Il Coronavirus e i suoi effetti sul mercato

Il Coronavirus e i suoi effetti sul mercato

Sommario: 1. Effetti del virus sulla catena di approvvigionamento – 1.1. Il valore dei certificati di forza maggiore – 2. Il rapporto con l’eccessiva onerosità sopravvenuta e con le clausole di hardship

 

1. Effetti del virus sulla catena di approvvigionamento 

Come è noto il virus che, partendo dalla Cina, si è diffuso oggi anche in Italia, non ha avuto un impatto negativo soltanto sulla salute, incidendo, invece, in maniera significativa anche sulla catena di approvvigionamento (cd. supply chain), ciò in ragione della chiusura di molte fabbriche cinesi, oltre che di porti, aeroporti, ovvero deviazioni di rotta dei principali vettori di merci e di materie prime.

La Cina ha rilasciato “certificati di forza maggiore”[1] in modo da giustificare i ritardi[2] o gli inadempimenti derivanti dalla diffusione del virus.

1.1. Il valore dei certificati di forza maggiore

I certificati di cui si è detto sono stati riconosciuti dalle agenzie delle dogane e dalle associazioni di categoria e dalle imprese di oltre 200 Paesi e regioni[3].

In ogni caso, da un punto di vista maggiormente giuridico, giova considerare che le legislazioni dei diversi Stati non conoscono una sola e univoca definizione di forza maggiore; per tale ragione, di norma, nei contratti internazionali le parti elencano in una clausola ad hoc quegli avvenimenti che possono farsi rientrare nella nozione di forza maggiore (guerra, terremoto o anche, epidemia).

I certificati precedentemente menzionati non potrebbero, dunque, operare automaticamente dal momento che, collegandosi a quanto prima riconosciuto, essi dovrebbero farsi dipendere dalla clausola di forza maggiore eventualmente introdotta nel contratto o, comunque, dal significato da attribuire alla forza maggiore ai sensi della legge applicabile al rapporto contrattuale.

Ciò in quanto i principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali[4] sono certamente applicati solo quando gli stessi siano stati espressamente richiamati dalle parti; è più discutibile, invece, l’applicabilità degli stessi in assenza di una scelta espressa, dal momento che in tal caso occorre verificare una coincidenza tra i detti principi e gli usi del commercio internazionale (quale fonte di diritto consuetudinario) che i principi vorrebbero esprimere. Tra i principi di cui si è detto possono farsi rientrare anche un gran numero di clausole contrattuali, tra cui, appunto, le clausole di forza maggiore[5].

Ad ogni modo, volendo ammettere l’efficacia dei menzionati certificati nell’ambito dei contratti commerciali internazionali, l’effetto dovrebbe essere quello di ricondurre la diffusione del Coronavirus ad una causa di forza maggiore, idonea ad esonerare la parte inadempiente da ogni responsabilità. Tali clausole ricondurrebbero, allora, alla conseguenza che la parte che ha subito gli effetti della forza maggiore possa beneficiare di tempi maggiori per adempiere o sciogliersi dal contratto senza subire conseguenze sanzionatorie; in concreto, la gestione della forza maggiore si avvicinerebbe alla nozione di eccessiva onerosità sopravvenuta prevista dal diritto italiano o, ancor più, alla clausola di hardship[6] prevista dal diritto anglosassone.

2. Il rapporto con l’eccessiva onerosità sopravvenuta e con le clausole di hardship

Sulla base delle sopraccitate clausole di onerosità sopravvenuta o hardship, previste, rispettivamente, dall’ordinamento italiano e da quello anglosassone, nel momento in cui la prestazione di una delle parti diventi più onerosa, al mutare di uno dei fattori originariamente pattuiti, la stessa parte è legittimata a chiedere la risoluzione del contratto[7], ma la controparte può proporre, pur di mantenere in vita il contratto, di modificare il rapporto tra le controprestazioni, così da “riequilibrarlo”.

La distinzione tra il delineato istituto della forza maggiore e quello dell’eccessiva onerosità sopravvenuta non è così evidente come parrebbe. Proprio nella circostanza che ci occupa, ossia quella del Coronavirus potrebbe, forse, ricorrersi più facilmente al secondo istituto piuttosto che al primo.

Infatti, non si potrebbe ritenere che gli effetti che il virus ha avuto sulle dinamiche di mercato abbiano reso del tutto impossibile eseguire (o eseguire tempestivamente) le prestazioni contrattuali; sarebbe più opportuno considerare, invece, che queste siano divenute più onerose per una delle parti (basti pensare alla necessità di beni o componenti intermedi difficili da reperire in considerazione della volontà di evitare il contagio).

La distinzione è ancora più evidente prendendo in considerazione le clausole hardship e mettendole a confronto con l’istituto della forza maggiore: a differenza della forza maggiore, la hardship non è un concetto giuridico quanto, piuttosto, un evento sopravvenuto che può incidere sulla condizione di una delle parti[8]. Quindi, non essendo un istituto giuridico, la hardship si presenta come un concetto più malleabile rispetto alla forza maggiore e, inoltre, come la nozione nazionale di eccessiva onerosità sopravvenuta, la hardship non disciplina le conseguenze di un evento imprevisto o imprevedibile che rende impossibile l’esecuzione del contratto ma fa riferimento ad una circostanza che possa rendere la prestazione di una parte eccessivamente onerosa rispetto alla controprestazione[9].

