Il Blue Whale sotto la lente della giurisprudenza di legittimità

Il Blue Whale sotto la lente della giurisprudenza di legittimità

La diffusione dei social network quali principali strumenti di comunicazione tra giovani e giovanissimi è all’origine di fenomeni quali il “Blue Whale”, un “gioco pericoloso” che mediante un count down di azioni sconsiderate conduce il protagonista al suicidio; proprio per questo è stato al centro del dibattito mediatico ed all’attenzione, per ovvie ragioni riflesse, dei giudici.

Si precisa che la maggior parte delle persone ritenga che si tratti di una leggenda metropolitana, amplificata sulla scorta di un’isteria emulativa collettiva. Ciò nonostante, “il Blue whale” è giunto nelle aule dei tribunali italiani.

Tale fenomeno è stato, infatti, di recente oggetto dell’attenzione della Suprema Corte la quale nell’esaminare una fattispecie in cui ricorreva tale fenomeno ha escluso la sussunzione del medesimo nel delitto di cui all’art. 580 c.p.

La disposizione summenzionata punisce l’istigazione al suicidio del soggetto e prevede una circostanza aggravante laddove l’istigazione sia fatta verso i minori. Tuttavia la Suprema Corte chiarisce che per la configurabilità della fattispecie occorre che l’istigazione sia “accolta” dalla vittima ovvero laddove il suicidio non avvenga è necessario che la vittima si procuri lesioni gravi o gravissime.

L’istigazione di cui al 580 c.p è diversa rispetto ad altre fattispecie previste dal legislatore ed infatti il legislatore esclude sia la rilevanza penale dell’istigazione in quanto tale; e sia dell’istigazione accolta ma dalla quale non consegue la realizzazione di alcun tipo di tentativo ed addirittura quella seguita dall’esecuzione da parte vittima del proposito suicida da cui derivano solo lesioni lieve lievissime (Cass. Pen. 57503/2017).

Pertanto si esclude l’antigiuridicità della condotta di cui all’art 580 c.p. tutte le volte in cui la persona offesa, anche a seguito di un tentativo di suicidio fallito, non abbia riportato lesioni gravi o gravissime.

Rimane, tuttavia, intoccato da tale conclusione il provvedimento impugnato di cui l’imputato aveva chiesto l’annullamento: infatti, non colgono nel segno le doglianze sulla condotta di adescamento di minorenni, ex art. 609-undecies c.p., la cui imputazione, pertanto, resta ancora suo carico.


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