Il contratto per persona da nominare: disciplina e chiarimenti

Il contratto per persona da nominare: disciplina e chiarimenti

Disciplinato dall’art. 1401 del c.c., il contratto per persona da nominare si concretizza quando: “…Nel momento della conclusione del contratto una parte si sia riservata la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso…”.

La dichiarazione di nomina deve essere ex lege comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, ma l’electio amici può essere legittimamente stabilita dalle parti in via derogatoria rispetto alla disciplina legale di cui all’art. 1402 c.c e ben può coincidere con la data fissata per il definitivo (Cass. n. 3576/1999), in quanto il nuovo termine è certus an et quando.

La dichiarazione non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto, inoltre, la scadenza del termine — non perentorio — previsto dall’art. 1402 c.c. per la dichiarazione di nomina (se le parti non abbiano diversamente convenuto), può essere eccepita soltanto dall’altro contraente, nel cui interesse il suddetto termine è previsto.

L’istituto è inquadrato nello schema della rappresentanza, con essa ha in comune che gli effetti del contratto possono prodursi verso un soggetto che non ha partecipato alla sua formazione, se ne differenzia perché non vi è spendita del nome del soggetto rappresentato. In altri termini, un soggetto (detto stipulante) contraendo con un altro (detto promittente) si riserva appunto di nominare un terzo al suo posto, sul quale ricadranno con efficacia retroattiva gli effetti del contratto, ma non ne indica le generalità.

Il contratto per persona da nominare non deve essere però confuso con la rappresentanza in incertam personam, in quanto, in quest’ultimo caso, il rappresentato è determinato in base ad un evento oggettivo, mentre nella fattispecie di cui all’art. 1401 c.c., lo stipulante non esercita alcun potere di rappresentanza ed il soggetto rappresentato rimane indeterminato.

Sugli effetti della dichiarazione di nomina non v’è motivo di scontro, posta l’uniformità di interpretazione da parte degli ermellini, vedasi Cassazione Civ. n. 8868/2014: “…Nel contratto per persona da nominare, il terzo designato subentra nel contratto per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione e, quindi, acquista i diritti ed assume gli obblighi già facenti capo al contraente originario con effetto retroattivo…”; Cass. Civ. n. 14460/2002: …Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l’altro contraente (promittente) e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria (stipulante), la qualità di soggetto negoziale…”; Cass. Civ. n. 3115/1995: “…Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fino dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante…” (conf. Cass. civ. n. 7217/2013, etc.).

Giova rammentare che alcuna rilevanza ha l’eventuale inesistenza del soggetto da nominare al momento della stipula, posto che per costante giurisprudenza, ex multis, Cass. n. 6405/2006: “…Nel contratto per persona da nominare, con il quale una parte si sia riservata la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dallo stesso, non è richiesto che all’atto della stipulazione ex art. 1401 c.c. la persona da nominare sia già esistente, essendo invece necessaria tale esistenza solo nel successivo momento della designazione ex art. 1402 c.c., in virtù della quale il terzo nominato subentra nei diritti ed obblighi assunti dall’originario contraente…”.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti