I rapporti tra gli artt. 295, 337 comma 2 e 297 c.p.c.: le Sezioni Unite pronte ad un revirement?

I rapporti tra gli artt. 295, 337 comma 2 e 297 c.p.c.: le Sezioni Unite pronte ad un revirement?

Sommario: 1. Rilievi introduttivi – 2. Vicenda processuale – 3. L’istanza di riassunzione: il richiamo alla sentenza SS.UU. 19 giugno 2012, n. 10027 ed alla relativa lettura innovativa degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c. – 3.1. L’art. 282 c.p.c. e l’efficacia extra litem della sentenza non ancora passata in giudicato – 3.2. Le critiche in dottrina all’iter argomentativo delle Sezioni Unite – 4. Conclusioni

 

Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 gennaio 2021, 362

“Considerata la permanenza della lettura dell’articolo 297 c.p.c. da parte delle sezioni semplici come statuente un obbligo (e, quindi, non un potere dispositivo delle parti, né una discrezionalità del giudice) di attesa del giudicato in caso di sospensione necessaria, questo collegio ritiene che nell’interpretazione della endiadi composta dagli articoli 295 e 297 c.p.c. sussista quantomeno una questione massima di particolare importanza, che giustifichi, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., la rimessione al Primo Presidente di questa Suprema Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.”

 

1. Rilievi introduttivi

In seguito all’emissione dell’ordinanza in epigrafe, vi è la possibilità che il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione chiami, ex art. 374, comma 2, c.p.c., le Sezioni Unite a pronunciarsi sull’interpretazione dell’endiadi composta dagli artt. 295 e 297 c.p.c., disciplinanti rispettivamente la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità e la riassunzione del processo precedentemente sospeso.

Si tratta di una questione ampiamente dibattuta già dalla fine degli anni Ottanta, impegnando non solo la giurisprudenza, ma anche la dottrina nella ricerca di un’interpretazione degli articoli de quibus in linea col principio della ragionevole durata del processo – ormai costituzionalizzato all’interno dell’art. 111 Cost.[1] – e con quello dell’effettività della tutela giurisdizionale[2].

2. Vicenda processuale

Prima di passare all’analisi delle varie interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali, occorre volgere lo sguardo alla vicenda processuale alla base dell’ordinanza in epigrafe.

Il 12 novembre 2019 il Tribunale di Ancona rigettava l’istanza, proposta da F.L., di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio (dipendente) precedentemente sospeso, ritenendo che la causa di cessazione della pregiudizialità, che aveva portato alla sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., non si fosse ancora verificata.

Secondo il tribunale anconitano, in effetti, tale cessazione si può considerare verificata solo qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della decisione relativa alla causa pregiudiziale, che, peraltro, “deve riguardare tutte le parti coinvolte” nel processo sospeso.

Privo di attinenza, pertanto, è stato considerato il richiamo dell’istante F. L. all’articolo 337, comma 2, c.p.c., disciplinante la sospensione discrezionale del processo, essendo intervenuta la decisione relativa ai giudizi de quibus nelle more della sospensione e non prima che quest’ultima venisse disposta.

Contro tale provvedimento di rigetto è stato proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. da F.L., la quale ha esposto l’intera vicenda processuale alla Suprema Corte.

Con l’ordinanza n. 362 del 13 gennaio 2021, la Sesta Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa al rapporto tra la sospensione necessaria e la sospensione facoltativa ed in particolare sottopone il seguente quesito: qualora sia sopravvenuta nella causa pregiudicante una sentenza non ancora passata in giudicato, può la sospensione necessaria venir meno per dar luogo ad una sospensione facoltativa?

3. L’istanza di riassunzione: il richiamo alla sentenza SS.UU. 19 giugno 2012, n. 10027 ed alla relativa lettura innovativa degli artt. 295, 297 e 337, comma 2, c.p.c.

Il Tribunale anconitano ha optato per il rigetto dell’istanza di prosecuzione, ritenendo che la situazione pregiudiziale sottesa all’adozione del provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. sia permanente sino al raggiungimento del giudicato sulla controversia pregiudicante e che l’articolo 337, comma 2 c.p.c. debba essere applicato solo nei casi in cui vi sia una sentenza non passata in giudicato già prima del provvedimento di sospensione.

