Il cd. spazzacorrotti e l’impatto sul d.lgs. 231/01 inerente la responsabilità amministrativa degli enti

Il cd. spazzacorrotti e l’impatto sul d.lgs. 231/01 inerente la responsabilità amministrativa degli enti

La legge n. 3/2019, c.d. spazza corrotti, entrata in vigore il 31.01.2019, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ha introdotto importanti modifiche volte a contrastare la corruzione e, dunque, a rendere più efficace la repressione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Tale normativa ha comportato interessanti conseguenze per ciò che riguarda la responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal d.lgs. 231/01.

Le modifiche hanno interessato l’art. 25 d.lgs. 231/01 rubricato: “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati” ampliando il novero dei reati presupposto e modificando le sanzioni previste.

Nel dettaglio, è stato introdotto il reato di “traffico di influenze illecite” previsto dall’art. 346-bis c.p., il quale recita: <<Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio>>.

Tale fattispecie delittuosa può essere commessa sia da un soggetto apicale sia da un dipendente che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’Ente.

Tale distinzione riveste fondamentale importanza poiché comporta un inasprimento delle sanzioni interdittive ex d.lgs. 231/01 come di seguito si evidenzia.

Prima della riforma le sanzioni interdittive per i reati di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità nonché istigazione alla corruzione prevedevano un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a due anni, la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 25 d.lgs. 231/01 prevede un aumento di tale durata che sarà, dunque, compresa tra quattro e sette anni nel caso di reato commesso dal soggetto apicale, e tra due e quattro anni nel caso di reato commesso dal dipendente.

Se è pur vero che l’intento del legislatore è quello di perseguire con maggiore incisività la commissione dei reati contro la pubblica amministrazione inasprendo anche le sanzioni a carico degli Enti, risulta parimenti vero che introduce al comma 5-bis dell’art. 25 d.lgs. 231/01 una sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) nell’ipotesi in cui l’Ente, prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare di portare a conseguenze ulteriori il reato, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come facilmente intuibile la novità consiste nel delineare un nuovo momento sino al quale l’Ente può intervenire per attenuare le conseguenze del reato fissato <<prima della sentenza di primo grado>> in luogo del precedente <<prima della dichiarazione di apertura del dibattimento>>.

Infine, ma non da ultimo, la riforma riguarda anche i reati di corruzione tra privati, art. 2635 c.c., ed istigazione alla corruzione tra privati, art. 2635-bis c.c., i quali sono divenuti procedibili d’ufficio eliminando ogni riferimento alla querela di parte e, quindi, alla volontà punitiva del soggetto.

Alla luce di questa importante normativa, pertanto, è auspicabile che tutti gli Enti provvedano ad integrare e modificare i propri Modelli al fine di prevenire il verificarsi di tali tipologie delittuose.


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