I limiti all’azione esecutiva dell’Agente della Riscossione

I limiti all’azione esecutiva dell’Agente della Riscossione

L’art. 52 D.L. 21.6.2013 n. 69 ha modificato l’art. 76 del D.P.R 29.09.1973 n. 602, stabilendo che l’agente della riscossione non possa procedere in executivis sull’unico immobile di proprietà del debitore, qualora esso costituisca l’abitazione ove egli risiede anagraficamente. Non rientrano nella suddetta disciplina le case di lusso, le ville o i castelli aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, salvo che si tratti di crediti di valore superiore ad euro centoventimila.

L’intervento legislativo in questione è volto a migliorare le relazioni degli agenti della riscossione con i debitori, anche in ragione dell’impegno assunto dal Governo con la risoluzione in Commissione VI Finanze della Camera, atto n. 7/00014, del 21 maggio 2013 (Risoluzione conclusiva atto n. 8/00002 approvata il 22 maggio 2013).

Orbene la risoluzione summenzionata rappresenta un atto di indirizzo, dovuto alla crisi economica e finanziaria – che ad oggi non ha ancora esaurito il suo corso – “la quale ha posto una percentuale significativa delle famiglie e delle imprese italiane in una condizione di estrema debolezza, legata soprattutto al venir meno di quella condizione minima di liquidità finanziaria indispensabile per mantenere una decorosa condizione di vita e per assicurare la continuità produttiva”.

Con tale atto di indirizzo, il Parlamento ha impegnato il Governo “ad escludere l’applicazione degli istituti dell’espropriazione forzata immobiliare e dell’ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l’unico bene patrimoniale del debitore, sempre tenendo conto di adeguate soglie e delle caratteristiche soggettive del contribuente”.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il nuovo art. 76 del D.P.R 29.09.1973 n. 602 debba essere interpretato in virtù di tali considerazioni, anche secondo una chiave di lettura costituzionalmente orientata con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost..

La suddetta disposizione normativa non pregiudica totalmente la posizione creditoria dell’agente della riscossione, considerato che è fatto salvo il suo diritto di iscrivere ipoteca sull’immobile, e quindi di poter godere della prelazione ipotecaria qualora la procedura esecutiva dovesse essere instaurata da altri creditori.

La ratio di tale disposizione va individuata nella necessità di agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.

Lo strumento normativo in questione non è estraneo ad altri ordinamenti come quello statunitense, ove in alcuni stati assume rilevanza costituzionale. Negli Stati Uniti infatti tale istituto è denominato Homestead Exemption, il quale nasce nelle legislazioni coloniali degli stati del sud, è stato “riesumato” per far fronte alla grande depressione, ed è tuttora in vigore. Le disposizioni italiane, al pari di quelle statunitensi, perseguono quindi il medesimo scopo, ovvero la volontà di non privare della prima casa il cittadino/contribuente in difficoltà.

Dal punto di vista processuale, l’agente della riscossione non può dare impulso alla procedura esecutiva in qualità di creditore procedente, potendo però intervenire in un procedimento incardinato da altri creditori. Ci si chiede quale sia l’impatto di tale disciplina qualora l’agente della riscossione intervenuto, rimanga l’unico creditore potenzialmente interessato all’espropriazione all’esito delle vicende di volta in volta realizzabili all’interno della procedura esecutiva.

Secondo il parere di chi scrive, l’espressione “non dà corso all’espropriazione” utilizzata dal legislatore all’art. 52 del D.L. 21.6.2013 n. 69 non dovrebbe intendersi limitatamente alla sola possibilità dell’agente della riscossione di dare impulso all’esecuzione. Tale considerazione emerge in prima battuta dalla risoluzione parlamentare summenzionata. Inoltre è la stessa giurisprudenza di merito ad operare in questa direzione. Il Tribunale di Tivoli infatti, si è pronunciato su un’opposizione depositata dall’esecutato a fronte del provvedimento di aggiudicazione del bene staggito. In particolare, la vicenda in questione riguardava la prosecuzione delle operazioni di vendita, e la conseguente vendita dell’immobile oggetto di esecuzione,  successivamente alla rinuncia del creditore procedente. Inizialmente, il G.E. a seguito della rinuncia del procedente, aveva disposto il proseguimento delle operazioni di vendita in virtù della presenza dei Equitalia quale creditore intervenuto.  Tuttavia in sede di opposizione, l’esecutato ha fatto valere l’impossibilità per l’agente della riscossione di proseguire l’esecuzione dopo la rinuncia del creditore procedente, trattandosi di pignoramento avente ad oggetto l’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione e risultando il credito azionato inferiore al limite di € 120.000,00 di cui all’art. 76 del DPR 602/73. Con provvedimento del 18.05.2017 il Tribunale di Tivoli – in ragione della misura del credito, della natura del bene, e del venir meno del creditore procedente – ha ritenuto che si potesse escludere la legittimazione di Equitalia a sostenere la prosecuzione della procedura autonomamente. Quanto sopra ha determinato l’illegittimità dell’aggiudicazione avvenuta quando ormai si erano realizzati i presupposti per l’estinzione della procedura, con l’accoglimento dell’opposizione e la conseguente emissione del provvedimento di estinzione.

Per di più, il Tribunale di Roma ha ritenuto che la sfera di influenza dell’art. 76 del D.P.R 29.09.1973 n. 602 possa estendersi anche ai meccanismi di cui all’art. 624-bis c.p.c. in tema di sospensione della procedura esecutiva. A tal riguardo, il creditore procedente, a fronte di un accordo transattivo avente ad oggetto un piano di rientro concordato con il debitore, ha depositato una prima istanza al fine di permettere al medesimo procedente ed al debitore di estinguere l’obbligazione per la quale si è agito in executivis, avvalendosi dello strumento processuale previsto dall’art. 624-bis c.p.c.. La suddetta istanza non è stata accolta dal Giudice dell’Esecuzione a causa della presenza dell’agente della riscossione in qualità di creditore intervenuto. Il creditore procedente, in considerazione delle modifiche introdotte dall’art. 52 D.L. 21.6.2013 n. 69, ha quindi depositato una seconda istanza ex art 624-bis c.p.c., osservando che la sospensione richiesta possa essere funzionale sia ad un più agevole conseguimento del credito in favore creditore procedente, e sia con riguardo alle esigenze di vita del debitore che potrebbe adempiere la propria obbligazione senza la minaccia di un’asta imminente avente ad oggetto la propria abitazione. Il G.E. pertanto, con ordinanza del 21.6.2017 ha sospeso la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 625 c.p.c..

In definitiva si può affermare che, in presenza dei presupposti dettati dalla legge, le limitazioni all’azione esecutiva dell’agente della riscossione non possono essere circoscritte esclusivamente alla fase di impulso dell’esecuzione immobiliare.


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