Il condominio è tenuto a risarcire i danni patiti dal proprietario dell’autorimessa uso deposito

Il condominio è tenuto a risarcire i danni patiti dal proprietario dell’autorimessa uso deposito

Un soggetto, avendo subito ingenti infiltrazioni d’acqua derivanti da un’area di pertinenza condominiale in un garage di sua proprietà, con conseguente danneggiamento della parete e deperimento di tutto quanto si trovava depositato, ovvero mobili di antiquariato e bottiglie contenenti vini e liquori pregiati, ha convenuto in giudizio il condominio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. La controversia è stata definita con la sentenza n. 699/2021 del Tribunale di Livorno.

Le risultanze istruttorie. Nel garage erano effettivamente state riposte diverse bottiglie di vino e liquori di vecchia data e notevole valore, oltre che vari mobili che presentavano danni da imbibizione di acqua, per il consulente del giudice, “compatibili alla originaria posizione di deposito in prossimità della parete posta in prossimità della fioriera dalla quale si è originata la infiltrazione di acqua”. In particolare, la esposizione all’umidità e al bagnamento di alcune superfici avevano prodotto “rigonfiamenti delle parti in legno con scollamenti e distacchi di porzioni, alterazione dei piallacci con ondulazione, perdita di planarità, ossidazione delle parti metalliche in ferro, umidificazione delle parti di stucco delle cornici”.

La responsabilità del condominio. Risultava pacifico, perché documentato in atti e incontestato da parte convenuta, che la parete del garage dell’attore era stata interessata da infiltrazioni d’acqua, provenienti da parti condominiali, in relazione alle quali il condominio aveva deliberato la esecuzione di lavori che avevano consentito di risolvere il problema e di ripristinare la parete del locale di proprietà attrice. Il perito nominato, inoltre, aveva accertato la riconducibilità dei danni riscontrati sui mobili alla esposizione alle infiltrazioni denunciate.

Il mancato concorso di colpa dell’attore. Il condominio, nelle sue difese, aveva prospettato un concorso di colpa dell’attore che avrebbe fatto un uso improprio del box; era stata, però, rilevata la natura subdola ed occulta della infiltrazione, con difficoltà per chiunque di rendersi conto della dispersione di acqua, “trattandosi di un fenomeno intermittente, che dunque si evidenziava solo nella successiva fase di un evento meteorico dato dalla pioggia”. Il perito, inoltre, aveva sottolineato che il legno era un materiale “igroscopico e anisotropo”, con la conseguenza che la rapidità con la quale le pareti legnose si erano impregnate di acqua, con automatico ed incomprimibile danneggiamento dei mobili, impediva di ritenere l’attore corresponsabile del danneggiamento accertato, poiché “anche un’immediata asportazione dei beni avrebbe dato seguito alle imbibizioni di parte di legno, certamente minori, ma tali che sarebbero state sufficienti a fare deformare in un processo spontaneo e non comprimibile di rigonfiamento/ritiro le parti di legno massiccio o rivestite con i nobili piallacci”.

Il libero uso del garage. E’ principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il garage può anche essere utilizzato come ricovero e deposito di materiale vario da parte del condomino, purché ciò non sia vietato dal regolamento condominiale e non arrechi danno alle parti condominiali (Cassazione Civile n. 22428/11, Cassazione Civile n.14671/14). Nel caso di specie, non vi era prova, né era stata allegata dal condominio la esistenza di un divieto nel regolamento condominiale di deposito e ricovero nei garages di materiali in legno ovvero infiammabili, come vini e liquori; neppure vi era prova della conoscenza da parte attrice della prescrizione proveniente dai vigili del fuoco di astenersi dal depositare materiale infiammabile. Infine, non era emerso, per quanto tempo fosse rimasto affisso, l’avviso prodotto da parte convenuta, né vi era prova certa del fatto che l’attore fosse venuto a conoscenza della prescrizione.

Il risarcimento del danno. Alla luce delle svolte considerazioni, il condominio è stato ritenuto tenuto, quale custode, ai sensi dell’articolo 2051 Codice Civile, al risarcimento dei danni in favore dell’attore, per il ripristino delle pareti del box e del restauro dei mobili danneggiati.

Le ulteriori domande sono state respinte, tenuto conto dell’assenza di prova del dedotto danneggiamento delle bottiglie, poiché l’attore non lamentava l’esistenza di un danno ai vini e liquori in quanto tali e che l’unico ammaloramento denunciato riguardava le etichette apposte sulle bottiglie, così mancando la prova di un danno patrimoniale subito. Oltre che la prova, mancavano anche specifiche allegazioni in merito all’uso che l’attore intendeva fare di dette bottiglie, in particolare ad un uso redditizio, che fosse stato compromesso dal danneggiamento delle etichette apposte sulle bottiglie.


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