Per il Tribunale, in effetti, la “definizione” di cui all’art. 295 c.p.c. deve essere intesa quale “giudicato”, anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 297 c.p.c., il quale prevede che la riassunzione del processo sospeso debba avvenire entro 3 mesi «dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia[3]».

Ad avviso della ricorrente, la sopravvenuta sentenza – ancorché non passata in giudicato – sul rapporto pregiudiziale ha fatto venir meno i presupposti per l’operatività della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., legittimando, pertanto, l’istanza di riassunzione da lei stessa proposta ed il suo accoglimento, salva, in ogni caso, la possibilità per il giudice di disporre eventualmente una sospensione discrezionale ex art. 337, co. 2 c.p.c..

Orbene, è chiaro che la lettura interpretativa offerta dalla ricorrente richiami la sentenza del 19 giugno 2012, n. 10027 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione.

Con la suddetta pronuncia, le Sezioni Unite prendevano le distanze da alcuni antecedenti orientamenti giurisprudenziali[4], i quali avevano cercato di fornire un’interpretazione degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c. tale da restringere al massimo il loro ambito di applicazione, tenendo in considerazione il fatto che la sospensione costituisca sempre un “diniego di giustizia, sia pure temporaneo[5]e che, perciò, sia necessario, proprio al fine di tutelare gli interessi ed i diritti delle parti in causa, limitare i casi in cui essa possa essere disposta.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che sono due i presupposti in base ai quali poter disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c.:

– la sussistenza di un rapporto di dipendenza in senso tecnico tra due giudizi, pendenti dinanzi a giudici diversi;

– uno stato di incertezza in ordine al giudizio pregiudiziale[6].

La Suprema Corte ha individuato, in effetti, come scopo della sospensione de quo quello di decidere le controversie nello stesso modo, facendo sì che non gravi sul sistema giudiziario una duplicazione dell’attività processuale di cognizione.

Qualora la causa pregiudiziale sia stata decisa, benché con sentenza di primo grado non definitiva (rectius: non passata in giudicato), viene certamente meno uno dei due presupposti per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c..

In tal caso, perciò, il giudice dovrà decidere se conformarsi alla sentenza intervenuta sulla lite pregiudiziale oppure disporre discrezionalmente la sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa che il provvedimento passi in giudicato.

Il giudice, pertanto, si trova davanti ad un bivio, non potendo, in nessun caso, non disporre l’arresto del processo e pronunciarsi sulla lite pregiudicata sulla base di una valutazione del rapporto pregiudiziale che sia diversa da quella contenuta nella sentenza emessa nell’altro giudizio, ancorché essa non sia definitiva[7].

In relazione alla durata della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., la Suprema Corte ha ritenuto che essa non debba permanere sino al passaggio in giudicato della sentenza relativa al rapporto pregiudiziale, in quanto, in primis, nell’articolo de quo non vi sarebbe alcun riferimento relativo al termine di durata dell’arresto ed, in secundis, l’art. 297 c.p.c. indicherebbe il passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudiziale non come momento finale di permanenza della sospensione, ma come giorno a partire dal quale iniziano a decorrere i tre mesi[8] entro i quali chiedere la riassunzione del processo, pena la sua estinzione ex art. 307 c.p.c..

Sulla base di tale assunto, qualora venga emessa la decisione di primo grado sulla causa pregiudiziale, il giudizio arrestato può essere riassunto[9] dalla parte che vi abbia interesse, nonostante la decisione non sia ancora passata in giudicato.

La sospensione potrà essere nuovamente disposta, ma sarà una sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c..

3.1. L’art. 282 c.p.c. e l’efficacia extra litem della sentenza non ancora passata in giudicato

Le Sezioni Unite hanno affermato di aver basato la lettura interpretativa anzi esposta sulle più recenti riforme del Codice di rito civile ed, in particolar modo, sull’art. 282 c.p.c.[10], il quale attualmente prevede l’immediata ed automatica provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.

Secondo la Suprema Corte, riconoscendo la provvisoria esecutività tra le parti alla sentenza di primo grado, il legislatore ha determinato una cesura tra la posizione delle parti in controversia tra loro nel giudizio di primo grado e la posizione in cui vengono poste dal provvedimento di primo grado[11].

Dunque, allorché sia intervenuta una sentenza di primo grado, benché ancora impugnabile o anche impugnata, e finché non sia eventualmente sostituita da una pronuncia resa in sede di gravame, essa costituisce il regolamento del conflitto di interessi tra le parti e rappresenta un “vincolo” per il giudice della causa dipendente[12].

Le Sezioni Unite, inoltre, menzionano Cass. Sez. un., ord. 26 luglio 2004, n. 14060, nella cui motivazione si afferma che l’autorità, alla quale l’art. 337, comma 2, c.p.c. si riferisce, sia quella di qualsiasi sentenza, soggetta anche ai mezzi di impugnazione ordinari, in quanto, ancor prima ancora del passaggio in giudicato, qualsiasi pronuncia giurisdizionale è dotata di propria autorità ed esplica un’efficacia di accertamento al di fuori del processo.

È facile individuare nelle argomentazioni delle Sezioni Unite gli insegnamenti di Enrico Tullio Liebman[13], secondo cui ogni sentenza è munita di un’efficacia extraprocessuale vincolante ogni giudice, ancorché essa sia ancora impugnabile o qualora sia già stata impugnata.

Per l’illustre Autore, in effetti, l’unico elemento che distinguerebbe le sentenze “efficaci” di primo e secondo grado rispetto alle sentenze passate in giudicato sarebbe il requisito della stabilità: l’efficacia delle prime, infatti, può venire meno, in seguito ad un eventuale annullamento o ad una riforma di esse, ma, in ogni caso, il fatto che essa possa venir meno è sintomatico della sua sussistenza sin dalla pubblicazione delle sentenze[14].

Ispirandosi agli insegnamenti di Liebman, la Corte di Cassazione è giunta ad affermare che la sentenza, quale atto di diritto pubblico, sia dotata di un’efficacia extra litem a prescindere dal suo passaggio in giudicato[15].

Peraltro, ad avviso della Suprema Corte, tale efficacia sarebbe il risultato di una lettura costituzionalmente orientata, basata sui principi della ragionevole durata del processo e dell’economia processuale in tema di sospensione del processo: difatti, mentre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. farebbe prevalere il valore del coordinamento dei giudicati su quello della celerità del processo, la sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. consentirebbe al giudice di «calibrare» la soluzione da adottare, comparando la “giustizia” del provvedimento di primo grado e la fondatezza del gravame contro di esso proposto[16].

3.2. Le critiche in dottrina all’iter argomentativo delle Sezioni Unite

La soluzione interpretativa proposta dalle Sezioni Unite di certo non ha soddisfatto quella parte della dottrina, che, già da quando la vicenda era al vaglio della Suprema Corte, si era auspicata che quest’ultima facesse chiarezza sul coordinamento degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c., privilegiando una loro lettura restrittiva, che limitasse l’applicazione della sospensione necessaria ai casi in cui l’accertamento con autorità di giudicato della questione pregiudiziale sia richiesto dalla legge[17].

Nel condannare la Cassazione per aver costruito «una casa senza fondamenta[18]», è stato evidenziato come non siano stati approfonditi due aspetti fondamentali dell’art. 295 c.p.c., ossia il suo ambito di applicazione e la durata della sospensione da esso contemplata.

In relazione al primo aspetto, in effetti, si è rilevato come sia stato indicato semplicemente e “frettolosamente” come presupposto dell’articolo in questione la sussistenza di un nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra le situazioni sostanziali oggetto dei due processi pendenti dinanzi a giudici diversi.

Si è così andati in controtendenza con tutte quelle pronunce[19] in cui si legge che, oltre alla sussistenza del rapporto di pregiudizialità – dipendenza in senso tecnico – sostanziale, sia anche richiesto, dalla legge o da una delle parti, che la questione sia definita con efficacia di giudicato[20].

