I tracciati sciistici non sono strade e gli sci non sono veicoli

I tracciati sciistici non sono strade e gli sci non sono veicoli

Corte di Cassazione, Sezione III,  sentenza 14 settembre 2016 – 20 ottobre 2016, n. 21254; Pres.  Chiarini, Est. Graziosi; conferma App. Firenze 12 ottobre 2013, n. 1309/2012.

Durante la stagione invernale dell’anno 2005, uno sciatore (A.R.) stava affrontando una discesa quando, senza alcun preavviso, gli si parava di fronte un’autovettura condotta da F.D.; nonostante il tentativo, non riusciva a evitare l’impatto e riportava delle lesioni.

Al fine di ottenere il risarcimento del danno, citava in giudizio gli eredi del conducente F.D. (G.D. e G.C.) innanzi al Tribunale di Pistoia.

Il giudice di prime cure statuiva una corresponsabilità nella causazione del sinistro, rigettando ogni domanda proposta nei confronti di G.M., ex proprietaria dell’auto, e del relativo istituto assicurativo, per non essere la pista una strada pubblica ai sensi della legge n. 990/1969.

In secondo grado, invece, la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento parziale dell’appello incidentale proposto da A.R., attribuiva unicamente a F.D. (condannando così gli eredi appellanti) la responsabilità del sinistro ed escludeva la fondatezza di ogni altro gravame.

In sede di legittimità, propongono ricorso gli eredi; si difendeva con controricorso A.R., nonché promuove controricorso anche la proprietaria dell’auto G.M.

Sostanzialmente, parte ricorrente adduceva che l’essere la pista di sci preclusa al transito dei mezzi meccanici, tranne quelli adibiti al servizio e alla manutenzione della pista e degli impianti, non era elemento idoneo a eliminarne il carattere di area pubblica.

Quale conseguenza, avrebbero dovuto trovare piena applicazione, in caso di sinistro, le regole dettate dall’art. 2054 c.c. e la correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, delineata dapprima dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990  e ora sostituita dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Non condividendo la tesi di parte ricorrente, la S.C., escludendo in primo luogo la possibilità di annoverare lo sci nei veicoli disciplinati dal codice della strada, precisa come sia presupposto, per l’applicazione dell’articolo 2054 c.c. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli, che il sinistro sia avvenuto in un’area stradale o ad essa equiparata.

Una pista innevata di sci sfugge dalla latitudine applicativa delle normative dianzi indicate, considerato che i tracciati non sono aperti per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal codice della strada per la circolazione.

Il principio di diritto che se ne trae è così riassunto: “presupposto dell’applicazione dell’articolo 2054 c.c. e della correlata normativa attinente alla assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione di veicoli è che il sinistro avvenga in un’area stradale o ad essa equiparata, onde in una pista innevata di sci, non essendo aperta per uso stradale bensì per l’esercizio di uno sport che non si avvale di un veicolo indicato dal Codice della strada per la circolazione, non può verificarsi un sinistro alle cui conseguenze risarcitorie sia applicabile la normativa suddetta”.

Con ulteriore motivo, il ricorrente si doglia del mancato riconoscimento, da parte della Corte di Appello di Firenze, dei profili di responsabilità dello sciatore ex art. 1227 c.c.; nella sentenza si legge testualmente: “secondo i ricorrenti erra la corte territoriale nell’affermare che a carico dei R. non è emerso alcun concreto elemento di colpa poiché “sciava regolarmente sulla pista quando essa era ancora aperta e si trovò davanti l’autoveicolo del D. proveniente in direzione opposta”; in tal modo la corte avrebbe omesso di considerare che il veicolo del D. era fermo – ciò risulterebbe dalla testimonianza du M.S. – e “non in circolazione come dalla stessa falsamente affermato”. Si tratterebbe di un fatto decisivo perché comportante la corresponsabilità del R. ex articolo 1227 c.c., “ben potendo Io stesso, come del resto fatto dal suo compagno di sciata, evitare di finire contro l’ostacolo fermo, perfettamente avvistabile ed in effetti avvistato”; altresì ne discenderebbe l’applicabilità dell’articolo 2054 c.c. poiché la giurisprudenza di legittimità include nel concetto di circolazione anche l’arresto del veicolo su area pubblica”.

La S.C. rileva come il motivo di doglianza si risolvi in una – mascherata quanto inammissibile – prospettazione di una versione alternativa degli esiti probatori, giacché la Corte territoriale aveva correttamente esaminato il profilo dell’eventuale corresponsabilità (testualmente: “per il resto si osserva che, in effetti, lungi dal denunciare un vizio di diritto e tantomeno l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, i ricorrenti prospettano, inammissibilmente, una versione alternativa degli esiti probatori“).

Il ricorso viene pertanto rigettato.

In conclusione, è inutile si dia la precedenza a destra, se ci si pone alla guida di un tracciato sciistico le regole del codice della strada non si applicano e molto probabilmente condurrà, qualora coinvolti in un sinistro, alla soccombenza processuale.


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Filippo Marco Maria Bisanti

Dottore magistrale in Giurisprudenza - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Dottore in Operatori della Sicurezza Sociale - Facoltà di Scienze Politiche - Università degli studi Cesare Alfieri di Firenze; Diplomato alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università Guglielmo Marconi di Roma; Esito positivo del tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, svolto presso la Sezione Penale del Tribunale Ordinario di Trento (dicembre 2014-giugno 2016); Cultore della materia presso la cattedra di Diritto civile dell’Università degli Studi di Trento, Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato dell’Università di Trento

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