I labili confini del danno non patrimoniale

I labili confini del danno non patrimoniale

Sebbene l’assicurare una riparazione al danno non patrimoniale realizzi una tutela diffusa e coerente dell’individuo, non può escludersi il rischio di un’esasperazione derivante da una generalizzata tutela del patrimonio morale del singolo.

Gli orientamenti ostruzionistici della dottrina che facevano leva sulla carenza di oggettività nell’ individuazione di tale tipologia di nocumento evidenziavano il rischio di un’ eccessiva dilatazione del danno risarcibile anche a pregiudizi di tipo “bagatellare”.

La vittima dell’illecito avrebbe potuto, infatti, avanzare pretese non serie ma tali da assumere consistenza per l’ordinamento, determinandone perfino la tutela, esclusivamente in ragione della sua suscettibilità e reazione.

Nel 2003, la Corte di Cassazione ha stabilito che il danno non patrimoniale dev’ essere inteso “come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona”. Nello stesso anno, la Corte Costituzionale ha ritenuto che non potesse più propugnarsi la tradizionale lettura restrittiva dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 185 c.p., che veniva in tal modo superata. Veniva così confutata anche l’idea di una piena coincidenza tra danno non patrimoniale e danno morale soggettivo puro.

Il danno all’ integrità fisica poteva acquisire rilevanza ai fini risarcitori solo in relazione alle sue conseguenze economiche (spese affrontate e da affrontare e perdita o diminuzione dei redditi derivanti dall’ attività lavorativa). Quindi, al di fuori dei casi in cui il fatto costituisse anche reato, veniva considerato rilevante solo nel caso in cui esso si fosse tradotto in danno patrimoniale.

Fin dall’ 800 non si era mai dubitato, infatti, della risarcibilità dei danni per gli aspetti patrimoniali derivanti da una lesione della sfera fisica della persona: si pensi al cd. capofamiglia reso invalido.

Per l’antica giurisprudenza, i congiunti o gli eredi ben avrebbero potuto ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del flusso economico derivante, prima, dal lavoro del capofamiglia. Superato tale orientamento, si affermò la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. che dunque andava letto in combinato disposto con l’art. 2 Cost. che tutela i “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Ne veniva così propugnata un’ interpretazione estensiva, idonea a ricomprendere tra i casi in cui possa accordarsi tutela – anche ogni danno di natura non patrimoniale “derivante da lesione di valori inerenti alla persona, non presidiati da diritti costituzionali, ma meritevoli di tutela in base all’ordinamento (secondo il criterio dell’ingiustizia di cui all’art. 2043 c.c.) … non potendosi precludere al legislatore di ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria, prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluni rispetto agli altri”.

Con riguardo alla lesione dell’interesse protetto, contrariamente ad alcuni orientamenti dottrinali, le Sezioni Unite confermavano il principio della tipicità che caratterizza il danno non patrimoniale e così riconoscevano l’atipicità propria del danno patrimoniale in virtù della clausola omnicomprensiva di responsabilità iscritta nel testo dell’art. 2043 c.c.

Nel Maggio del 2003 venne ultimato quel processo di ripensamento che ebbe origine, secondo alcuni autori, con la cd. sentenza Mengoni (Corte Costituzionale, 27 ottobre 1994, n° 372). La Corte Costituzionale, seguendo un itinerario antitetico rispetto a quello della pronuncia n. 184 del 1986 (cd. sentenza Dell’Andro), ha sostituito “alla precedente interpretazione restrittiva dei danni risarcibili ex art. 2059 c.c. una rivalutazione del contenuto esteso dei danni non patrimoniali”.  Tale cambiamento era alimentato dall’ esigenza di superare i limiti che, fino ad allora, erano stati posti all’ interpretazione dell’ art. 2059 c.c.

Con la sentenza Dell’Andro, la Consulta aveva rigettato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 c.c. “nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di un diritto costituzionalmente tutelato solo in conseguenza di un reato”, escludendolo in presenza di illeciti c.d. civili.

Infatti, in adesione agli orientamenti espressi dalla Cassazione, riconosceva il diritto al risarcimento del danno conseguente alla violazione del diritto alla salute sulla base dell’art. 2043 c.c. in relazione all’ art. 32 Cost., con ciò sottraendo il risarcimento del danno biologico al limite posto dall’ art. 2059 c.c. e propugnando, diversamente, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2043 c.c.

