonché a collaborare con la casa editrice di pubblicazioni giuridiche ”Diritto più Edizioni”.

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