Il Contratto di Rete oggi: quando, a chi e perché conviene

Il Contratto di Rete oggi: quando, a chi e perché conviene

L’aggregazione di piccole e medie imprese per competere al pari delle grandi aziende. Disciplinare con urgenza il ruolo delle università e degli enti di ricerca. Il “programma comune” ed il “fondo patrimoniale comune” a salvaguardia delle imprese. La codatorialità a difesa del lavoratore.

Sommario: 1. Cenni storici – 2. Evoluzione normativa – 3. Definizione – 4. Causa ed Elementi caratteristici del contratto – 5. Personalità giuridica – 6. Aspetti positivi – 7. Aspetti negativi – 8. Requisiti – 9. Conclusioni

 

1. Cenni storici

Fin dal momento del suo inserimento nell’ordinamento italiano il contratto di rete è stato oggetto di una ingenerosa diffidenza e numerose perplessità da parte di alcune imprese e commentatori. Storicamente c’è chi fa risalire, in un certo qual modo, le sue origini fin dalla rifioritura dell’artigianato nelle città medioevali le quali concentravano in determinati quartieri specifiche attività produttive affini. In tal modo gli operatori potevano scambiarsi informazioni e competenze oltre a garantire un buon livello di concorrenza volto ad accrescere la competitività.

Lo stesso schema è ravvisabile anche in tempi più recenti, nel cosiddetto “distretto industriale”, ossia quel fenomeno economico-industriale caratterizzato da una elevata concentrazione, in un territorio ben individuato, di piccole imprese specializzate nel medesimo settore produttivo, nell’ambito del quale esse intrattengono profondi legami, in termini occupazionali e sociali, tra di loro e con la comunità locale.

Oggi l’elemento territoriale è venuto meno. Infatti la disciplina prevede che possano costituirsi in rete non solo le imprese operanti in territori più o meno distanti tra loro, ma anche quelle straniere che operino però nel territorio nazionale.

2. Evoluzione normativa

Nonostante la disciplina del contratto di rete sia relativamente giovane è stata più volte novellata dal legislatore: introdotta con la legge di conversione n. 33 del 2009 al decreto legge n. 5 del 2009, è stata oggetto di rinnovo già nello stesso anno con la legge n. 99. Nel 2010 si è proceduto con il decreto legge 78 convertito con la legge n. 122/2010, mentre nel 2012 ci sono stati due interventi uno ad opera del decreto legge 83 convertito con legge 134 e l’altro con decreto 179 con relativa legge di conversione n. 221, senza dimenticare la legge 154 del 2016. Nel 2017 infine è stata introdotta, con la legge n. 81 del 22 maggio (art. 12 comma 3 lettera A), la possibilità per i professionisti di costituirsi in reti tra se stessi o con altre imprese.

Possiamo oggi immaginare che la ratio ispiratrice del legislatore sia stata nel tempo, appunto, quella di incentivare il ricorso ad uno strumento nuovo ancora poco utilizzato e compreso, intervenendo però, come spesso accade, in modo disorganizzato e scomposto.

3. Definizione

Anzitutto, prima di qualsiasi riflessione in merito, è bene aver chiari gli aspetti caratterizzanti di questa tipologia contrattuale.

L’art. 3 comma 4-ter del decreto legge n. 5 del 2009 così afferma: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Tutto ciò avviene senza che ogni singola impresa partecipante alla rete perda, all’interno del gruppo, la propria indipendenza, autonomia e specialità. Dunque possiamo subito intuire che tale tipologia sia indirizzata soprattutto alle piccole e medie imprese che attraverso l’aggregazione possono competere con quelle di più grandi dimensioni in un mercato sempre più globalizzato, ma ciò non impedisce anche a queste ultime di utilizzarlo allo stesso modo.

Nel dettaglio il contratto sembra essere riservato a qualsiasi ente ricopra la qualifica di imprenditore secondo la definizione di cui all’articolo 2082 del codice civile. Ciò però comporta l’esclusione di alcuni soggetti di diritto quali professionisti (fino all’ultimo intervento normativo del 2017) enti di ricerca e università i quali collaborando a stretto giro con le imprese apportano un vantaggio non indifferente per il raggiungimento del risultato. Parte della dottrina, infatti, auspica che l’esclusione riguardante questi ultimi venga eliminata al più presto dal legislatore, il quale dovrà disciplinare attentamente il loro ruolo e la loro partecipazione nella rete in modo tale da non rischiare che la propria natura sbiadisca rispetto alle logiche del “puro profitto” tipiche del mondo imprenditoriale.

