I diritti infelici approdano alla Corte Costituzionale. La sentenza n. 242/2019 dichiara la non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di determinate condizioni

I diritti infelici approdano alla Corte Costituzionale. La sentenza n. 242/2019 dichiara la non punibilità dell’aiuto al suicidio in presenza di determinate condizioni

Le questioni di fine vita, grazie al caso che ha visto protagonisti Marco Cappato e Fabiano Antoniani, sono ritornate ancora una volta prepotentemente sotto i riflettori del dibattito giuridico e politico, amplificando l’eco, già particolarmente significativa, della legge n. 219 del 2017[1]. Come è noto, la Corte d’assise di Milano, con ordinanza n.1 del 14 febbraio 2018, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 580 c.p.: a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio», per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione», per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.[2] Dunque, la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 580 c.p. era stata sollevata sotto un duplice profilo. Anzitutto, si è ravvisato un aspetto incostituzionalità nel fatto che l’art. 580 c.p. attribuisca rilevanza penale anche a forme di aiuto meramente materiale al suicidio, le quali quindi, rivolgendosi a un soggetto volontariamente e liberamente determinatosi a porre fine alla propria vita, non abbiano contribuito in alcun modo a determinarne o a rafforzarne il proposito[3]. In via subordinata, si lamentava una sproporzione del trattamento sanzionatorio, visto che l’art. 580 c.p. prevede la stessa pena tanto per l’aiuto morale quanto per quello materiale. In tal senso, la disposizione violerebbe, per questo verso, l’art. 3 Cost., unitamente al principio di proporzionalità della pena al disvalore del fatto, desumibile dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. Le condotte di istigazione al suicidio sarebbero, infatti, certamente più incisive, anche sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito alla realizzazione dell’altrui autonoma determinazione. Del tutto diverse risulterebbero, altresì, nei due casi, la volontà e la personalità del partecipe[4].

In merito la Corte Costituzionale, ravvisando alcune criticità nell’attuale disciplina dell’aiuto al suicidio, con l’ordinanza n. 207 del 2018, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale», ha optato per il rinvio del giudizio al 24 settembre 2019.

Quanto poi all’impianto motivazionale dell’ordinanza n. 207 del 2018 la Corte Costituzionale in primis ha ribadito che «l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione» e, in continuità con l’orientamento tradizionale, che il bene giuridico tutelato[5] sotteso all’art. 580 c.p. deve continuare ad essere individuato nel bene della vita, enfatizzando la condizione di particolare vulnerabilità in cui versano i soggetti che si orientano a favore di una scelta estrema e irreparabile: spesso, infatti, si tratta di persone «malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine. La Corte d’Assise di Milano, diversamente, aveva individuato il bene giuridico sotteso all’art. 580 c.p. non più nella vita, come nelle logiche stataliste del codice Rocco, ma nella libertà di autodeterminazione del singolo, con la conseguente necessità di non considerare penalmente rilevanti condotte di aiuto rivolte a un soggetto liberamente e autonomamente determinatosi al suicidio. Dunque, secondo la Corte d’Assise di Milano la disposizione dovrebbe essere riletta alla luce della Costituzione: in particolare, del principio personalistico enunciato dall’art. 2 – che pone l’uomo e non lo Stato al centro della vita sociale – e di quello di inviolabilità della libertà personale, affermato dall’art. 13; principi alla luce dei quali la vita – primo fra tutti i diritti inviolabili dell’uomo – non potrebbe essere «concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare». Di qui, dunque, anche la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza. Il diverso sforzo ricostruttivo, quindi, spingeva per il passaggio da una concezione imperniata su di un’immutabile dimensione di sacralità ed indisponibilità della vita umana in relazione ai preminenti obblighi di ciascun individuo, verso una dimensione “costituzionalmente orientata” del medesimo diritto alla vita, principalmente desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 e 13 della Carta costituzionale. La peculiare rilevanza dell’affermazione del principio personalistico, attraverso la quale si perfeziona la prioritaria considerazione delle libere opzioni autodeterminative, si propone quale manifesto di una differente concezione della vita, diametralmente svincolata rispetto ad incisioni provenienti da fini eteronomi rispetto al suo titolare, cui deve ulteriormente aggiungersi l’inviolabile garanzia della libertà personale nei riguardi di indebite ingerenze dello Stato. Il mutamento prospettico nella ricostruzione del bene giuridico tutelato dall’articolo 580 c.p. incentrato sulla libertà di determinazione del singolo, avrebbe permesso secondo questa ricostruzione di effettuare opportune divaricazioni tra l’istigazione al suicidio, da un lato, e l’aiuto, dall’altro, incardinate sul rispetto del principio di ragionevolezza, ed, altresì, di escludere un’offesa al bene in tutte quelle circostanze in cui il mero ausilio non incida su un soggetto già precedentemente determinatosi al compimento dell’atto suicida, è stata posta in discussione da puntuali rilievi critici, avanzati da autorevole dottrina. Del resto, all’origine di questo dibattito vi è la circostanza che le norme ancora in vigore sull’omicidio del consenziente e sull’istigazione e aiuto al suicidio sono state introdotte nel 1930 con il codice Rocco. All’origine dell’incriminazione prevista dall’art. 580 c.p. vi era la considerazione che il suicidio fosse una condotta connotata da elementi di disvalore perché contraria ai principi fondamentali della società, quello della sacralità/indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo ritenuti preminenti nel corso del regime fascista. Solo per ragioni di politica criminale il legislatore aveva ritenuto inutile, se non dannoso punire, chi avesse tentato di realizzarlo. Peraltro, il concorso nell’azione della volontà del soggetto passivo aveva fatto ritenere meno grave la condotta incriminata rispetto all’omicidio sotto il profilo dell’intensità del dolo e della personalità del reo. Allo stato, però, la disciplina dettata dal Codice Rocco deve essere interpretata alla luce dei nuovi principi introdotti dalla Costituzione, che hanno comportato una diversa considerazione del diritto alla vita, che si evince dal complesso del dettato costituzionale, primariamente dal principio personalistico enunciato all’art. 2 e da quello dell’inviolabilità della libertà individuale enunciato all’art. 13. Il diritto alla vita non è stato direttamente enunciato dalla Carta Costituzionale, ma costituisce il presupposto di ogni diritto riconosciuto all’individuo e si definisce attraverso questi. Principio cardine della Costituzione è quello personalistico, che pone “l’uomo” e non lo Stato al centro della vita sociale e afferma “l’inviolabilità dei suoi diritti” come valore preminente. Seppur sull’individuo incombano significativi obblighi (obblighi di solidarietà politica, economica e sociale come definiti all’art. 2 Cost.), proprio per la preminenza dell’individuo nella struttura sociale del Paese, la vita umana non può essere concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto al suo titolare. A ciascun individuo è inoltre garantita la libertà personale rispetto a interferenze arbitrarie dello Stato (art. 13 Cost.) e da questo diritto primario deriva, per quanto rileva ai fini del decidere, “il potere della persona di disporre del proprio corpo” e che “la persona non possa essere costretta a subire un trattamento sanitario non voluto in assenza di una norma che esplicitamente lo imponga”. Da questi stessi principi costituzionali deriva la libertà per l’individuo di decidere sulla propria vita ancorché da ciò dipenda la sua morte. Che il diritto alla libertà non trovi un limite in funzione di considerazioni eteronome rispetto alla vita (a esempio, in funzione di obblighi solidaristici), si evince dall’assenza di divieti all’esercizio di attività per sé pericolose e dall’assenza nella nostra Carta costituzionale dell’obbligo di curarsi. L’obbligo a sottoporsi a una determinata terapia può intervenire solo per legge e solo ai fini di evitare di creare pericolo per gli altri. Solo in questi limiti può essere compresso il diritto alla libertà dell’individuo a decidere sulla propria vita.