In secondo luogo, non sono state individuate le ipotesi in cui l’arresto, una volta disposto, debba permanere sino al passaggio in giudicato della sentenza sul rapporto pregiudiziale, ma si è fatto un generale riferimento a casi in cui «la sospensione del giudizio sulla causa pregiudiziale sia imposta da una disposizione specifica[21]».

Stando all’interpretazione delle Sezioni Unite, per l’appunto, vi sarebbero delle fattispecie “eccezionali”, indicate espressamente dalla legge, per cui interverrebbe una regolamentazione «speciale», che prevede una durata della sospensione necessaria fino alla formazione del giudicato sulla sentenza relativa alla causa pregiudiziale[22].

Giustamente è stato replicato che queste ipotesi “speciali” non sono nient’altro che le uniche ipotesi in cui devono operare gli artt. 295 e 297 c.p.c., ossia le vicende di cui all’art. 124 c.c. e tutte le questioni pregiudiziali riguardanti lo stato e la capacità delle persone[23].

Non è stata condivisa in dottrina nemmeno la lettura totalmente innovativa dell’art. 297 c.p.c. offerta dalla Suprema Corte.

Ritenendo, in effetti, che l’articolo de quo non indichi il passaggio in giudicato come momento in cui debba cessare l’arresto, ma semplicemente come dies a quo per la decorrenza del termine di riassunzione del processo, pena l’estinzione dello stesso, la durata della sospensione ed il rispetto del principio della ragionevole durata del processo sarebbero rimessi totalmente alle parti: esse, dopo la pronuncia della sentenza sulla causa pregiudiziale, potrebbero decidere se procedere alla riassunzione direttamente o dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa.

È stato correttamente evidenziato, però, che vi sarebbe così una grande contraddizione tra la previsione di una sospensione obbligatoria e la «variabilità della sua causa di cessazione» ed una «oscillazione tra due poli assai distanti tra loro[24]», ossia tra la sentenza di primo grado, quale primo termine utile per la riassunzione, e la sentenza passata in giudicato, quale limite estremo.

Le argomentazioni delle Sezioni Unite sull’art. 337, comma 2, c.p.c. appaiono altrettanto limitate e scarne e si è evidenziato come la Suprema Corte sembri aver del tutto ignorato il dibattito che si è sviluppato, soprattutto dagli anni Ottanta in poi, circa l’ambito di applicazione dell’art. 295 c.p.c. ed il suo coordinamento con l’art. 337, comma 2, c.p.c..

Bisogna, difatti, ricordare che l’art. 337, comma 2, c.p.c. è il risultato della fusione degli artt. 504 e 515 del Codice di rito civile del 1865[25] e che, pertanto, ritenere che l’“autorità” di cui si legge nell’articolo in questione sia diversa dall’autorità di cosa giudicata va a collidere con le “origini storiche” dell’articolo stesso[26].

Secondo questa interpretazione, dunque, la sentenza ancora soggetta ad impugnazione non può vincolare il giudice dinanzi al quale essa viene invocata; tutt’al più, sulla base della sua efficacia di fatto, il giudice potrà tenerne conto alla stregua di un mezzo di prova.

Pertanto, bisogna ritenere che l’autorità di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c. sia l’autorità di cosa giudicata.

Inoltre, è stato posto in luce che, per ritenere che la sentenza sia dotata dell’autorità di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c., sia necessario non solo fare riferimento alla provvisoria esecutività della stessa, ma anche sostenere che essa[27], ancorché non definitiva, sia in grado di produrre anche effetti dichiarativi e costitutivi. A tal fine, infatti, la sentenza deve essere imperativa e l’accertamento in essa contenuto deve costituire la regola di condotta inter partes per quanto riguarda il rapporto giuridico controverso. Solo qualora l’accertamento sia immediatamente efficace rispetto a quest’ultimo rapporto, esso potrà essere vincolante anche per i rapporti dipendenti. Qualora, invece, si consideri che l’accertamento non abbia efficacia fintantoché la sentenza non sia passata in giudicato, allora, esso non può vincolare nessun altro rapporto e processo, anche se da esso dipendenti.