La necessità di offrire tutela alla persona umana nella complessità delle sue manifestazioni aveva ampliato notevolmente l’ambito applicativo dell’art. 2043 c.c. che veniva utilizzato per consentire la riparazione di qualsiasi tipo di danno: da quello alla vita sessuale dell’altro coniuge a quello alla vita di relazione, per approdare alla discussa categoria del danno esistenziale.

Il danno biologico veniva considerato come danno – evento sempre risarcibile in caso di lesione dell’integrità fisica (o psico – fisica)  in quanto connesso alla lesione di per se stessa. Il relativo risarcimento non escludeva, però, la risarcibilità (eventuale), quali danni – conseguenze, del danno patrimoniale (ove concretamente esistente e dimostrato) e del danno morale soggettivo (ove ricorressero le condizioni di cui all’art. 2059 c.c.).

Bisognava perciò intervenire per porre un freno alla forza creatrice della giurisprudenza che intendeva aggirare i limiti ed i presupposti dell’ art. 2059 c.c.

I principi fissati dalla Corte Costituzionale hanno trovato poi seguito nella successiva giurisprudenza di merito e di legittimità. Nonostante la complessità del relativo coordinamento ed il timore di un rischio di duplicazioni, nel 2003 si verificava la ricomposizione in un unico alveo di tutte le voci del danno non patrimoniale, compreso il danno biologico.

Nel 2008 le Sezioni Unite precisarono che il danno non patrimoniale costituiva una categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie.

Nel 2014, pronunciatesi nuovamente sul punto, ribadivano che il riferimento ai singoli tipi di pregiudizio – biologico, morale ed esistenziale – rispondeva solamente ad esigenze descrittive non comportando la creazione di distinte categorie di danno.

La tutela risarcitoria poteva però essere invocata, esclusivamente, ogni qual volta la lesione della personalità del soggetto leso fosse di contenuto apprezzabile non potendo prescindersi del tutto da tale aspetto, sebbene la tutela dell’integrità del “valore uomo” costituisse il primario riferimento per il giudice (configurandosi i danni non patrimoniali quali “ripercussioni negative sul valore-uomo”).

Parliamo di confini piuttosto labili e non aprioristicamente definibili, poiché come precisato dalle Sezioni Unite: “Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce un numero chiuso”.

Questa travagliata vicenda ci insegna che non può mai prescindersi dalla mutabilità dei contorni storici e delle strutture della società, nonchè dall’evoluzione della coscienza sociale. Un tangibile esempio è costituito dal diritto alla privacy, quasi sconosciuto appena un decennio fa ed oggi considerato diritto fondamentale. Infatti, in quella che viene definita la “generazione 2.0”, non può passare inosservato come la rete, allargando i confini dei mercati, delle relazioni sociali e delle conoscenze, comporti nuovi modelli di assetto sociale e di organizzazione delle imprese oltre che di competizione delle stesse e perciò sollecita nuove ragioni di salvaguardia e di tutela.

Le Sezioni Unite, hanno finito col negare dignità giuridica alla pretesa risarcitoria avente ad oggetto la violazione di diritti inesistenti, immaginari o futili fornendo, nel novembre 2008, una definizione dei c.d. “danni bagatellari”, in termini di “disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale”.

Si considerano quindi “bagatellari” quei danni insuscettibili di incidere su valori Costituzionalmente garantiti, che andrebbero esclusi dalla tutela risarcitoria ex art. 2059 c.c. I parametri di selezione del danno bagatellare sono identificati in termini di “gravità dell’offesa”, cioè che superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale e di “serietà del danno” dovendosi certamente escludere che la qualità bagatellare del danno risieda nella sua eventuale esiguità monetaria.

In conclusione, non è possibile sottrarre alla tutela risarcitoria alcuni danni sulla base di semplici valutazioni a priori, facendo ricorso ad una dubbia categoria di danni bagatellari. Tale qualificazione deve essere il frutto, di una valutazione posta in essere dal giudice in concreto, attribuendo un ruolo di filtro all’art. 2059 c.c., operante non a livello di lesione, bensì sul piano delle conseguenze dannose non patrimoniali che ne derivano.


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