Il diritto alla libertà e all’autodeterminazione, che è declinato nell’art. 32 della Costituzione con riferimento ai limiti dei doveri/poteri d’intervento dello Stato a tutela della salute delle persone, è stato affermato in modo chiaro dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di trattamenti terapeutici, riconoscendo in modo sempre più deciso il diritto del paziente all’autodeterminazione nell’individuare le cure a cui sottoporsi e l’obbligo di rispettarne la decisione, anche se da questo possa derivare la sua morte. Al riguardo, per quanto riguarda la giurisprudenza di merito, può richiamarsi la nota sentenza pronunciata nel caso Welby, in cui correttamente si è osservato che “quando si riconosce l’esistenza di un diritto di rango costituzionale, quale è quello ali ‘autodeterminazione individuale e consapevole in materia di trattamento sanitario, non è poi consentito lasciarlo senza tutela, rilevandone, in assenza di una normativa secondaria di specifico riconoscimento, la sua concreta inattuabilità sulla scorta di disposizioni normative di fonte gerarchica inferiore a contenuto contrario, quali gli arti 5 cc, che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo tali da determinare un danno permanente e 575, 576, 577 n3, 579 e 580 c.p., che puniscono in particolare l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio, nonché quali gli art 35 e 37 del codice di deontologia medica. L’affermazione nella Carta costituzionale del principio che sancisce l’esclusione della coazione in tema di trattamenti sanitari (e quindi della necessità del consenso del malato) ha come necessaria consecuzione il riconoscimento anche della facoltà di rifiutare le cure o di interromperle, che a sua volta, non può voler significare l’implicito riconoscimento di un diritto al suicidio, bensì soltanto l’inesistenza di un obbligo a curarsi a carico del soggetto. Infatti la salute dei cittadini non può essere oggetto di imposizione da parte dello Stato, tranne nei casi in cui l’imposizione del trattamento sanitario è determinato per legge, in conseguenza della salvaguardia della salute collettiva e della salute individuale, come avviene ad esempio, nel caso delle vaccinazioni obbligatorie . Il diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari fa parte dei diritti inviolabili della persona, di cui all’art 32 della Costituzione, e si collega strettamente al principio di libertà di autodeterminarsi riconosciuto all’individuo dall’art 13 della Costituzione”. Il giudice ha dunque individuato correttamente nell’art. 13 della Costituzione il fondamento del diritto della persona a decidere della propria vita e del limite al diritto dello Stato a intervenire sulla salute (di cui è espressione l’art. 32 Cost). Ha inoltre sottolineato con chiarezza che detto diritto sussiste a prescindere “da una normativa secondaria di specifico riconoscimento”. Non si può peraltro omettere di riferire che, nella citata sentenza, il giudice ha rimarcato che dai principi costituzionali non deriva “un implicito riconoscimento del diritto al suicidio” e che “in ogni caso l’azione di interruzione di una terapia non può essere concettualmente assimilata ali ‘espletamento di un trattamento diretto a provocare la morte del paziente, poiché la prima costituisce mera cessazione di una terapia precedentemente somministrata, mentre il secondo è l’attivazione ex novo di un intervento terapeutico finalizzato al decesso del paziente”. Qualche mese dopo quella sentenza di merito, pronunciando nella vicenda Englaro, la Corte di Cassazione ha riaffermato il diritto “all’autodeterminazione terapeutica” ed “il diritto di lasciarsi morire”, come correlati al principio personalistico che anima la Costituzione. La Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto alla salute, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire”. Quindi, più nello specifico, ha rilevato che “il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite – del rispetto della persona umana – in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Deve escludersi che il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegue il sacrificio del bene della vita. Benché sia stato talora prospettato un obbligo per l’individuo di attivarsi a vantaggio della propria salute o un divieto di rifiutare trattamenti o di omettere comportamenti ritenuti vantaggiosi o addirittura necessari per il mantenimento o il ristabilimento di essa, il Collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di imposizione autoritativo-coattiva. Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e sofferenza, e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico lo si ricava dall’art 32 della Costituzione, per il quale i trattamenti sanitari sono obbligatori nei soli casi espressamente prevista dalla legge, sempre che il provvedimento che li impone sia volto ad impedire che la salute del singolo possa arrecare danno alla salute degli altri e che l’intervento previsto non danneggi, ma sia anzi utile alla salute di chi vi è sottoposto ( Corte Costituzionale, sentenze n 258 del 1994 e n 118 del 1996). Soltanto in questi limiti è costituzionalmente corretto ammettere limitazioni al diritto del singolo alla salute, il quale, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del risvolto negativo: il diritto di perdere la salute di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umani propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire. Il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”. Anche in quest’ultima sentenza è stato dunque correttamente individuato il diritto di decidere della propria vita, finanche scegliendo la morte, correlandolo al principio personalistico che informa tutta la Costituzione, salvo poi declinarlo, visto il caso in esame, solo in rapporto agli interventi sanitari disciplinati dall’art. 32 della Costituzione.