Si tratta di una questione più che mai attuale anche per un contesto geograficamente più vicino: le imprese italiane che si trovino nel mezzo di una catena di approvvigionamento interrotta -nonché, a seguito della diffusione del virus anche nel nostro Paese, quelle imprese che abbiano interrotto o rallentato la loro produzione- dovranno scegliere se far valere la clausola di forza maggiore, con il rischio di non riuscire a dimostrare che il Coronavirus abbia reso, concretamente, del tutto impossibile l’esecuzione della prestazione o possano invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta.

In tale secondo caso, le imprese italiane che sono state duramente colpite in ragione dell’epidemia[10] potrebbero chiedere la risoluzione del contratto in ragione dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, con l’eventualità che la controparte, al fine di mantenere vivo il rapporto, offra un nuovo bilanciamento tra le prestazioni (ad esempio, un allungamento dei tempi di produzione).

Con riferimento allo stato di crisi finanziaria che potrebbe derivare dalla riduzione della produzione, in Italia è già intervenuto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6[11] che all’art. 4 (“Disposizioni finanziarie”) prevede: “1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine è corrispondentemente incrementato. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 20 milioni per l’anno 2020, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, i l Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

Tuttavia, nonostante il summenzionato intervento statale, le singole imprese private dovranno assumere, secondo i principi di convenienza delineati, la migliore strategia per giustificare le proprie inadempienze. Infatti,  ogni imprenditore deve saper adottare la migliore soluzione per sé stesso; ciò almeno fino a che si continuerà ad operare in un regime di libera concorrenza.


[1] La Cina ha prodotto più di 1600 certificati che documentano lo stato di forza maggiore per proteggere i danni legali che potrebbero derivare alle aziende per ritardi o inadempimenti legati al Coronavirus (COVID-19).
[2] Il ritardo può, infatti, coincidere con l’inadempimento quando il termine sia un fattore essenziale per l’utilizzo del bene.
[3] Per tali dati, La Cina emette 1.600 certificati su cause di forza maggiore, 18 febbraio 2020, al sito: https://it.fashionnetwork.com/news/La-cina-emette-1-600-certificati-su-cause-di-forza-maggiore,1187966.html
[4] Ex multis, con riferimento ai prinicipali Unidroit, si veda M. J. Bonel, The CISG, European Contract Law and the development of a world contract law, in A. J Comp. L., 2008, pp. 1 ss..
[5] In merito può richiamarsi F. Bortolotti, Le clausole di forza maggiore nei contratti internazionali con particolare riferimento alla “ICC force majeure clause 2003”, in Dir. comm. Internaz., 2004, p. 3.
[6] Ossia le clausole di adeguamento ad avvenimenti sopravvenuti, si veda in merito G. Iorio, Le clausole attributive dello jus variandi, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 116 ss..
[7] In dottrina si è considerato che la richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è una vera e propria domanda e non un’eccezione, visto che, esclusi i casi di risoluzione di diritto del contratto, la pronuncia di risoluzione ha carattere costitutivo; in conseguenza la stessa, ex art. 345 c.p.c., non potrebbe essere proposta per la prima volta in appello. In tal senso, tra gli altri, si veda Corte Cass., sentenza 26 ottobre 2004, n. 20744, in Resp. foro. It, p. 114.
[8] Così, A. Carlo Colombo – V. Cristiano, Giuraemilia: “Dazi Ue, contratti rinegoziabili. Clausole di hardship per far fronte all’eccessiva onerosità”, al sito: :http://www.giuraemilia.it/RassegneStampaData/2018_7_22/i4Z7QkWp.pdf
[9] Con riferimento al rapporto tra le due fattispecie, si veda R. Sacco, Risoluzione per inadempimento, in Dig. civ., XVIII, Torino, 1998, p. 55. L’Autore evidenzia come di norma si consideri preferibile il rimedio dell’eccessiva onerosità sopravvenuta, avendo esso un aspetto meno imperativo rispetto a quello della forza maggiore; egli rileva, in particolare che gli artt. 1463 e 1464 “non hanno nulla di cogente” e esclude, invece, che l’autonomia privata possa negare la risoluzione per inadempimento in base alla considerazione che “l’esclusione della risoluzione inserisce nel sinallagma un elemento di alea e non è decente che taluno stipuli che la controparte correrà l’alea dell’inadempimento dello stipulante”.
[10] Si possono citare primariamente le aziende automotive che producono i componenti auto, con la conseguenza che costruttori di veicoli in Italia ed in Europa dipendano da aziende automotive già chiuse e quelle che potrebbero chiudere
[11] Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al sito: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=-SRNrfFMnZKka5ipdUaHwQ__.ntc-as3-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-02-23&atto.codiceRedazionale=20G00020&elenco30giorni=true

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