Il coniuge separato non ha diritto all’assegno sociale nell’ipotesi di rinuncia all’assegno alimentare

Il coniuge separato non ha diritto all’assegno sociale nell’ipotesi di rinuncia all’assegno alimentare

Recentemente sta dilagando un fenomeno elusivo finalizzato alla percezione dell’assegno sociale ex art. 3 l. 335/1995. Precisamente con riferimento alle ipotesi di separazione personale, sanciti con decreto di omologazione dai Tribunali, in cui uno dei coniugi rinuncia al mantenimento da parte dell’altro dichiarando l’autosufficienza economica, e dopo un breve lasso di tempo, presenta istanza all’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) per conseguire l’assegno sociale.

In proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento dell’assegno sociale è subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.

Non sembra realistico che le condizioni economiche dell’istante possano, in tempi ravvicinati dalla data di omologazione della separazione, cambiare così radicalmente da determinare uno stato di bisogno. In secondo luogo, la situazione di bisogno asserita sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito, per cui la prestazione assistenziale richiesta non può essere riconosciuta.

L’assegno sociale è una protezione riconosciuta a tutti i soggetti che si trovino in uno stato di bisogno, a prescindere dalla sussistenza di un’assicurazione sociale tra l’individuo e lo Stato. Il beneficio in esame verrà quindi supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell’art. 2 della Costituzione.

In caso di separazione il cittadino, che si trova in stato di bisogno economico, prima di rivolgersi alla solidarietà generale, è tenuto a richiedere il sostegno del coniuge, in adempimento degli specifici obblighi giuridici esistenti tra persone legate dal vincolo coniugale, che continua ad avere effetti anche dopo lo scioglimento del matrimonio e dopo la morte, attraverso la pensione di reversibilità. La scelta, da parte del coniuge più debole, di rinunciare all’assegno di mantenimento, anche di irrisorio importo, optando per una separazione consensuale senza obbligo di alimenti a carico dell’altro coniuge che sia titolare di un reddito seppur minimo, mette in luce l’intento elusivo dei principi a sostegno dell’assegno sociale nonché una presunzione di possesso di redditi occulti, ostativi all’accesso alla prestazione.

Peraltro, la rinuncia all’assegno è da considerarsi nulla quando l’importo abbia natura alimentare, serva cioè a provvedere ai bisogni primari ed essenziali dell’ex coniuge e/o dei figli che si trovino in stato di bisogno e nella impossibilità di provvedere alle esigenze fondamentali di vita: per tale motivo, il diritto agli alimenti rappresenta un diritto personalissimo, irrinunciabile, intrasmissibile ed imprescrittibile.

Anche se, infatti, i coniugi, in presenza di sufficienti redditi propri, possono legittimamente rinunciare a qualsiasi pretesa inerente il loro mantenimento, un tale accordo non può mai rappresentare una rinuncia in senso stretto (Cass. 21 maggio 1984 n. 3115).

L’indisponibilità del diritto di mantenimento, invece è ricavabile dall’esame del combinato disposto dell’art. 160 e dell’art. 143 che vietano di patteggiare gli oneri del matrimonio, e dell’art. 5 comma 6 della legge sul divorzio. Da tali disposizioni emerge che l’assegno di mantenimento non può essere oggetto di rinuncia preventiva da parte dei coniugi, né di un accordo che ne stabilisca la spettanza, la misura e la decorrenza.

Si evidenzia inoltre che le eventuali mutate condizioni economiche da parte dell’interessato giustificano la richiesta ex novo dell’assegno di mantenimento. Richiesta che, per quanto suesposto, diviene condicio sine qua non – laddove in sede giudiziale non venga riconosciuto nessun trattamento di favore per il coniuge – per la presentazione della domanda volta al riconoscimento dell’assegno sociale.


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Roberto Priolo

Nato a Sondrio nel 1991, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel luglio 2015 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Palermo. Nel settembre 2016 ha conseguito il master in "Giurista d'impresa" presso la Business School MeliusForm di Roma. Ha collaborato con l’Avvocatura INPS di Trapani occupandosi, prevalentemente, di contenzioso in materia previdenziale. Inoltre, ha collaborato con il Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, nella redazione dei vari provvedimenti dell'Ufficio, comprese le sentenze.

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