La più recente giurisprudenza di Cassazione, tuttavia, ha costantemente sostenuto che gli effetti di condanna ed esecutivi si producano con la sentenza di primo grado, ma quelli dichiarativi e costitutivi siano strettamente collegati al passaggio in giudicato della sentenza[28]. Pertanto, si è ritenuto che la Corte avrebbe dovuto superare esplicitamente i suoi vecchi orientamenti per dare delle solide fondamenta ai principi innovativi da essa annunciati, i quali ora risultano essere dei semplici castelli di sabbia[29], capaci di essere spazzati via perché costruiti troppo vicini al mare.

4. Conclusioni

Dunque, nonostante ormai da anni la Cassazione sia ferma nel seguire la linea interpretativa delineata nella sentenza SS. UU. 10027/2012, non si può che auspicare che le Sezioni Unite si pronuncino nuovamente sulla questione, dando il giusto rilievo alle teorie restrittive[30] e tenendo nella dovuta considerazione anche le critiche mosse in dottrina alle interpretazioni innovative non solo dell’endiadi composta degli artt. 295 e 297 c.p.c., ma anche dell’art. 337, comma 2 c.p.c..

In conclusione, bisogna pur sempre considerare che per garantire un’effettiva tutela giurisdizionale ed una ragionevole durata del processo[31] si dovrebbe cercare di limitare l’ambito di applicazione dell’art. 295 c.p.c..

 

 

 

 

 


