Ha una nuova convivenza? Niente più assegno!

Ha una nuova convivenza? Niente più assegno!

La VI sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza del 22/02/2017 n. 4649 ha confermato il suo orientamento in ordine al venir meno del diritto al mantenimento in caso di nuova convivenza dell’ex moglie.

Nel caso in esame il Tribunale di Avezzano aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico dell’ex marito l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di euro 250,00, sentenza che veniva confermata in sede di appello.

L’ex marito proponeva ricorso per cassazione deducendo l’erronea pronuncia del giudice di merito, in quanto non aveva tenuto conto della previsione di cui all’art. 5 della legge 898/70 in relazione ai parametri dallo stesso indicati per l’assegno divorzile.

In particolare, l’impugnata sentenza non teneva conto della nuova convivenza intrapresa dall’ex moglie, che escluderebbe la corresponsione dell’assegno a carico del ricorrente.

La Corte ricorda che, in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi, viene meno nel caso di instaurazione, da parte di uno dei due, di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, costituita da uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di figli e il trasferimento del nuovo nucleo familiare in un’abitazione messa a disposizione dal convivente (Cfr. Cass. 3923/12; 25845/13; Cass 6855/15).

Di conseguenza, cessa il diritto all’assegno divorzile posto a carico dell’altro coniuge.

La Corte, pertanto, accoglieva il ricorso, cassando l’impugnata sentenza.


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Avv. Alessandra Giannone

Alessandra Giannone nata a Sciacca (Ag) nel 1985, dopo il diploma di maturità classica ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza nell’aprile del 2009 presso l’Università L.U.M.S.A. di Palermo. Nel giugno del 2011 ha conseguito la specializzazione in professioni legali presso la S.S.P.L. “G. Scaduto” di Palermo. Abilitata all’esercizio delle professione forense nel 2012, è anche mediatore civile e commerciale da Gennaio 2011.

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