In tal senso, pertanto, il diritto all’autodeterminazione individuale, previsto dall’art. 32 Cost. con riguardo ai trattamenti terapeutici, è stato ampiamente valorizzato prima dalla giurisprudenza e poi dal legislatore, con la legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che sancisce in modo espresso il diritto della persona capace di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale), nonché il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato «la dignità nella fase finale della vita»[6]. La conclusione sarebbe avvalorata, poi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Essa avrebbe conosciuto una evoluzione, il cui approdo finale sarebbe rappresentato dall’esplicito riconoscimento, sulla base degli artt. 2 e 8 CEDU (che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata), del diritto di ciascun individuo «di decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà». A fronte di ciò, il bene giuridico protetto dalla norma denunciata andrebbe oggi identificato, non già nel diritto alla vita, ma nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo di porvi fine, evitando influssi che alterino la sua scelta. In quest’ottica, la punizione delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano inciso sul percorso deliberativo della vittima risulterebbe ingiustificata e lesiva degli artt. 2, 13, primo comma, e 117 Cost. In tale ipotesi, infatti, la condotta dell’agevolatore rappresenterebbe lo strumento per la realizzazione di quanto deciso da un soggetto che esercita una libertà costituzionale, risultando quindi inoffensiva. Nella prospettiva della Corte EDU, infatti, il diritto all’autodeterminazione individuale, anche con riguardo alle scelte inerenti il fine vita, costituisce il terreno su cui poggia l’interpretazione del citato art. 8 della Convenzione, che prevede il «diritto al rispetto della vita privata e familiare». Ciò comporta che le interferenze statali su tale diritto possono ritenersi legittime solo entro i limiti indicati dal paragrafo 2 dello stesso art. 8, cioè solo a condizione che siano normativamente previste, oltre che necessarie e proporzionate rispetto a uno degli scopi indicati dalla predetta disposizione. Lo standard di proporzionalità desumibile dall’art. 8 CEDU apparirebbe, per converso, apertamente violato dall’art. 580 cod. pen., che stabilisce un divieto generalizzato e incondizionato di agevolazione dell’altrui proposito suicida, in un sistema, quale quello italiano, governato dal regime di obbligatorietà dell’azione penale, prevedendo, per di più, una pena minima edittale di cinque anni di reclusione.