[1] La legge costituzionale del 23 novembre 1999 n. 2 ha novellato il testo dell’art. 111 Cost., che attualmente al 2° comma sancisce che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».
[2] TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, 2° comma, c.p.c., in Giusto proc. civ., 2015, 633.
[3] L’art. 297, comma 1, c.p.c. dispone che: «Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all’art. 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’art. 295 c.p.c.».
[4] Cfr. Cass. 2 ottobre 1998, n. 9787; Cass. 22 novembre 2006, n. 24859; Cass. 2 agosto 2007, n. 16995; Cass. 19 gennaio 2010, n. 813, con commento di DEL ROSSO, in Giusto processo civile, 2011, 193 ss; Cass. 15 maggio 2019, n. 12999. V., sul punto, anche TRISORIO LIUZZI, loc. ult. cit..
[5] Così SATTA, Diritto processuale civile, ed. a cura di PUNZI, Padova, 1981, 389-390; ID., Commentario al codice di procedura civile, II, Milano, 1960, 389.
[6] Ossia non deve esservi intervenuta alcuna decisione ed i fatti sui quali esso si fonda devono essere ancora controversi e non accertati.
[7] MENCHINI, Le Sezioni Unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince, in Riv. dir. proc., 2013, 690 ss; POLINARI, Le Sezioni Unite tornano sull’art. 337, cpv., c.p.c. e riaffermano l’efficacia dichiarativa della sentenza impugnabile. Spunti per una lettura sistematica, in Giurisprudenza italiana, 2013, 615 ss.
[8] Come novellato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile». Precedentemente il termine era di sei mesi.
[9] Prima di procedere alla riassunzione, però, le parti potrebbero anche attendere il passaggio in giudicato della sentenza sul rapporto pregiudiziale, ma non dovranno, in nessun caso, superare i tre mesi previsti dall’art. 297 c.p.c., al fine di evitare che il giudizio venga estinto per la loro inattività.
[10] L’art. 282 c.p.c., rubricato «Esecuzione provvisoria», dispone che: «La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti». L’articolo è stato modificato dall’art. 33 della L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dal 1 gennaio 1993, con lo scopo di valorizzare il giudizio di primo grado e disincentivare l’utilizzo dell’impugnazione per meri fini dilatori da parte del soccombente.
[11] V. COREA, Verso la provvisoria “efficacia” della sentenza non passata in giudicato?, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2014, 489;
[12] MENCHINI, op. ult. cit., 692-693; TRISORIO LIUZZI, op. ult. cit., 645.
[13] LIEBMAN, Efficacia ed autorità della sentenza ed altri scritti sulla cosa giudicata, rist., Milano, 1962, 25 ss; ID., Sulla sospensione propria ed “impopria” del processo civile, in Riv. dir. proc., 1958, 159 ss.
[14] V. D’ALESSANDRO, Le Sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra gli artt. 295 e 337 c.p.c.: Much Ado About Nothing?, in Giurisprudenza italiana, 2012, 2602.
[15] Prima del passaggio in giudicato, la sentenza produce indubbiamente effetti per le parti ed il giudice del processo in cui essa è stata emessa: quest’ultimo, infatti, non può modificarla o revocarla e deve tenerne conto per gli ulteriori provvedimenti da adottare per giungere al termine del giudizio. Inoltre, in dottrina, si è evidenziato come non costituisca un elemento di novità il fatto che la posizione delle parti sia diversa in seguito alla pronuncia di primo grado, semplicemente perché tale pronuncia subentra alla norma generale ed astratta disciplinante la fattispecie controversa e contiene una sua nuova regolamentazione particolare e concreta, che vincola le parti ed il giudice del processo stesso, pur non potendo «assurgere a lex specialis del caso concreto anche di fronte ai terzi». V. sul punto, TRINCHI, Sugli effetti delle decisioni non ancora passate in giudicato, in Riv. dir. proc., 2014, 703 ss.
[16] Così, MENCHINI, op. ult. cit., 693. Nello stesso senso, TRINCHI, op. ult. cit., 706-707.
[17] V. TRISORIO LIUZZI, I rapporti tra le sospensioni per pregiudizialità ex art. 295 e art 337, 2° comma, c.p.c. al vaglio delle Sezioni Unite, in Foro it., 2012, 774-775.
[18] MENCHINI, op. ult. cit., 698.
[19] V.  nota n. 4
[20] Altrimenti la questione può essere risolta incidenter tantum dal giudice della causa pregiudicata.
[21] V. punto 7 della motivazione della sentenza SS.UU. 10027/2012.
[22] Mentre, in generale, la durata della sospensione sarebbe rimessa alla discrezionalità delle parti.
[23] MENCHINI, op. ult. cit., 702-703.
[24] Così, MENCHINI, op. ult. cit., 699 ss.
[25] Disciplinanti rispettivamente la sospensione per impugnazione per revocazione o per opposizione di terzo di una sentenza pronunciata in altro giudizio e prodotta in causa.
Per un’analisi approfondita delle singole ipotesi sospensive codicistiche del 1865, v. TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile di cognizione, Bari, 1987, 14 ss.
[26] Così TRISORIO LIUZZI, Le sezioni unite e la sospensione del processo civile per pregiudizialità, cit., 950; ID., La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, 2° comma, c.p.c., cit., 655; V., altresì, PROTO PISANI, Ancora sulla sospensione c.d. necessaria dei processi civili per pregiudizialità, in Foro it., 2014, I, 950 ss; ZUFFI, Le Sezioni Unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata, in Corriere giuridico, 2012, 13327.
[27] Come, appunto, le Sezioni Unite fanno al punto 8 della motivazione.
[28] TRINCHI, op. ult. cit., 707.
[29] V. MENCHINI, op. ult. cit., 698; TRINCHI, op. ult. cit., 710 ss.
[30] V. CIPRIANI, Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità, in Riv. dir. proc., 1984, 292 ss; ID., Sospensione del processo (dir. proc. civ.), voce dell’Enc. giur., XXX, Roma, 1993, 1 ss; TRISORIO LIUZZI, La sospensione del processo civile per pregiudizialità: gli artt. 295 e 337, 2° comma, c.p.c., cit., 633 ss. V. sulle teorie restrittive, anche, BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Bari, rist. 2018, 271 ss; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, VI ed., Napoli, 2014, 339.
[31] V. GIORGETTI, La durata ragionevole del processo civile in Italia, in www.giustiziabrescia.it, 4 aprile 2014.

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