Harry Potter spiega il testamento olografo

Harry Potter spiega il testamento olografo

Il  testamento è l’Istituto per eccellenza in materia di successione ereditaria.

Ma come è disciplinato questo fondamentale istituto giuridico nel nostro ordinamento?

Per spiegarlo non faremo subito riferimento ad un manuale di diritto privato ma ad “Harry Potter”,  la straordinaria saga fantasy scritta da J. K. Rowling.

Ma cosa c’entra Harry Potter con il noioso diritto civile italiano? C’entra, c’entra.

Andiamo direttamente all’ultimo capitolo della saga: “ I doni della morte”.

Silente è ormai morto per mano di Piton e il nuovo Ministro della Magia, Rufus Scrimgeour, rivela a Harry, Ron ed Hermione l’eredità del defunto preside di Hogwarts: al primo, il mago lascia il boccino d’oro (quello che Harry aveva quasi inghiottito nella sua prima partita di Quidditch) e la spada di Grifondoro, al momento però scomparsa; al secondo il Deluminatore e alla ragazza il libro “Le fiabe di Beda il Bardo”.

In termini decisamente meno magici rispetto a quelli della saga, quello che fa il ministro della magia non è nient’altro che leggere una disposizione testamentaria. Ok, è il testamento di uno dei più ”grandi maghi” della storia, ma sempre testamento rimane.

Punto di partenza della disciplina italiana del testamento è l’art. 587 del codice civile: “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. In altre parole, sono quindi le ultime volontà in forma scritta di una persona.

Si distinguono tre tipi di testamento: a) il testamento olografo: è la forma di testamento più semplice su cui ci soffermeremo in seguito; il testamento pubblico: il Notaio, alla presenza di due testimoni, mette per iscritto le volontà dichiarate; il testamento segreto: alla presenza di due testimoni, il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento. La particolarità di questo testamento è che il contenuto è sconosciuto sia al notaio che ai testimoni. (Forma poco usata).

Il testamento olografo è decisamente il più utilizzato e di conseguenza merita un approfondimento.

Innanzitutto, tale tipo di testamento può essere scritto su qualsiasi foglio e perché sia valido sono necessari 3 requisiti: a) l’autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore. Non può contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo; b) la data: perché il testamento olografo sia valido deve essere datato, deve cioè contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione. Non è invece necessaria l’indicazione del luogo. La data è essenziale in quanto consente, in presenza di più testamenti, di stabilire quale sia l’ultimo, e quindi quale sia efficace. Da inoltre un riferimento preciso utile per comprendere la capacità di intendere e di volere del testatore. La mancanza della data comporta l’annullamento; c) la sottoscrizione: il terzo elemento  per la validità del testamento olografo è la presenza della firma al termine delle disposizioni. Non deve per forza consistere nell’indicazione del nome e cognome ma anche di uno pseudonimo o di un soprannome, purché sia garantita con assoluta certezza l’identità del testatore.

Una volta redatto il testamento olografo non è necessario portarlo ad un notaio, ma può tranquillamente essere custodito dal testatore stesso.

Silente, ben a conoscenza del Codice Civile italiano, ha quindi rispettato tutti i requisiti richiesti. Brandendo la sua penna magica ha scritto interamente di suo pugno le ultime volontà, ha indicato la data ed infine ha firmato, scrivendo così un testamento magico e conforme alla legge italiana.


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Enrico Tomasini

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