Tuttavia per la Corte Costituzionale la conclusione a cui giunge la Corte d’Assise rimettente, non è condivisibile. Nell’addivenire a tale affermazione, la Consulta osservava che, analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni contemporanee, anche il nostro Ordinamento non punisce il suicidio, neppure quando sarebbe materialmente possibile, ossia nel caso di tentato suicidio ma punisce severamente chi concorre nel suicidio altrui, tanto nella forma del concorso morale, vale a dire determinando o rafforzando in altri il proposito suicida, quanto nella forma del concorso materiale, ossia agevolandone «in qualsiasi modo» l’esecuzione e sempreché il suicidio abbia luogo o che, quantomeno, dal tentato suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Dunque, il legislatore penale, operando in tal guisa, proteggere il soggetto da decisioni in suo danno: non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l’interessato, gli crea intorno una “cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi modo con lui. Chiarito ciò, i giudici di legittimità costituzionale osservavano come tale assetto normativo non potesse ritenersi contrastante, di per sé, con i parametri evocati evidenziandosi al riguardo prima di tutto come non fosse pertinente il riferimento del rimettente al diritto alla vita, riconosciuto implicitamente – come «primo dei diritti inviolabili dell’uomo» (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri – dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall’art. 2 CEDU e ciò perché, da un lato, dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire mentre che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, come del resto si è visto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio. Oltre a ciò, si è sottolineato come non possa essere possibile desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita, che il rimettente faceva discendere dagli artt. 2 e 13, primo comma, Cost. visto che, in senso contrario, va rilevato come non possa dubitarsi che l’art. 580 cod. pen. – anche nella parte in cui sottopone a pena la cooperazione materiale al suicidio – sia funzionale alla protezione di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento. Infatti, se è vero che il legislatore del 1930, mediante la norma incriminatrice in esame (peraltro già presente nel previgente codice penale del 1889 all’art. 370), intendeva tutelare la vita umana intesa come bene indisponibile, anche in funzione dell’interesse che la collettività riponeva nella conservazione della vita dei propri cittadini, è altrettanto vero che non è affatto arduo cogliere, oggi, la ratio di tutela di una norma quale l’art. 580 c. p. alla luce del mutato quadro costituzionale, che guarda alla persona umana come a un valore in sé, e non come a un semplice mezzo per il soddisfacimento di interessi collettivi dato che l’incriminazione dell’istigazione e dell’aiuto al suicidio è, in effetti, funzionale alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio ed essa assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano interferenze di ogni genere. Di conseguenza, sempre ad avviso dei giudici di legittimità costituzionale, il divieto in parola conserva una propria evidente ragion d’essere anche, se non soprattutto, nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto e pertanto al legislatore penale non può ritenersi inibito vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni vengono concepite ma anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pubbliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana (art. 3, secondo comma, Cost.)[7]. Peraltro, la Corte Costituzionale ha evidenziato anche che le medesime considerazioni militassero per escludere che la norma censurata si ponesse, sempre e comunque sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascun individuo al rispetto della propria vita privata evidenziandosi al riguardo che la Corte europea dei diritti dell’uomo in numerose occasioni ha dichiarato che il divieto, penalmente sanzionato, di assistere altri nel suicidio costituisce un’interferenza con il diritto in questione: diritto che comporta in linea di principio – e salvo il suo necessario bilanciamento con interessi e diritti contrapposti – il riconoscimento all’individuo di una sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona. Inoltre la Corte Costituzionale ha opportunamente evidenziato che tale affermazione è stata ulteriormente esplicitata dalla Corte in plurime occasioni successive, nelle quali i giudici di Strasburgo avevano affermato – ancora in riferimento a casi in cui i ricorrenti si dolevano di altrettanti ostacoli frapposti dallo Stato resistente al proprio diritto di ottenere un aiuto a morire a traverso la somministrazione di farmaci letali – che il diritto di ciascuno di decidere come e in quale momento debba avere fine la propria vita, sempre che si tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di agire in conformità a tale decisione, è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall’art. 8 CEDU (Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; nello stesso senso, sentenza 19 luglio 2012, Koch contro Germania, e sentenza 14 maggio 2013, Gross contro Svizzera) e ciò anche perché, in forza del paragrafo 2 dello stesso art. 8, una interferenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto è possibile solo se prevista dalla legge e necessaria, «in una società democratica», per gli scopi ivi indicati, tra i quali rientra «la protezione dei diritti e delle libertà altrui» fermo restando che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il concetto di necessità implica, altresì, che l’interferenza debba risultare proporzionata al legittimo scopo perseguito.

Oltre a ciò, si faceva presente come la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, peraltro, riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento, sottolineando a più riprese come incriminazioni generali dell’aiuto al suicidio siano presenti nella gran parte delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa (Corte EDU, sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito; sentenza 20 gennaio 2011, Haas contro Svizzera; sentenza 19 luglio 2012, Koch contro Germania) e la ragione atta a giustificare, agli effetti dell’art. 8, paragrafo 2, CEDU, simili incriminazioni era stata colta proprio nella finalità – ascrivibile anche alla norma qui sottoposta a scrutinio – di protezione delle persone deboli e vulnerabili (Corte EDU, sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)[8]. Per tali ragioni, dunque, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non è stata ritenuta in contrasto con il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita privata riconosciuto dall’articolo 8 della CEDU. E’ vero che la Corte EDU ha riconosciuto che il diritto di ciascun odi decidere come e in quale momento debba finire la propria vita, sempre che si tratti di persona capace di prendere una decisione libera e di agire in conformità a tale decisione, è uno degli aspetti del diritto alla vita privata riconosciuto dall’art. 8 CEDU. E’ altrettanto vero, però, che secondo la Corte EDU una interferenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto è possibile purché prevista dalla legge e necessaria, in una società democratica, per gli scopi ivi indicati, tra i quali rientra indubbiamente la protezione diritti e delle libertà altrui.

In questo contesto, poi, La legge n. 219 del 2017, stabilizzando e precisando gli esiti giurisprudenziali che hanno definito tanto il caso di Piergiorgio Welby quanto quello di Eluana Englaro, ha esplicitamente riconosciuto a ogni persona capace di agire il diritto di rifiutare o di interrompere qualsiasi trattamento sanitario, anche se necessario alla propria sopravvivenza. La citata legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, ad «ogni persona capace di agire» il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5): diritto inquadrato nel contesto della «relazione di cura e di fiducia» tra paziente e medico. In ogni caso, il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, […] esente da responsabilità civile o penale» (art. 1, comma 6). Integrando le previsioni della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) – che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del paziente, inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza – la legge n. 219 del 2017 prevede che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di

terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente (art. 2, comma 1). Lo stesso art. 2

stabilisce inoltre, al comma 2, che il medico possa, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari. Disposizione, questa, che «non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione, l’idratazione o l’alimentazione artificiali: scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui esito – non necessariamente rapido – è la morte» (ordinanza n. 207 del 2018).

