I reati di false comunicazioni sociali: dalla riforma n. 61/02 alle Sezioni Unite n. 22474/16

I reati di false comunicazioni sociali: dalla riforma n. 61/02 alle Sezioni Unite n. 22474/16

Il falso in bilancio e la sua evoluzione legislativa.

I reati di false comunicazioni sociali sono stati, nel corso degli ultimi decenni, oggetto di due modifiche legislative fondamentali – quella apportata dal d.lgs n.61/02 e la più recente, disposta dalla L. n. 69/15 – le quali hanno spinto la Corte di legittimità alla proliferazione di opposti orientamenti giurisprudenziali, specialmente in tema di efficacia successoria e di rilevanza penale, risolti dalle recenti Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione Penale, n. 22474/16.

Più specificamente, si tratta di quei reati societari che, attualmente disciplinati dagli artt. 2621 e 2622 c.c., prevedono –  in generale –  la punibilità di coloro che, preposti alla redazione dei documenti contabili o del bilancio societario, al fine di ottenere un ingiusto profitto, espongono fatti non veritieri oppure omettono fatti di cui ne è imposta, a norma di legge, la comunicazione sociale.

La Riforma n. 61/02.

Giova preliminarmente dare atto degli interventi legislativi operati con il d.lgs 61/2002. La suddetta riformulò l’art. 2621 c.c. e introdusse la nuova condotta criminosa ex art. 2622 c.c. : il legislatore, difatti, conservò gli stessi elementi costituitivi del vecchio reato (fatto costituito da falsa rappresentazione di documenti della situazione patrimoniale finanziaria della società), ma inserì, come elemento specializzante, il superamento di particolari soglie di tolleranza. Peraltro distinse significativamente l’art. 2621 c.c. dall’art. 2622 c.c. : all’art. 2621 c.c. fu riconosciuta natura contravvenzionale e  all’art. 2622 c.c., natura di delitto.

I fatti sanzionabili furono arricchiti, rispetto alla precedente formulazione del’ 42,  della nozione di materialità e dell’inciso fondamentale “ancorchè oggetto di valutazione”.

L’elemento soggettivo fu individuato nel dolo intenzionale specifico “di agire illecitamente per ingannare soggetti destinatari di tali comunicazioni”  e le condotte criminose furono contraddistinte da azioni e omissioni.

Le due fattispecie si posero, quindi, in rapporti di specialità per specificazione, derivante dall’introduzione dei limiti quantitativi di rilevanza penale, in relazione all’entità dei dati economici falsamente rappresentati.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 25887/03, alla luce di un’appurata successione retroattiva delle leggi penali nel tempo,  sostennero che, per l’effetto della introduzione delle soglie di tolleranza, tutto ciò che rientrava nella nuova fattispecie ex art. 2621 c.c. era punibile secondo la vecchia formulazione del reato de quo, posto che quest’ultima considerava reato qualsiasi alterazione, anche minima, di falsità. Invece, non tutte le falsità commesse sotto il vigore della vecchia normativa continuarono ad essere punite a seguito dell’introduzione della nuova norma.

Alla luce di tali argomentazioni, le Sezioni Unite sostennero che, se il fatto concreto commesso sotto la vigenza della vecchia disciplina continuava ad essere reato anche secondo la nuova fattispecie di reato, si era al cospetto di un fenomeno di limitata continuità normativa, con applicazione del co 4 dell’art. 2 c.p. (abrogatio sine abolitione); contrariamente, se il fatto commesso non era previsto più previsto come reato dalla nuova disciplina, si parlava di abolitio ex art. 2 co 2 c.p. . Tale situazione andava verificata secondo il criterio della coincidenza strutturale tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza fare ricorso ai criteri valutativi del bene tutelato o alle modalità dell’offesa.

Posto che la nuova formulazione di norme comprendesse tutte le ipotesi previste dalla vecchia incriminazione, ma che lo stesso non valesse nel caso contrario, le Sezioni Unite si pronunciarono, a distanza di un anno dalla riforma, ravvisando un’ipotesi di abolitio criminis ex art. 2 co 2 cp. . La diversa formulazione di abrogatio sine abolitione sarebbe incorsa, qualora la nuova formulazione avesse contenuto anche le ipotesi precedentemente disposte.

La recente revisione legislativa n. 69/15.

Per ciò che concerne la L. n.69/15, essa interviene sancendo una distinzione sostanziale tra le condotte ex artt. 2621 e 2622 c.c.: viene chiarito il riconoscimento – per entrambe – della natura delittuosa; viene distinto il quantum sanzionatorio delle suddette fattispecie, specificando che il trattamento sarà differente a seconda che la condotta criminosa sia posta in essere dalla società non quotata, ravvisabile nell’ipotesi ex art. 2621 c.c. o dalla società quotata, ravvisabile nel caso dell’art. 2622 c.c. . Peraltro l’elemento soggettivo viene individuato non più nel dolo intenzionale specifico, ma nel dolo generico, previa eliminazione dell’azione ingannatrice nei confronti dei soggetti destinatari delle comunicazioni.

