Il conducente tamponato risarcisce il terzo trasportato senza cintura di sicurezza

Il conducente tamponato risarcisce il terzo trasportato senza cintura di sicurezza

Con ordinanza n. 11095/2020 la Cassazione enuncia un particolare principio in tema di circolazione stradale e sinistri: il terzo trasportato e conducente sono entrambi responsabili per i danni riportati dal trasportato a causa di un tamponamento, qualora la stessa non indossava la cintura di sicurezza.

La ratio sottesa a tale pronuncia risiede nel fatto che, a parere della Suprema Corte, è compito del conducente accertare che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza e, pertanto, se nessuno dei due presta attenzione a tale regola, si verificherà una cooperazione nel fatto colposo.

Infatti, entrambi (conducente e passeggero) partecipano l’un l’altro alla condotta colposa estrinsecatasi, accettandone i relativi rischi.

La vicenda. All’esito di un sinistro stradale cagionato dal tamponamento da parte di una vettura, la trasportata dell’auto tamponata subiva lesioni. La donna agiva, quindi, in giudizio chiedendo i danni in qualità di terza trasportata, come previsto dall’art. 141 del dlgs n. 209/2005 “Codice delle Assicurazioni”. Il Giudice di Pace adito dapprima e il Tribunale con funzione di giudice dell’appello, poi, respingevano il gravame.

Soccombente in entrambi i gradi di giudizio la donna decideva allora di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando i seguenti motivi di diritto: a) con il primo motivo la ricorrente lamentava che il Giudice, seguendo la Ctu espletata, avesse di fatto erroneamente ritenuto la stessa esclusiva responsabile dei danni riportati per non aver allacciato le cinture di sicurezza. A parere della ricorrente, tuttavia, la responsabilità graverebbe altresì sulla conducente dell’auto in considerazione del fatto che lo stesso avesse accettato il trasporto della donna in condizioni di scarsissima sicurezza; b) con il secondo si doleva del fatto che il giudice avesse considerato la Ctu come unica fonte di prova del sinistro, poiché la regola prevede che il terzo trasportato che subisca un danno a causa di un sinistro stradale non sia tenuto a dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti nell’incidente stradale; c) con il terzo motivo, infine, veniva contestato il fatto che il giudice si fosse limitato a seguire pedissequamente quanto concluso in sede di ctu e, in particolare, si contestava la conclusione a cui giungeva il perito secondo cui il fatto che la donna non avesse le cinture di sicurezza fosse compatibile con l’urto che le aveva provocato la rottura degli occhiali ma non quella della protesi dentale, che avrebbe quindi necessitato di un colpo più violento del capo contro il poggiatesta.

La decisione della Corte. La Cassazione accoglie i motivi sollevati dalla terza trasportata. Invero, nel momento in cui il terzo trasportato non allaccia le cinture, spetta al conducente controllare che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza, in caso contrario entrambi accettano la condotta colposa dell’altro, dando così vita a una cooperazione nell’azione che poi produce l’evento. In una situazione del genere il conducente è tenuto a risarcire il terzo trasportato se costui, a causa del tamponamento, subisce un danno alla propria integrità fisica, visto che la sua cooperazione colposa non elimina il nesso di causa tra la sua condotta e il danno.

E quindi, conclusivamente, può affermarsi che il conducente tamponato è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato qualora quest’ultimo subisca un danno alla propria integrità. La cooperazione colposa del danneggiato non interromperà la correlazione di causalità tra la sua condotta ed il danno subito.

A parere della Suprema Corte i precedenti giudici aditi non avevano, di fatto, considerato che “ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l’evento non sarebbe accaduto” o si sarebbe verificato, magari, diversamente.


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Ludovica Del Moro

Dottoressa in giurisprudenza con tesi in Diritto romano, ha approfondito la sua formazione svolgendo il tirocinio presso il Tribunale civile di Roma, sez. XII e la pratica forense presso l’Avvocatura Capitolina. Ha frequentato il corso di alta formazione giuridica "Foroeuropeo" e sostenuto l'esame per l'abilitazione alla professione forense nel Dicembre 2019. Attualmente collabora presso uno studio legale che si occupa principalmente di responsabilità professionale ed extracontrattuale in generale. Scrive, altresì, per la rivista "Green Planet News".

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