E’ proprio alla luce delle considerazioni sin qui esposte che nella seconda parte dell’ordinanza n. 207 del 2018, la Corte ha cura di sottolineare la peculiarità di quelle ipotesi «in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». In questi casi, dunque, si evidenzia una circoscritta area di non conformità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella quale il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio «finisce […] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive».

Così come un malato in situazioni irreversibili, mantenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale, ha diritto di porre fine alla propria sofferenza tramite l’interruzione del trattamento sanitario, anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno da un punto di vista naturalistico, da parte di terzi (si pensi al distacco o allo spegnimento di un macchinario, accompagnata da una sedazione profonda e da una terapia del dolore), non vi è ragione perché il valore cardinale riconosciuto al bene vita debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo dal decorso più lento e considerato contrario alla propria idea di morte dignitosa. In questo ambito specifico, allora, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce allora, conclude la Corte, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze. In tal senso, imporre al malato un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa essere giustificata dalla tutela di un altro interesse costituzionalmente apprezzabile, determina una lesione del principio di dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive. Come avvenuto, per l’appunto, nel caso di Fabiano Antoniani. In queste ipotesi, osserva la Consulta, l’assistenza da parte di terzi potrebbe rappresentare «l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost.».  Si faceva dunque presente come queste ipotesi rappresentassero casi nei quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost. ossia un parametro, questo, non evocato nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione. In simili casi, difatti, la Consulta osservava come la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua e ciò, segnatamente in forza della legge 22 dicembre 2017, n. 219 che si autodichiara finalizzata alla tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 Cost. e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 1, comma 1) riconosce ad ogni persona «capace di agire» il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5) fermo restando che l’esercizio di tale diritto viene, peraltro, inquadrato nel contesto della «relazione di cura e di fiducia» – la cosiddetta alleanza terapeutica – tra paziente e medico, che la legge mira a promuovere e valorizzare: relazione «che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico», e che coinvolge, «se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo» (art. 1, comma 2) essendo in particolare previsto che, ove il paziente manifesti l’intento di rifiutare o interrompere trattamenti necessari alla propria sopravvivenza, il medico debba prospettare a lui e, se vi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze della sua decisione e le possibili alternative, e promuovere «ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica» salva la possibilità per il paziente di modificare in qualsiasi momento la propria volontà (art. 1, comma 5) e tenuto conto che, in ogni caso, il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, […] esente da responsabilità civile o penale» (art. 1, comma 6).

Come già precisato, tuttavia, la Corte, ha ritenuto che una pronuncia di accoglimento della questione avrebbe lasciato aperti profili di criticità, evitabili solo con un intervento da parte del Parlamento[9]. Nonostante l’accertato vulnus che la vigente incriminazione incondizionata all’aiuto al suicidio arreca ai principi costituzionali di tutela della persona, la Corte Costituzionale non ha pronunciato una sentenza di illegittimità, ritenendo che la materia richiedesse un intervento legislativo finalizzato a prevenire possibili abusi. Infatti, in assenza di una specifica disciplina della materia, qualsiasi soggetto (anche un non esercente una professione sanitaria) potrebbe lecitamente offrire per spirito filantropico o a pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino senza nessun controllo ex ante sulla effettiva sussistenza della loro capacità di autodeterminazione, del carattere libero e informato della scelta da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti. Da qui la necessità di una regolazione della materia intesa proprio ad evitare tali possibili scenari indubbiamente pericolosi per la vita di persone in situazioni di innegabile vulnerabilità. Inoltre la materia coinvolge inevitabilmente plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta, variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali del legislatore. In questa prospettiva, la Corte, nel rilevare che la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolge l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere, ha optato per un rinvio del giudizio all’udienza del 24 settembre del 2019.

E’ noto, tuttavia, che alla necessità (nell’ottica di una leale collaborazione istituzionale) evidenziata dalla Corte Costituzionale di un intervento del Parlamento capace di determinare una opportuna riflessione e iniziativa idonea ad evitare per un verso, che nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso a scongiurare possibili vuoti di tutela di valori anch’essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale, il legislatore non ha dato seguito.

Nonostante il termine del 24 settembre 2019 e nonostante la Corte Costituzionale abbia suggerito l’opportunità di valutare non tanto una modifica dell’art. 580 c. p. ma l’inserimento nella legge 219 del 2017 di una norma ad hoc che escluda, ricorrendo certi presupposti, la responsabilità penale (e civile) del medico che offre l’aiuto richiesto dal paziente al fine di assicurargli una morte dignitosa, il termine suddetto è, però, decorso senza che nessuna legge sia stata approvata. Infatti, nessun seguito hanno, infatti, avuto le proposte di legge presentate, che prospettavano, peraltro, soluzioni sensibilmente diverse tra loro.

