I danni da cosmetici: il diritto del consumatore e il consumatore negligente

I danni da cosmetici: il diritto del consumatore e il consumatore negligente

Il problema dei danni derivanti dall’uso di prodotti cosmetici, parte della più ampia disciplina in materia, si presenta in termini chiaramente trasversali. E’ evidente che la legislazione in merito debba tenere in considerazione, anzitutto, la portata economica del settore, il quale sembra tenere ampiamente all’interno di un contesto economico globale notevolmente critico. Inoltre, si pone la necessità di individuare le fonti normative più indicate al fine di ottenere una disciplina reale ed effettiva, tale da poter spiegare concretamente i propri effetti. Ancora, qualsiasi disciplina in materia cosmetica dovrà confrontarsi con una forte connotazione tecnico-scientifica dell’intero settore, esposto a ricerche ed esperimenti tali da rendere obsolete le legislazioni che non si siano attrezzate in modo tale da prevedere i possibili margini di sviluppo. Infine, è irrinunciabile l’obiettivo di porre uno strumento di tutela nelle mani dei consumatori, i quali costituiscono l’anello debole del mercato in questione.

1. L’ASSETTO REGOLATORIO: DALLA FONTE AL PRINCIPIO

La ricostruzione sommaria delle fonti del diritto cosmetico consentono di delineare le strutture portanti della disciplina riguardante la risposta normativa ad eventuali danni da essi arrecati. Il primo intervento normativo europeo fu la direttiva del Consiglio 76/768 CEE del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

Tale intervento si inseriva in un contesto generalizzato di c.d. “armonizzazione minima” tesa al duplice obiettivo di costruire un mercato comune tenendo conto delle resistenze sovraniste esercitate dai singoli Stati. Il risultato fu un quadro regolamentare particolarmente complesso, in ragione di attuazioni nazionali a mezzo di disposizioni simili ma non univoche, ad es. in materia di definizioni, terminologie, procedure per le notifiche all’autorità pubblica di controllo e responsabilità dei produttori.

Si evidenzia, pertanto, la sostanziale debolezza della direttiva del ’76 nel creare un apparato di tutela effettivo e congruente nei confronti del consumatore di prodotti cosmetici. Tale debolezza non era altro che il frutto avvelenato di una integrazione europea ancora acerba e ampiamente politicizzata in termini nazionalistici.

Il cambio di passo è avvenuto tramite il mutamento di strumento normativo, non più direttiva ma regolamento. Il regolamento 1223/2009 UE del Parlamento e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, attuale fonte disciplinante la materia, costituisce un insieme di regole direttamente applicabile agli Stati membri e a tutti i soggetti in essi operanti in ragione della diretta applicabilità. È proprio tale ultimo requisito, unitamente alla portata generale e alla obbligatorietà dei suoi elementi, a conferire al regolamento un grado di certezza e stabilità maggiore della direttiva, poiché gli Stati membri non possono intervenire per modificarne la disciplina.

Il mutamento di tecnica regolatoria, pertanto, mostra l’intento di ridurre al minimo le divergenze tra Stati e di fissare livelli minimi di tutela uniformi e non derogabili.

Un primo elemento di sicuro interesse è costituito dalla definizione dell’oggetto della disciplina. Si tratta di un notevole passo in avanti, soprattutto con riferimento ad una esatta distinzione tra cosmetico e farmaco.

L’elaborazione di un set di definizioni uniformi consente di evitare problemi interpretativi legati a distinte disposizioni nazionali. Alla luce dell’art. 2, par. 1, lett. a) si definisce il “cosmetico” come “qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei”.

Ciò che ne emerge è che la prospettiva regolamentare europea identifica il il cosmetico per due caratteristiche di fondo: uso esterno da parte del consumatore e assenza di finalità terapeutiche.

Non è secondario rilevare, inoltre, che il percorso seguito dal legislatore europeo mostri un ulteriore conseguenza pratica: l’accentramento dei poteri di controllo negli stessi organi europei. La previsione di una disciplina unica concernente il c.d. “responsabile per la immissione sul mercato UE” (art. 4), che assume la piena responsabilità, tecnica e sanitaria, per il prodotto immesso sul mercato ne è testimonianza diretta. Esso, infatti, è chiamato a garantire la tracciabilità, e quindi poter identificare i distributori ai quali fornisce il prodotto, ed è colui che è preposto a riferire gli eventuali effetti indesiderati alle Autorità Sanitarie, o adottare tutti i provvedimenti per renderlo conforme, ritirarlo dal mercato o richiamarlo in tutti gli Stati membri in cui il prodotto è disponibile. Tale soluzione è consolidata dalla procedura di notifica (art. 13), la quale vede come soggetti contrapposti il Responsabile e la Commissione. Se si vuole, si tratta di un meccanismo molto simile a quello adottato in sede europea in materia di prodotti agroalimentari tramite le discipline DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione di Origine Protetta).

