I beni pubblici e la tutela amministrativa

I beni pubblici e la tutela amministrativa

I beni pubblici sono quei beni che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico (cosiddetto patrimonio dello Stato), destinati a soddisfare un interesse pubblico. La pubblica amministrazione utilizza i beni che ha a disposizione per perseguire i suoi fini istituzionali. Tali beni si distinguono in beni demaniali (art. 822 c.c.) e beni patrimoniali indisponibili (art. 826 c.c.).

I beni del demanio pubblico sono beni destinati all’uso diretto da parte dei cittadini oppure alla difesa della nazione. Tali beni sono inalienabili, poiché non possono essere venduti dall’ente pubblico, e non usucabili, in quanto non possono essere acquisiti per usucapione[1]. Anche se inalienabili e non usucabili, i privati possono comunque acquistare dei diritti su questi beni, si pensi ad esempio alla concessione di una spiaggia che può essere sfruttata economicamente con la gestione di uno stabilimento balneare.

I beni patrimoniali indisponibili sono destinati ad un pubblico servizio con lo scopo di raggiungere fini pubblici. L’art. 828 c.c. stabilisce che questi beni sono inalienabili e non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge. Sono, altresì, insuscettibili di espropriazione forzata e soggetti ad usucapione da parte dei terzi solo nel caso in cui siano stati sottratti alla loro destinazione.

Per quanto riguarda i beni del demanio pubblico, ai sensi dell’art. 823 c.c., la tutela spetta all’autorità amministrativa che ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa sia di avvalersi dei mezzi di tutela giurisdizionale ordinaria, cioè delle azioni petitorie[2] e di quelle possessorie[3].

La tutela amministrativa, o autotutela, consiste nell’esercizio di quei poteri, detti di polizia demaniale[4], mediante i quali la pubblica amministrazione può garantire i beni pubblici contro qualsiasi occupazione illecita o utilizzazione abusiva da parte di terzi.

Questa si distingue in due forme: autotutela decisoria che si esplica mediante decisioni amministrative e autotutela esecutiva che si esplica attraverso attività di esecuzione di tali decisioni.

L’autotutela decisoria consiste nel potere della pubblica amministrazione di riesaminare i propri atti sul piano della legittimità, al fine di confermarli, modificarli o annullarli. Inoltre, la pubblica amministrazione può: irrogare sanzioni, utilizzare personale speciale di vigilanza, ordinare il ripristino dello status quo ante, cioè l’ordine rivolto all’occupatore abusivo del bene demaniale di liberarlo, sgomberandolo da tutti gli impianti e opere abusive installatevi.

L’autotutela esecutiva è il potere della pubblica amministrazione di eseguire unilateralmente e coattivamente provvedimenti che impongono degli obblighi a carico del destinatario e implicano l’indicazione del termine e delle modalità di esecuzione, al fine di portare a compimento gli atti di autotutela decisoria, ad esempio l’obbligo di consegnare il bene espropriato.

 

 


[1] Artt. 1158-1167 c.c.
[2] Artt. 948 e ss. c.c.
[3] Artt. 1170 e ss. c.c.
[4] T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, sentenza n. 1475 del 15 novembre 2018.

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