A fronte di ciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 580 c. p., nei contorni già tracciati dall’ordinanza n. 207 del 2018, non si sarebbe potuta ulteriormente procrastinare: e ciò per ragioni radicate, oltre che nei fondamentali diritti del malato e nella sua dignità, anche nei diritti inviolabili dell’imputato, il quale si vedrebbe altrimenti infliggere una sanzione penale sulla base di una norma incostituzionale per cause «ordinamentali a lui non addebitabili». Il principio di leale collaborazione istituzionale, al quale del resto è stata accordata la priorità in una prima fase, non può che recedere dinanzi alle esigenze di ripristino della costituzionalità violata. In ragione di questa esigenza, precisa la Corte Costituzionale, non rappresenta un valido motivo neanche l’obiezione che il mantenimento di una “cintura di protezione” penalmente presidiata nell’ipotesi in esame sarebbe giustificata da esigenze di tutela del bene supremo della vita umana. Le funzioni di prevenzione generale e speciale, infatti, continueranno ad essere assolte dall’art. 580 c.p., quale risultante all’esito della pronuncia di accoglimento, stante la verificabilità ex post, da parte del giudice penale, della sussistenza delle quattro condizioni lato sensu scriminanti indicate dall’ordinanza n. 207 del 2018: condizioni la cui coesistenza è largamente idonea a evitare che la dichiarazione di incostituzionalità possa preludere a una vanificazione della tutela dei soggetti vulnerabili. Del resto, «posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011; analogamente sentenza n. 96 del 2015). Occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò «specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore» (sentenza n. 99 del 2019). Risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, è l’affermazione per cui non può essere ritenuta preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina – reale o apparente – che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti (sentenza n. 59 del 1958). Ove, però, i vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta – come nel caso di specie – in una menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di protrarsi nel tempo, nel perdurare dell’inerzia legislativa), questa Corte può e deve farsi carico dell’esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento “secco” della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento (in questo senso, sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e 222 del 2018 e n. 236 del 2016).

Così, all’esito della camera di consiglio del 25 settembre 2019 la Corte Costituzionale ha ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 580 c.p. a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi di un paziente, capace di prendere decisioni libere e consapevoli, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili. In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente. La Corte ha sottolineato che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018. Inoltre, rispetto alle condotte già realizzate, il giudice dovrà valutare la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate.

Al comunicato stampa del 25 settembre 2019, infine, il 22 novembre 2019, fa seguito il deposito della sentenza n. 242 del 2019. In essa, visto che l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore e considerato che se la dichiarazione di incostituzionalità rischia di creare vuoti di disciplina che mettono in pericolo diritti fondamentali, la Corte costituzionale deve preoccuparsi di evitarli, ricavando dal sistema vigente i criteri di riempimento, in attesa dell’intervento del Parlamento, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».

La sentenza in esame, così, confermando preliminarmente le conclusioni raggiunte con l’ordinanza 207, ha ribadito, anzitutto, che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. È stata però individuata una circoscritta area in cui l’incriminazione non è conforme a Costituzione. Si tratta, è bene ripeterlo, dei casi nei quali l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta di «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali». In tali casi, l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost.

In questi casi, ha osservato la Corte, la decisione di accogliere la morte potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. Ciò, in forza della legge 22 dicembre 2017, n. 219 la cui disciplina recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria. In definitiva, in base alla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (legge 22 dicembre 2017, n. 219, sulle DAT), il paziente in tali condizioni può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte. Decisione che il medico è tenuto a rispettare. La declaratoria di incostituzionalità attiene, infatti, in modo specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge ora citata: disposizione che, inserendosi nel più ampio tessuto delle previsioni del medesimo articolo, prefigura una “procedura medicalizzata” estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo. Il riferimento a tale procedura si sostanzia in primo luogo nelle «modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto». Mediante la procedura in questione è, infatti, già possibile accertare la capacità di autodeterminazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta espressa. L’art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, il diritto all’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in corso alla persona «capace di agire» e stabilisce che la relativa richiesta debba essere espressa nelle forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato. La manifestazione di volontà deve essere, dunque, acquisita «nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente» e documentata «in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare», per poi essere inserita nella cartella clinica. Ciò, «[f]erma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà»: il che, peraltro, nel caso dell’aiuto al suicidio, è insito nel fatto stesso che l’interessato conserva, per definizione, il dominio sull’atto finale che innesca il processo letale. Lo stesso art. 1, comma 5, prevede, altresì, che il medico debba prospettare al paziente «le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative», promovendo «ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica». In questo contesto, deve evidentemente darsi conto anche del carattere irreversibile della patologia: elemento indicato nella cartella clinica e comunicato dal medico quando avvisa il paziente circa le conseguenze legate all’interruzione del trattamento vitale e sulle «possibili alternative». Lo stesso deve dirsi per le sofferenze fisiche o psicologiche: il promovimento delle azioni di sostegno al paziente, comprensive soprattutto delle terapie del dolore, presuppone una conoscenza accurata delle condizioni di sofferenza. Il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza anche della materia considerata alla relazione tra medico e paziente. Quanto all’esigenza di coinvolgimento dell’interessato in un percorso di cure palliative, l’art. 2 della legge n. 219 del 2017 prevede che debba essere sempre garantita al paziente un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative previste dalla legge n. 38 del 2010 (e da questa incluse, come già ricordato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza). Tale disposizione risulta estensibile anch’essa all’ipotesi che qui interessa: l’accesso alle cure palliative, ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si presta, infatti, a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita. Similmente a quanto già stabilito da questa Corte con le citate sentenze n. 229 e n. 96 del 2015, la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in attesa della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. A queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze. La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l’intervento di un organo collegiale terzo, munito delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Tali comitati – quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura etica che possano presentarsi nella pratica sanitaria – sono, infatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei diritti e dei valori della persona in confronto alle sperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all’uso di questi ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del d.l. n. 158 del 2012; art. 1 del decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici»): funzioni che involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie per le quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, recante «Disciplina dell’uso terapeutico di medicale sottoposto a sperimentazione clinica»). Così, chiarito anche che la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici ( resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato), per la Corte il «punto di riferimento» utilizzabile a questo fine, è da individuarsi nella disciplina della legge sulle DAT e dalla particolare “procedura medicalizzata” che essa prevede. Questa ultima, infatti, soddisfa buona parte delle esigenze riscontrate dalla Corte. Come si è detto, infatti, la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio e delle relative modalità di esecuzione è affidata, in attesa dell’intervento legislativo, a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. Ciò in linea con quanto già stabilito in precedenti pronunce, relative a situazioni analoghe[10].