Dunque, se è indiscutibile che il cambio di rotta a livello di fonti normative abbia disegnato un nuovo approccio alla materia, non più relegato alla sola prospettiva mercantilista come nel ’76 ma aperto ad un approccio olistico tale da abbracciare anche la certezza e la stabilità delle norme a vantaggio del consumatore, altrettanto indubbio è il legame tra tale mutamento e il problema derivante da possibili danni arrecati a quest’ultimo da un prodotto cosmetico.

In definitiva, sussiste un filo conduttore tra la disciplina sommariamente abbozzata e la tutela del consumatore stesso.

2. IL DANNO-INADEMPIMENTO E IL DANNO-LESIONE FISICA

Volendo distinguere all’interno delle vicende risarcitorie concernenti l’uso di cosmetici, è possibile operare una graduazione a seconda del bene attinto. È evidente che un primo livello, più soft, sia costituito dal caso in cui il consumatore non ottenga quanto ricercato dal prodotto al momento dell’acquisto. In tal senso, ciò che viene in luce è la caratteristica della struttura contrattuale del rapporto consumatore/professionista in ambito cosmetico.

L’acquirente non ha la possibilità di testare la qualità e le caratteristiche di tali prodotti se non dopo l’acquisto e l’impiego. Si evidenzia, pertanto, una sfasatura tra il momento della previsione, cioè l’aspettativa dell’acquirente circa il risultato finale, e quello della prestazione, in cui il risultato finale promesso dal prodotto si verifica (o si dovrebbe verificare). Al di fuori di casi di danni alla salute, in tale ambito il consumatore non avrà alcun interesse a richiedere alcun tipo di danno in ragione della esiguità del pregiudizio e degli oneri connessi ad un eventuale accertamento.

La reazione accertata in tali casi, ampiamente studiata dall’analisi economica del diritto, è una perdita di fiducia nel produttore e il conseguente mancato acquisto di ulteriori prodotti dello stesso. Il settore cosmetico, infatti, risente in modo notevole dell’elemento della reputazione, la quale può essere intesa sia in senso individuale come mancato acquisto, sia in senso sanzionatorio come pubblicità negativa.

Lo step successivo concerne tutti quei casi in cui il consumatore abbia ricevuto un danno alla salute, con conseguente lesione alla propria sfera di integrità personale. Il maggior numero di controversie sorge proprio in tale ambito di interesse, data la maggiore sensibilità del bene leso. Inoltre, a tale dato concorre la maggiore analiticità del Regolamento del 2009 nonché una sempre maggiore sensibilità dei consumatori, attenti alle potenzialità dannose dei prodotti in questione. Ad es., si ricorda il caso “Talc Morhange”, in cui l’uso di un’eccessiva quantità di esaclorofene in qualità di disinfettante in un borotalco per bambini portò alla morte di 36 di essi e all’intossicazione di altri 168.

Come atteggiare in tale ambito la responsabilità civile gravante sul produttore? Il cuore del problema è costituito dall’elemento probatorio del danno, in quanto si tratta di un settore gravato da un’estrema asimmetria tra il produttore stesso e il consumatore. Pur non esistendo una disciplina uniforme europea in materia, la regola cardine del diritto processuale civile è quella dell’onus probandi incumbit ei qui dicit. È il consumatore danneggiato, pertanto, a dover provare l’esistenza del danno e il nesso causale tra il prodotto difettoso e il danno stesso.

L’unione di un mercato asimmetrico con tale regola, tuttavia, rischia di avere effetti paradossali, in quanto mostrerebbe profili di maggior tutela in capo al professionista che non al consumatore, vero soggetto debole della relazione. È evidente, pertanto, che un compiuto sistema disciplinante i danni da prodotti cosmetici difettosi non possa arrestarsi alla sola individuazione di soggetti responsabili in astratto ma richieda un modulazione dell’onere probatorio processualmente improntata al principio di fondo dell’effettività della tutela.

Il silenzio in materia della direttiva 85/374 CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi nonché l’assenza in ogni Stato membro della totale inversione dell’onere della prova si situano in posizione quasi antitetica alle dichiarate intenzioni di tutela del consumatore.

Tale ambiguità si riflette in un’operazione di bilanciamento in cui i consumatori chiedono a gran voce l’equilibrio effettivo dei mezzi processuali e la parità di mezzi difensivi mentre, al contrario, i produttori ritengono che un’alterazione del meccanismo esposto possa condurre ad un maggiore grado di litigiosità.

