I limiti dell’eccesso colposo della legittima difesa dopo la novella della legge n. 39/2019

I limiti dell’eccesso colposo della legittima difesa dopo la novella della legge n. 39/2019

Con la sentenza n 49883 del 16 dicembre 2019 la Suprema Corte è intervenuta sulla disposizione di cui all’articolo 55 c.p. Si tratta della norma di chiusura del sistema concernente le cause di esclusione di non punibilità. In particolare, oggetto del pronunciamento in esame è la norma che disciplina l’eccesso colposo; esso opera in tutte le ipotesi di cause di non punibilità che il codice si occupa di disciplinare negli articoli precedenti. Si tratta, come scritto, di una norma di chiusura tendente a disciplinare i casi in cui la causa di esclusione della non punibilità abbia “travalicato” i suoi limiti.

Le ipotesi di esclusione di non punibilità riguardano; lo stato di necessità, l’adempimento del dovere e la legittima difesa. Proprio con riguardo all’eccesso colposo di legittima difesa è intervenuta la Terza sezione della S.C: il giudice di legittimità è stato chiamato a precisare quali siano i confini di operatività della norma.

La Suprema Corte esclude che la condotta dell’imputato, come correttemente già ritenuto nei precedenti giudizi di merito, integri l’ipotesi di legittima difesa, sia essa reale che putativa. Proprio sulla legittima difesa, il giudice di legittimità si sofferma ad evidenziare come le modifiche operate alla scriminate non abbiano inciso sulla sostanza della norma che opera in presenza dei presupposti e limiti già noti. Esclusa la causa di cui all’art 52 c.p, la difesa dell’imputato ritiene per lo più inquadrabile la condotta dell’assistito nell’art 55 c.p: ritenendo che il proprio assistito si sia trovato in un momento di grande turbamento tale da legittimare lo stesso imputato ad agire per difendersi, seppure poi l’azione difensiva abbia travalicato i contorni della legittima difesa producendo un’ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa.

Tale ricostruzione è però stata smentita nel giudizio di merito del grado di appello ove invece si è ritenuto che, nella vicenda, non vi fosse spazio per l’applicazione dell’art 55 c.p comma 2.

In particolare la S.C ritiene che: “la causa di non punibilità prevista dall’art. 55, secondo comma, cod. pen., come integrato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, non è configurabile quando l’azione difensiva illecita, ascritta a titolo di eccesso colposo, non sia determinata dall’intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità, ma sia esclusivamente riferibile alla difesa dei beni propri o altrui, senza che sia ipotizzabile il pericolo di aggressione personale contemplato dall’art. 52, secondo comma, lett. b), cod. pen“.


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