Per queste ragioni, dunque, l’articolo 580 del Codice penale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola il proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona che versi nelle condizioni indicate in precedenza, a condizione che l’aiuto sia prestato con le modalità previste dai citati articoli 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 e sempre che le suddette condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Alla luce di quanto detto merita indubbiamente di essere accolta con favore la decisione assunta dalla Corte Costituzionale anche se, vista la delicatezza della materia e la vastità delle questioni in campo, appare quanto mai necessari una riflessione di sistema da parte del legislatore.


[1] Sull’iter giudiziario che ha condotto alla Corte costituzionale si rinvia, anche per indicazioni ulteriori, a D. Pulitanò, Il diritto penale di fronte al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 16 luglio 2018; R. Bartoli, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 8 ottobre 2018; M. D’Amico, Scegliere di morire “degnamente” e “aiuto” al suicidio: i confini della rilevanza penale dell’art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale, in Corr. giur., 2018, 737 ss.; I. Pellizzone, Aiuto al suicidio, dal codice Rocco alla Carta costituzionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in questa rivista, 17 settembre 2018; A. Massaro Il “caso Cappato” di fronte al Giudice delle Leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2018. Si segnalano, poi, le Note di udienza, relative alla discussione di fronte alla Corte costituzionale, di F. Gallo, V. Manes, consultabili in questa rivista, 5 novembre 2018.
[2] Cfr. Ass. Milano, 14 febbraio 2018, Cappato, in www.penalecontemporaneo.it, 2018, p. 4, con nota di M. ForconiI, La Corte d’Assise di Milano nel caso cappato: sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. ; cfr. A. Massaro, Il “caso Cappato” di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio?, in www.penalecontemporaneo.it, 2018, p. 4.
[3] Corte d’assise di Milano, ordinanza n.1 del 14 febbraio 2018 per la quale non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.: nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13,1 comma e 117 della Costituzione in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;- nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3,13, 25, II comma e 27, III comma della Costituzione.
[4] cfr. A. Manna, “Il caso Cappato e il caso Tarantini alla luce del principio di autoresponsabilità (di cui all’art. 2 Cost.)”, in IV° Open Day U.C.P.I dal titolo “70 anni di (sana e robusta?) Costituzione”, Rimini, 8-9 giugno 2018. Work shop tematico dell’Osservatorio sulla Corte Costituzionale, relazione parzialmente confluita in A. Manna, P. Guercia, L’autoresponsabilità quale argine costituzionale a peculiari forme di paternalismo penale: i casi Cappato e Tarantini, cit., p. 58 e ss. In argomento, alquanto interessante il riferimento a R. Bartoli, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al suicidio, in www.penalecontemporaneo.it, 2018, 10, p. 108.
[5] Sulla portata del bene giuridico tutelato dall’articolo 580 si veda Art. 580, in E. Dolcini, G. Marinucci (a cura di), Codice penale commentato (artt. 385-734 bis), Ipsoa, Milano, 2006, p. 3832 ss.; A. Manna, Artt. 579-580 – Omicidio del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, in Id. (a cura di), Reati contro la vita, l’incolumità individuale e l’onore, Torino, 2007, p. 40 e ss.; Sul tema si rinvia anche a L. Cornacchia, Euthanasia. Il diritto penale di fronte alle scelte di fine vita, in “Teoria del diritto e dello. Stato”, n. 3, 2002, pp. 353-394; S. Canestrari, G. Cimbalo, G. Pappalardo, Eutanasia e diritto. Confronto tra discipline, Giappichelli, Torino, 2003.
[6] Sul tema la letteratura è notevole. Mi sia consentito, per maggiori approfondimenti, il rinvio a G. Buffone, Il consenso informato coinvolge paziente, sanitari e familiari, in Guida al diritto, 2018, n. 8, 10 febbraio 2018, p. 36; G. Buffone, Resta il difetto di coordinamento con le Unioni civili, ivi, p. 43; G. Buffone, Senza regole di rito fase contenziosa al giudice tutelare, ivi, pp. 39-42; G. Buffone, Un altro tassello che disciplina il «fine vita», ivi pp. 34-35; P. Cattorini, Le direttive anticipate del malato. Esperienze operative e questioni etico- giuridiche, Masson, Milano, 2009; B. De Filippis, Biotestamento e fine vita. Nuove regole del rapporto medico-paziente: informazioni, diritti, autodeterminazione, Cedam, Padova, 2018; M. Franzoni, Le dichiarazioni anticipate di trattamento, in Giustizia civile.com, Rivista telematica (www.giustiziacivile.com), 2 marzo 2018; m. Mainardi (a cura di), Testamento biologico e consenso informato, Legge 22 dicembre 2017, n. 219, Giappichelli, Torino, 2018; M. Ridolfi, S. Penasa, C. Casonato, Consenso informato e DAT: tutte le novità in vigore dal 31 gennaio 2018, Giuffrè, Milano, 2018; G. Azzoni, Una legge formalmente (semanticamente) inutile e sostanzialmente (pragmaticamente) pericolosa, in Newsletter OLIR.it, (www.olir.it), anno XV, n. 1/2018, 30 gennaio 2018; A. Palma, Finis Vitae. Il testamento biologico tra diritto e religione, Artetetra, Capua, 2018.
