Hoverboard: istruzioni per l’uso

Hoverboard: istruzioni per l’uso

Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi” cantava nel lontano 1999, un gruppo musicale pop. Nella canzone ci si riferiva però  ad una Vespa  50 Special, solo perché non era stato ancora inventato l’Hoverboard. Molto in uso negli ultimi tempi, è  infatti questo street board, soprattutto tra i bimbi ed i ragazzini, che sfrecciano allegri e felici per le strade, per i parchi, per i centri commerciali, spesso noncuranti, delle più elementari norme di sicurezza.

Prima di addentrarci nell’ approfondimento di tale tematica, è opportuno definire il mezzo di cui si parla.

Gli hoverboard (o microciclomotori elettrici) sono regolamentati dalla Circolare del Ministero dei Trasporti 300/A/1/46049/104/5: ai sensi del D.M. 31.01.2003, che recepisce la direttiva 2002/24/CE, i veicoli a motore a 2 o 3 ruote aventi velocità massima superiore a 6 km/h e che non siano velocipedi a pedalata assistita, nè costruiti per l’ uso da parte di bambini o invalidi, sono da ricomprendersi a seconda delle caratteristiche costruttive e prestazioni tra i ciclomotori o tra i motoveicoli.

I requisiti richiesti che devono soddisfare gli hoverboard per non essere classificati ciclomotori o motocicli sono:

  • lunghezza massima fino a 1.10 m

  • larghezza massima fino a 0.50 m

  • altezza massima fino a 1.35 m

  • massa massima in ordine di marcia fino a 40 kg

  • potenza massima 1 kW e velocità  massima 6 km/h.

Pertanto il mancato rispetto anche di uno solo di questi requisiti, comporta la classificazione dell’ hoverboard nella categoria di ciclomotore con tutti gli obblighi del caso: casco, targa, assicurazione, patente di guida, età minima,  omologazione del dispositivo ecc. Gli hoverboard sono definiti e classificati, come scooter elettrici autobilanciati oppure tavole bicicliche autobilanciate oppure microciclomotori elettrici e sono dispositivi di trasporto personale che sfruttano una combinazione di informatica, elettronica e meccanica. Trattasi di due pedane, unite tra di loro, poste su un medesimo asse. Alle rispettive estremità  vi sono due ruote parallele, su cui si posizionano i piedi. Il movimento viene dato attraverso leggere pressioni con i piedi: voglio andare  a destra? Mi sposto con il peso sul piede destro; voglio svoltare a sinistra? mi sposto con il peso sul piede sinistro; voglio accelerare?  mi sporgo in avanti; voglio andare indietro o frenare? mi sposto leggermente con il peso indietro. Di divertente è divertente, ma in Italia, perché appunto le norme cambiano da Paese a Paese, vi sono dei limiti.

A Natale, tra i regali più richiesti dai bimbi e dai ragazzini c’è stato, tra gli altri, l’ hoverbord. Quanti genitori sono a conoscenza dei divieti di circolazione di questi strumenti? I rivenditori danno sufficienti informazioni? Cioè dicono al momento della vendita che quello strumento, il cui prezzo si aggira intorno ai 500,00 euro, molto probabilmente potrà  essere usato solo nel giardino di casa?

E’ infatti accaduto a Trento, che i Vigili abbiano applicato una multa salatissima pari ad € 1.200,00 e 5 punti sulla patente, ad un ragazzo per aver utilizzato sul suolo pubblico un hoverboard, anche a bassissima velocità  mentre  spingeva un  passeggino, e oltre alla multa è arrivato pure il sequestro del mezzo.

In verità, il codice della strada, non annovera  l’hoverboard tra i mezzi di trasporto e non regolamenta la sua circolazione. Per esclusione, potremmo definire  questo strumento quale acceleratore di andatura come ad es. i pattini, o lo skateboard il cui uso è vietato dal codice della strada ex art. 190, appunto sia su strade che sui marciapiedi destinati ai pedoni.  Lo stesso articolo, vieta l’uso dei suddetti acceleratori anche sugli spazi riservati ai pedoni e, quindi, sono da considerarsi tali i marciapiedi privi di piste ciclabili.

Quindi dove possono circolare gli hoverboard? Abbiamo detto che ne è vietata la circolazione sulle strade , e  sui marciapiedi . Cosa rimane?

  • i cortili;

  • le aree ludiche;

  • parcheggi (forse).

In assenza di una normativa puntuale e precisa, dobbiamo cercare di interpretare la legge e cercare un appiglio normativo che ci consenta di individuare per esclusione, dove poter circolare.  L’ art. 3 del codice della strada, cita testualmente che la Banchina ” e’ quella parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati”  La Banchina, cioè è quella parte di strada compresa tra il margine della carreggiata ed il marciapiede. Il codice della strada, nel vietare l’ uso degli acceleratori, non fa riferimento alle banchine. Ovviamente il comportamento dei pedoni durante la circolazione sulla banchina dovrà  osservare alcune regole essenziali di buona condotta, per la sicurezza in strada, e per  esclusione, la circolazione con i pattini e l’hoverboard può essere permessa.

Quindi questi sono i posti in cui, si può circolare.

Se quindi si dovesse circolare in spazi non autorizzati dalla legge, è prevista una sanzione che va da  € 25,00 ad € 100,00, per chiunque circoli con uno qualsiasi degli acceleratori di andatura, su strade o spazi riservati a pedoni (quindi, ciò vale per skate, pattini, rollerblade, hoverboard).

Tale acceleratore viene utilizzato spesso da minori. Ipotizziamo la circostanza che un vigile fermi un ragazzino, che sta circolando con l’ hoverboard su una zona il cui uso sia vietato dal codice.

Cosa accade?

La multa in questo caso sarà inflitta ai genitori. Genitori che, non solo hanno speso € 500,00, per l’ acquisto dell’oggetto in questione, ma saranno inoltre tenuti a risarcire eventuali danni procurati a terzi. La Cassazione con sentenza  n. 7268/2000 ha così statuito: “Non può essere soggetto a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva la capacità  di intendere e volere” (…).Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’ incapace, salvo provi di non aver potuto impedire il fatto. La Cassazione, ha infatti chiarito che le multe per violazione del codice della strada non possono essere inflitte a soggetti incapaci quali, appunto, i minori di età. La stessa tesi è stata condivisa anche dal Ministero dell’Interno con una nota del 2005.

Quindi, nel caso in cui un minorenne circoli con l’ hoverboard o altro acceleratore di andatura, su una strada, la polizia o i vigili possono elevare una multa da 25 a 100 euro nei confronti dei suoi genitori o di chiunque sia tenuto a sorvegliarli. Quindi “trasgressore” sarà  considerato chi esercita la potestà  sul minore o il suo tutore.


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