4. Causa ed elementi caratteristi del Contratto

Ulteriore elemento, in termini civilistici, su cui focalizzare l’attenzione è indubbiamente la causa. Alcuni autori sono concordi ad individuarla nello “scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” a dirla con le parole di Scognamiglio però “(…) questo sembra più un concetto economico che giuridico e alquanto vago ed indeterminato, che è molto vicino alla finalità soggettiva piuttosto che alla funzione economico-sociale del negozio. Poter definire quindi la causa del contratto in sede di sottoscrizione sembra un mero esercizio sintattico, il quale non è complicato, fondamentalmente può ricomprendere di tutto”.

È dunque necessario, per capire fino in fondo quale sia la causa del modello in esame, non svincolarla dalle altre due caratteristiche fondamentali che la contraddistinguono da altre forme come il consorzio o società ovvero il “programma comune” ed il “fondo patrimoniale comune”.

La previsione normativa, infatti, prevede che l’accrescimento delle imprese avvenga per mezzo di un programma il quale si compone di obiettivi fin dall’inizio prefissati. Obiettivi che poi devono essere raggiunti attraverso varie attività come “la collaborazione tra le imprese negli ambiti in cui operano”, “lo scambio tra le parti di informazioni o di prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica”, “l’esercizio in comune” di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.

In questa ottica la rete può dotarsi di un fondo patrimoniale, soggetto alla disciplina ordinaria del codice civile (artt. 2514, 2615), ma separato dal destino di ogni singola impresa, al fine di attuare il programma contrattuale. Ciò vuol dire che se la rete si dota di un fondo patrimoniale comune si applica la disciplina ordinaria con un’importante limitazione della responsabilità patrimoniale in relazione alle obbligazioni assunte per l’esecuzione dell’attività di rete: le imprese aderenti non rispondo di tali obbligazioni, quasi come se la rete fosse una persona giuridica autonoma dotata di autonomia patrimoniale perfetta. In caso contrario, come è facile intuire, è pacifico che rispondano le imprese partecipanti alle obbligazioni assunte dalla Rete. Si capisce dunque perché il legislatore abbia previsto la possibilità dell’istituzione di un organo comune che svolga la funzione di regia, di coordinamento e controllo sull’esecuzione del contratto o su determinate fasi o parti dello stesso ma soprattutto svolga funzione di rappresentanza della rete stessa.

La legge n. 221 del 2012 così novella l’art. 3 comma 4-ter “L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento, nonché all’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza”.

L’organo comune statuisce inoltre le regole per l’ingresso di ulteriori imprese nella rete e l’iter per uscirne. Il legislatore in effetti non pone limiti numerici, infatti seppur il concetto di “rete” implica una molteplicità di imprese che collaborino, nel silenzio della legge, la dottrina e la giurisprudenza nulla hanno da obiettare all’eventualità che la stessa si componga solamente di due aziende (in vista di eventuali nuove e successive adesioni).

5. Personalità giuridica

Quello che invece oggi anima il dibattitto è la natura giuridica della rete. Fra gli autori c’è chi sostiene che la Rete rappresenti un nuovo soggetto giuridico autonomo dalle imprese che lo hanno costituito e chi, al contrario, è convinto che si tratti solo di un accordo interno a delle imprese che produce effetti obbligatori. In questa disputa dottrinale è intervenuta l’ultima novella legislativa la quale ha espressamente previsto che la rete-organizzazione non ha di per sé una propria soggettività giuridica. Nel caso in cui, però, le imprese costituiscano un fondo patrimoniale comune ed un organo comune, potrà essere acquisita se, e solo se, si adempirà agli oneri di iscrizione nei relativi registri (nelle apposite sezioni di ogni singolo registro in cui sono iscritte le imprese partecipanti). Si aggiunga a questo complesso quadro della situazione la circostanza che in ambito tributario la Rete venga considerata come autonomo soggetto rispetto alle Costituenti e dunque assoggettato al regime fiscale ordinario oltre che agli obblighi di tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’articolo 3 comma II legge n. 33/2009.

6. Aspetti positivi

Vediamo ora gli aspetti positivi del contratto di rete. Sicuramente un’impresa all’interno della rete attraverso la collaborazione, lo scambio di tecniche, competenze, informazioni e prestazioni di qualsiasi natura oltre che all’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive attività (a tal proposito ricordiamo che possono partecipare aziende operanti in diversi settori), ha maggiori possibilità di accrescere se stessa. In tal modo la rete diventerà più competitiva sul mercato e crescerà in qualità di gruppo, il quale, attraverso l’attuazione del programma dovrà mirare, nella maggioranza dei casi, a raggiungere una posizione dominante.

Il legislatore inoltre si è premurato fin da subito di prevedere una serie di incentivi e sgravi fiscali per le imprese partecipanti al gruppo. Come onere per accedervi, però, la normativa prevede che il contratto debba essere iscritto nel Registro delle imprese corrispondente a ciascuna delle imprese partecipanti. Allo stesso modo dovranno essere riportate le eventuali e successive modificazioni. Risulta pacifico che questo adempimento sia necessario solo ai fini fiscali mentre il contratto sul piano civile è valido ed efficace fin dalla sottoscrizione.

