I danni che deve risarcire il vicino rumoroso in condominio

I danni che deve risarcire il vicino rumoroso in condominio

Dormire “sonni tranquilli”, per la Cassazione, assume oggi un significato ancora più profondo. Secondo una recente sentenza della Consulta1, infatti, l’inquilino che disturba con rumori molesti il proprio vicino di casa rischia di doverlo risarcire del danno non patrimoniale2, anche quando quest’ultimo non sia accompagnato dalla prova della sussistenza di una lesione vera e propria.

È questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione che, stabilendo la risarcibilità del Dnp indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, pone in essere un incisivo rafforzamento delle tutele nei confronti delle molestie rumorose all’interno dei condomini.

La sentenza in argomento ricostruisce in maniera puntuale la natura dei danni configurabili in tema di rumori condominiali. Innanzitutto si viene a delineare un danno patrimoniale, relativo alla eventuale perdita di valore dell’immobile. A questo deve aggiungersi anche il danno non patrimoniale che, per l’appunto, potrà essere sfornito di piena prova documentale quando idoneo a porre in essere la “lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane”, in quanto diritti sanciti direttamente dalla Costituzione. Oltre alla tutela costituzionale, inoltre, la Cassazione richiama la Cedu3 che determina un ulteriore livello di protezione per il diritto a non subire immissioni rumorose all’interno della propria abitazione.

Rimane la necessità della prova, invece, per ammettere la risarcibilità del danno biologico, ad esempio quello conseguente al “mancato riposo”. Se dalle molestie rumorose derivano danni alla salute, infatti, al fine di poter invocare il risarcimento sarà necessaria adeguata documentazione, come ad esempio un certificato medico.

Vengono chiariti anche i confini della “normale tollerabilità”4, stabilendo che debbano essere intesi prendendo in considerazione diversi elementi: dalla posizione dell’appartamento, all’orario in cui si verificano i rumori. Secondo le argomentazioni della Cassazione, infatti, se le immissioni, anche se di una certa entità, durante le ore del giorno possono essere sovrastate dal rumore quotidiano proveniente della strada, questo non può avvenire durante le ore notturne, quando anche una semplice tv accesa con il volume troppo alto può dar luogo ad una vera e propria molestia nei confronti del vicino.

Anche la posizione degli appartamenti assume un’importanza fondamentale nello stabilire l’esistenza (e l’entità) della molestia. In questo senso, un rumore può essere considerato intollerabile se l’immobile si trova in luoghi periferici e poco trafficati, mentre se si tratta di zone altamente urbanizzate inevitabilmente si determinerà un innalzamento della soglia di tolleranza.

In questo modo, dunque, viene individuato un significato “mobile” della ordinaria tollerabilità la quale dovrà essere considerata di volta in volta, ad esempio mediante l’esperimento di una perizia tecnica.

La responsabilità civile dell’inquilino rumoroso può essere attivata sia dal conduttore dell’immobile che dal proprietario. Si pensi al caso in cui un contratto di locazione venga risolto dall’affittuario perchè i rumori raggiungono e superano la soglia della tollerabilità: in questo modo il proprietario ne ottiene un danno, il quale potrà essere risarcito dall’autore delle molestie sonore.

I Giudici sottolineano, inoltre, che la responsabilità civile non è l’unica in cui può incorrere il vicino rumoroso. Infatti, se le molestie arrecano fastidio ad una platea indeterminata di soggetti potrà configurarsi il reato di “Disturbo del riposo delle persone5, punito con l’arresto sino a tre mesi ed un ammenda di 309 euro. Si pensi al caso in cui – ed è un fatto di cronaca realmente accaduto – un soggetto decida di collocare un impianto stereo sul proprio balcone di casa, iniziando rumorosi karaoke durante le ore del giorno.

La responsabilità penale del vicino rumoroso non esclude quella civile: i soggetti disturbati potranno agire, dunque, in entrambe le sedi al fine di tutelare i propri diritti.


1 Cass. sent. n. 1606/2017

2 Art. 2059 cod. civ.

3 Art.8 CEDU

4 L’unico riferimento codicistico sull’argomento è l’art. 844 cod. civ.

5 Art. 659 cod. pen.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Vincenzo Rosa

Latest posts by Vincenzo Rosa (see all)

Articoli inerenti