[7] Così, contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal giudice a quo – l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima, possa ritenersi di per sé in contrasto con la Costituzione. Per sostenere il contrasto, non è pertinente, infatti, il riferimento del rimettente al diritto alla vita, riconosciuto implicitamente – come «primo dei diritti inviolabili dell’uomo» (sentenza n. 223 del 1996), in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri – dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in modo esplicito, dall’art. 2 CEDU. «Dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto, da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)» (ordinanza n. 207 del 2018).
[8] La sentenza della CEDU nel caso Pretty vs Regno Unito del 29 aprile 2002 afferma che il riconoscimento del diritto alla vita non può essere interpretato come presupposto di “un diritto di morire, né può creare un diritto di autodeterminazione, nel senso di attribuire a un individuo la facoltà di scegliere la morte piuttosto che la vita”. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul tema è stata interessata da una notevole evoluzione. In primis, con la pronuncia Pr. v. Regno Unito del 29.4.2002 è stato affermato che, interpretando le disposizioni della CEDU, non può ritenersi riconosciuto il diritto di morire per mano di un terzo o con l’assistenza dello Stato e che gli Stati hanno il diritto di controllare, attraverso l’applicazione del diritto penale generale, le attività pregiudizievoli per la vita e la sicurezza dei terzi. Il “diritto alla vita” garantito dall’art. 2 non “può essere interpretato nel senso che comporti un aspetto negativo” ovvero il diritto di scegliere di continuare o cessare di vivere, “l’art. 2 non potrebbe, senza distorsione di linguaggio, essere interpretato nel senso che conferisce un diritto diametralmente opposto, vale a dire un diritto di morire; non potrebbe nemmeno far nascere un diritto all’autodeterminazione nel senso che darebbe ad ogni individuo il diritto di scegliere la morte piuttosto che la vita”. Nella sentenza Haas v. Svizzera del 20.1.2011 è stato invece asserito espressamente che “il diritto di un individuo di decidere con quali mezzi ed a che punto la propria vita finirà, a condizione che egli o ella sia in grado di raggiungere liberamente una propria decisione su questa questione ed agire di conseguenza, è uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata entro il significato dell ‘art 8 della Convenzione”. Ancora, nella sentenza Gross c. Svizzera del 14.5.2013 la Corte ha dato atto del superamento della pronuncia Pr. con l’esplicito riconoscimento “del diritto di un individuo di decidere il mezzo ed il momento in cui la sua vita debba finire” a condizione che sia capace di adottare una decisione libera e consapevole. Ha rilevato quindi che nel caso al suo esame la richiesta della ricorrente si fondava “sul suo diritto al rispetto della vita privata”, ribadendo che “lo scopo principale dell ‘art. 8 è quello di proteggere gli individui contro interferenze arbitrarie delle Pubbliche Autorità”, interferenze che sono giustificate solo nel caso di “previsione di legge” e solo in forza di una delle “necessità” individuate nel secondo paragrafo di detta norma. Anche nelle sentenze più recenti è stato affermato che il diritto all’autodeterminazione, implicato e sotteso a tutta la Convenzione, si esplica nella facoltà per ogni individuo, che sia in grado di assumere determinazioni consapevoli e ponderate, di decidere “se e come porre termine alla sua vita”.
[9] Tra le preoccupazioni più significative che emergono dall’ordinanza n. 207 del 2018 si segnalano: – il rischio che «qualsiasi soggetto – anche non esercente una professione sanitaria – possa lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino»; – le lacune che verrebbero a determinarsi in riferimento alle «modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto nella procedura»; – il rischio di una prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda, secondo quanto previsto dalla legge n. 38 del 2010.
[10] La verifica dovrà essere effettuata previo parere del comitato etico territorialmente competente, organo consultivo per i problemi etici che emergono nella pratica sanitaria, in particolare a fini di tutela di soggetti vulnerabili

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Avv. Alessandro Palma

Alessandro Palma, avvocato del Foro di Napoli e specializzato in professioni legali, è dottore di ricerca in Filosofia del Diritto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Presso lo stesso Ateneo si è perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali ed è cultore della materia in Diritto Ecclesiastico ed in Diritti Confessionali. E’ Tutor di Diritto Costituzionale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nonché Tutor di Diritto Ecclesiastico presso l’Università Telematica Pegaso. Per l’a. a. 2018/2019 è docente a contratto sulla cattedra di Diritto Ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. I suoi interessi di ricerca vertono principalmente su questioni di bioetica e biodiritto, con particolare riguardo alle tematiche della fine vita e dei diritti fondamentali, sull’esperienza religiosa alla luce delle neuroscienze e della psicologia evoluzionistica e cognitiva, sui rapporti tra diritto e religione e sugli strumenti di inclusione giuridica delle diversità culturali nelle società multiculturali. E’ autore di molteplici recensioni e pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e di una monografia intitolata Finis Vitae. Il Biotestamento tra diritto e religione, Artetetra, Capua, 2018.

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