La l. n. 221/2012 prevede espressamente che tali gruppi possano partecipare a bandi di gara indetti dagli enti pubblici (il codice degli appalti pubblici è stato a tal fine e di recente modificato). Le imprese, inoltre, possono assumere dei lavoratori in regime di codatorialità, spartendosi oneri ed onori derivanti dal rapporto di lavoro ed utilizzando nella maniera più efficiente la prestazione messa a disposizione dal lavoratore. Questa pluralità dalla parte datoriale va a favore anche del lavoratore, il quale può contare su un maggiore solvibilità e capienza per i suoi crediti da lavoro in quanto le imprese sono obbligate in solido. Le imprese poi senza ricorrere allo schema della codatorialità, possono condividere competenze e maestranze anche per mezzo del semplice distacco del personale da un’azienda ad un’altra sempre nell’ottica di collaborazione tipica della fattispecie in esame, con conseguente risparmio dei costi di gestione del personale adattando quest’ultimo di volta in volta alle esigenze produttive in chiave di efficientamento e miglioramento della qualità del prodotto finale.

7. Aspetti negativi

Fra gli aspetti negativi del contratto invece alcuni autori hanno rilevato che, all’interno della rete, è difficile mantenere, soprattutto per le imprese più piccole e meno strutturate, la propria individualità finendo per diventare, nella maggior parte dei casi, uno strumento nelle mani di chi, sempre all’interno del gruppo, riveste “la parte del leone”. Ciò però non sembra condivisibile in quanto nella prassi l’organo comune si compone di soggetti indicati dalle varie imprese appartenenti al gruppo ovvero di soggetti terzi che operino nell’interesse delle stesse e del gruppo sulla base del programma comune: sintesi delle esigenze e degli obiettivi di tutti e frutto della libertà contrattuale.

8. Requisiti

Il legislatore, inoltre, indica i requisiti fondamentali che il contratto deve contenere per la sua validità che, in questo caso, sono: le imprese aderenti; gli obiettivi comuni e le modalità di controllo dello stato dell’avanzamento in tal senso; il programma della rete con precisa esplicazione dei diritti e doveri di ciascun partecipante; la durata; le modalità di adesione di eventuali altre imprese; le regole di gestione delle decisioni comuni. Tra gli elementi facoltativi invece troviamo: l’indicazione dell’organo comune; l’indicazione del fondo comune patrimoniale; le cause di recesso anticipato, le modalità di modifiche a maggioranza del programma di rete.

Le peculiarità di questo tipo di contratto stanno anche nelle modalità che la legge prescrive per la sua sottoscrizione. Le imprese infatti possono concludere i loro accordi attraverso la sottoscrizione per atto pubblico, (il notaio redige l’atto e ne attesta la validità come per la costituzione di una normale società) oppure con scrittura privata, autenticata dal notaio, ove quest’ultimo svolge solamente la funzione di autentificazione dell’atto o, ancora, con atto sottoscritto con firma elettronica, a norma degli articoli 24 o 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso poi al Registro delle Imprese attraverso il modello standard (tipizzato ai sensi del decreto ministeriale 122 del 10 Aprile 2014). La procedura per renderlo operativo si conclude dopo la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate attraverso una comunicazione unica. Per quanto riguarda le successive modifiche saranno invece comunicate solo dall’impresa di riferimento.

9. Conclusioni

In conclusione dunque l’impresa nell’ottica della rete può incentivare la crescita dimensionale, preservando l’autonomia giuridica ed operativa e dunque affrontare al meglio le sfide sempre più ardue di un mercato soggetto ai duri colpi inferti da una “guerra commerciale” ormai in essere tra super potenze mondiali.

Può ampliare l’offerta e la qualità del prodotto o del servizio e condividere i costi sia per quanto riguarda le innovazioni, sia per il regime fiscale che per i rischi economici derivanti dall’attività d’impresa in forma singola. Può inoltre accedere, in qualità di partecipante al gruppo, a finanziamenti a tasso agevolato, contributi a fondo perduto e godere di agevolazioni fiscali, partecipare a gare di evidenza pubblica per l’affidamento e la sottoscrizione di contratti pubblici, assumere ed impiegare il personale in regime di codatorialità secondo le regole previste dal contratto di rete, ovvero usufruire del personale di un’altra impresa distaccato nella propria azienda.

 


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SCOGNAMIGLIO: “Il contratto di rete: il problema della causa”, I Contratti n. 10/2009;
TUNISINI: “Il Contratto di rete: opportunità e trappole da evitare”, Franco Angeli Editore, Milano, 2014;
VILLA: “Reti di imprese e contratto plurilaterale”, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2010

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