Vengono inoltre inserite due nuove norme, l’art. 2621 bis c.c., che punisce più lievemente determinati fatti e l’art. 2621 ter c.c., che prevede una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’eliminazione delle soglie di punibilità comporta poi il riconoscimento per il giudice di un maggior livello di discrezionalità, nel predisporre il relativo trattamento sanzionatorio.

Per ciò che concerne le condotte attive e omissive, gli artt. 2621 e 2622 c.c. previgenti sanzionavano la condotta attiva, relativa all’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni e la condotta omissiva, relativa a determinate informazioni. La novella del 2015 ha differenziato le condotte rispetto a quelle previgenti e ha posto un discrimen sostanziale tra le odierne.

La nuova condotta omissiva consiste nella mancata predisposizione di fatti materiali rilevanti, che vale tanto per l’art. 2621 c.c. quanto per l’art. 2622 c.c. ; la condotta attiva, relativa all’esecuzione materiale di fatti non rispondenti al vero, ha perso la dicitura “ancorchè oggetto di valutazioni”.  Ma vi è di più: la condotta attiva posta in essere dagli appartenenti alle società non quotate ex art. 2621 c.c. è connotata dal carattere di rilevanza dei fatti. 

Alla luce di quanto precede, nulla quaestio circa i rapporti successori meramente modificativi ex art. 2 co 4 c.p.,  secondo il procedimento strutturale sancito dalla precedente pronuncia n.25887/03, tra la vecchia e la nuova formulazione dei reati di false comunicazioni sociali.

I risvolti maggiormente problematici sono invece caratterizzati dalla soppressione dell’inciso “ancorchè oggetto di valutazioni”, che ha portato la Cassazione a dover stabilire se l’eliminazione di tale dicitura abbia comportato o meno l’abolizione del reato del c.d. falso valutativo, inserito con la Riforma del 2002.

La parola alla Corte di legittimità.

Un primo orientamento (Sentenza Crespi 2015, n. 33774) ha ravvisato, nell’eliminazione della suddetta dicitura, una vera e propria abolizione del reato di falso valutativo. Tutto ciò in virtù dell’applicazione dell’art. 12 delle preleggi, che impone di considerare la portata letterale delle norme e di valutare quelle che sono le parole estrinseche contenute all’interno di una legge.

Secondo gli Ermellini non si potrebbe affermare che il falso valutativo sia implicitamente rinvenibile nella materialità e rilevanza del fatto incriminato: le parole dalle quali si desumerebbe l’illecito valutativo non esistono più all’interno delle norme.

Inoltre risulta necessario valutare i rapporti tra materialità e rilevanza, da una parte e materialità e valutazione, dall’altra. Se la materialità e la rilevanza formano la doppia faccia di una medaglia, poichè sottolineano il carattere oggettivo ed essenziale delle condotte penalmente rimproverabili, lo stesso discorso non vale per la materialità e la valutazione. Valutazione e materialità consistono in comportamenti diversi e separati, che prescindono da una visione unitaria della condotta posta in essere.

A sostegno dell’abrogazione dell’elemento valutativo, gioca un ruolo fondamentale il mantenimento dell’inciso “ancorchè oggetto di valutazioni” all’interno dell’art. 2638 c.c. . Da ciò si evincerebbe la reale e chiara volontà del legislatore di eliminare – dalla dimensione del penalmente rilenvante – il falso valutativo.

Un ulteriore orientamento (Sentenza Giovagnoli 2016 Cass. n. 890) sostiene, invece, la sussistenza del reato di falso valutativo, nonostante la soppressione dell’inciso stesso.

La Cassazione, in tale pronuncia, considera la valutazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali come fenomeni preliminari per la predisposizione del fatto materiale criminoso. Prescindere dalla condotta valutativa vorrebbe dire, secondo la Giurisprudenza più recente, escludere a monte l’intero reato di falsità nel bilancio.

La particella “ancorchè”,  che nella lingua italiana vuol dire “sebbene”, porrebbe in stretto rapporto consequenziale le valutazione e l’effettiva realizzazione dei fatti criminosi.

Ogni bilancio, relazione o comunicazione sociale presuppone l’analisi di criteri valutativi predeterminati e fedelmente accettati nella prassi societaria e consortile.

Inoltre gli Ermellini affermano una diversità fondamentale tra gli artt. 2621 e 2622 c.c. , da una parte e l’art. 2638 c.c., dall’altra : ciò dimostrerebbe la differente volontà del legislatore di lasciare invariato l’inciso “ancorchè oggetto di valutazioni” nell’ambito dell’art. 2638 c.c. .

Le Sezioni Unite intervengono per dirimere l’annosa querelle interpretativa.

Al fine di dirimere tale contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n. 22474/16),  che, a distanza di breve tempo dalla sentenza Giovagnoli, hanno aderito alle tesi della stessa, affermando la permanenza della rilevanza penale del falso valutativo, all’interno della più ampia categoria criminosa del falso in bilancio.

L’esposizione o l’omissione di fatti oggetto di valutazione saranno quindi penalmente sanzionabili qualora l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o generalmente accettati, si discosti dagli stessi, in modo concretamente idoneo da indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Così come si legge in motivazione: “sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di “valutazione”, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.


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Ilaria Chirillo

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro, diplomata presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università La Sapienza di Roma, tirocinante presso la Procura della Repubblica di Roma.

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