3. IL CONSUMATORE RESPONSABILE

La disciplina dell’onere probatorio in materia consumeristica è contenuto nell’art. 120 Cod. Consumo, a mente del quale “Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno”, in ciò richiamandosi testualmente alla direttiva 85/374 CEE (art. 4). Il favor espresso dal legislatore nei confronti del consumatore si evince dall’assenza di riferimenti all’elemento psicologico del produttore, segnatamente la colpa.

Qualora si fosse trattato dell’ordinario regime di responsabilità extracontrattuale, difatti, la dimostrazione della colpa del produttore sarebbe stato elemento imprescindibile per ritenere integrato il “fatto ingiusto” di cui all’art. 2043 c.c.

Il percorso della giurisprudenza in materia è stato molto accidentato e si è sviluppato secondo due orientamenti tra essi contrapposti. Secondo un primo orientamento (Cass. 15 marzo 2007, n. 6007), il consumatore è onerato dalla prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso di causalità tra essi. Tale soluzione si fonda su una interpretazione strettamente letterale della disposizione. Secondo un diverso e inverso orientamento (Cass. 8 ottobre 2007, n. 20985), la prova del difetto del prodotto incombe sempre sul produttore e non può, per esigenze di effettività di tutela del consumatore, essere addossata a quest’ultimo. È evidente la scivolosità della questione, a seconda che sia riguardata dal punto di vista della mera letteralità delle disposizioni ovvero di una loro interpretazione sistematica.

Il principio ad oggi definitivamente acquisito si fonda su una posizione intermedia tra i precedenti orientamenti. La pronuncia della Cassazione (13 dicembre 2010, n. 25116) giunge all’esito di una controversia avente ad oggetto l’uso di un filtro solare il quale prometteva di ottenere una abbronzatura rapida e indicava, in etichetta, l’assenza di filtri solari nella propria composizione chimica. L’attrice riportava notevoli lesioni fisiche in seguito ad abbondante esposizione solare, omettendo di applicare filtri solari protettivi sulla pelle.

La Cassazione risponde individuando una presunzione di responsabilità a carico del produttore ma esclusivamente nel caso in cui il prodotto sia stato impiegato in modo normale e secondo le istruzioni su di esso riportate. Il danno da cosmetico e il relativo risarcimento potranno scattare solo qualora, pur attenendosi alle istruzioni riportate dal produttore, il consumatore abbia a soffrire conseguenze pregiudizievoli. Dunque, la pericolosità del prodotto non discende ipso iure dal danno in sé, ma dalla negligenza del produttore nell’indicare le corrette modalità di utilizzo del prodotto.

In tal modo, si fa salva l’impronta favorevole al consumatore in quanto si evita di imputargli la mancata conoscenza personale delle caratteristiche e delle conseguenze nocive di un prodotto, in assenza di opportune istruzioni; dall’altro, si evita di aprire la strada a risarcimenti generalizzati e diffusi mantenendo il filtro della diligenza professionale del produttore, la quale se rispettata costituisce schermo contro possibili richieste risarcitorie.

In definitiva, in materia di prodotti cosmetici difettosi, si riconosce una presunzione del difetto a fronte della prova del danno derivante dal prodotto unitamente all’esclusione di un uso anomalo, improprio o non prevedibile da parte dell’utente.

D’altro canto, tale soluzione riporta nei suoi giusti binari l’istituto della responsabilità civile, richiamandosi all’art. 1227 c.c. il quale esclude dall’area risarcitoria tutti quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare, omettendo di tenere una condotta colposa (primo comma) oppure adottando l’ordinaria diligenza. Ed è proprio l’ordinaria diligenza a costituire il punto d’approdo definitivo, in quanto il consumatore è chiamato ad un uso del prodotto cosmetico denotato da tale elemento psicologico.

Non è, infatti, la semplice qualità di consumatore a garantire una legislazione di tutela ma è l’asimmetria che connota il consumatore di fronte al produttore. Il consumatore è chiamato ad essere responsabile nell’uso dei prodotti, pertanto, il risarcimento è dovuto solo qualora il danno scaturisca da tale asimmetria. In caso contrario si corre il rischio di porre un ribaltamento di ruoli nel senso di una iper-tutela del consumatore a scapito del produttore, il quale in tal modo sarebbe costretto a rispondere (ingiustamente) delle negligenze altrui.

Dott. Ciro Ante


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Laurea magistrale in Giurisprudenza e Specializzazione in professioni legali. Tesi di laurea in Diritto Amministrativo e Tesi di Specializzazione in EU Law. Docente di Diritto Pubblico e EU Law presso "La Scuola Universitaria" - facoltà di Scienze Politiche.

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