Il contratto di cessione dei beni ai creditori. Breve analisi.

Il contratto di cessione dei beni ai creditori. Breve analisi.

L’art. 1977 del codice civile definisce la cessione dei beni ai creditori come:”il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti”. Tale tipo di contratto è stato disciplinato per la prima volta dal codice civile del 1942, in quanto precedentemente era stato solo previsto dalla  legge sulla imposta di registro, quale art. 26 della Tariffa, allegato <<A>> al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, allo scopo di determinare la tassa dovuta per tale forma di cessione.

Al fine di delineare in modo semplice ma preciso il contratto di cessione dei beni ai creditori e tendendo conto di quanto già previsto in dottrina e giurisprudenza, si può definire tale contratto come un contratto consensuale ad effetti obbligatori, a prestazioni corrispettive, di durata e a titolo oneroso,solenne e bilaterale avente come causa principale quella di soddisfare quanto prima i creditori del cedente evitando così, una procedura di esecuzione forzata che per tempistica potrebbe risultare troppo lenta.

Si ritiene che il contratto ex art. 1977 c.c. rientri nello schema del mandato irrevocabile in rem propriam perché conferito in particolar modo anche nell’interesse dei mandatari, in tal caso i creditori e, secondo quanto affermato dalla più illustre dottrina, del mandato con rappresentanza; tale contratto, non rientrerebbe quindi, nello schema del mandato senza rappresentanza per il semplice motivo che in tal caso, si necessiterebbe di un negozio di trasferimento dei beni dal debitore ai rispettivi creditori per permettere ai creditori di agire in proprio nella liquidazione dei beni del debitore invece, con la cessione non si verifica nessun atto di trasferimento.

Sebbene tale contratto risulti avere delle affinità con altri contratti quali per l’appunto il mandato o anche il contratto di anticresi, risulta necessario definire che tale istituto ha delle proprie caratteristiche ed una propria fisionomia dettata e disciplinata dagli articoli 1977 e seguenti del codice civile.


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