Il credito d’imposta per R&S alla luce della Legge di bilancio

Il credito d’imposta per R&S alla luce della Legge di bilancio

La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 198) ha introdotto il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S), in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività̀ innovative a supporto della competitività̀ delle imprese, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Questa nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività̀ è stato anticipatamente cessato all’anno 2019.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti nelle attività̀ di ricerca e sviluppo, indicate quali attività̀ di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (co. 200); attività̀ di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (co. 201); attività innovative, intendendo come tali le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (co. 202).

Considerata l’emergenza COVID-19, il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) con l’art. 244 ha aumentato le aliquote attinenti il credito d’imposta per le imprese operanti nel Mezzogiorno, arrivando sino al 45% di credito per le grandi imprese che effettuano ricerca e sviluppo. Tra queste le imprese che operano nel Mezzogiorno rientrano tutte quelle che svolgono attività in: Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La legge di conversione del Decreto Rilancio (L. 77/2020) ha introdotto l’Allegato 2 che ha modificato l’art. 244 dell’originario D.L. 34/2020 introducendo dopo la parola Sicilia “nonche’ nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e  del  18 gennaio 2017”. Con tale intervento, si è ampliato il campo di applicazione della maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta R&S anche alle imprese che operano nel Lazio, nelle Marche e in Umbria.

Venendo alla corpo centrale del problema, la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) all’art. 1 c. 185 ha previsto che: “al  fine  di  incentivare  piu’  efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in  ricerca  e sviluppo delle imprese operanti nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e  Sicilia,  il  credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo  di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n.  160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo  in  materia di  COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle  suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022…”.

Quindi, la legge di bilancio 2021 ha prorogato il termine per l’applicazione del credito di imposta, e conseguentemente delle aliquote maggiorate, per agli anni 2021 e 2022, favorendo le imprese che operano nelle Regioni indicate.

Ci si è chiesto se l’estensione temporale sino al 2022 delle aliquote maggiorate per il credito d’imposta R&S si possa applicare anche alle imprese operanti nel Lazio, nelle Marche e in Umbria pur se non espressamente citate nella legge di bilancio 2021.

Per chi scrive, l’esclusione dall’art. 1, c. 185, L. 178/2020 delle Regioni Lazio, Marche e Umbria è un mero errore materiale commesso dal legislatore, in quanto nell’elaborare la legge di bilancio ha riportato lo stesso testo del Decreto Rilancio senza considerare le modifiche apportate dalla legge di conversione. A conferma di tale tesi, vi è dottrina dominante che afferma l’applicabilità della proroga anche alle Regioni Lazio, Marche e Umbria. 

Si deve far presente, però, che si trovano anche orientamenti contrari e contrastanti tra loro, i quali affermano che, non essendo espressamente prevista dalla Legge di Bilancio l’estensione della proroga alle predette Regioni, il Lazio, l’Umbria e le Marche resterebbero fuori dal campo di applicazione.

Alla luce di quanto esposto, per la dottrina maggioritaria e per lo scrivente sembrerebbe potersi affermare l’applicabilità anche alle imprese del Lazio, dell’Umbria e delle Marche della normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2021 in materia di credito d’imposta per R&S. Invero, in caso contrario, si potrebbe incorrere nella discriminazione delle predette Regioni che hanno subito danni causati da terremoti. Una conferma a tale tesi arriverebbe altresì dalla previsione iniziale e originaria della legge di conversione del Decreto Rilancio nella quale alle imprese operanti nel Lazio, Marche e Umbria era applicabile la maggiorazione delle aliquote in materia di credito d’imposta R&S.

In concreto, però, la tesi intermedia che prevale è quella relativa al mero errore materiale e, dunque, sarà necessario un intervento legislativo o giurisprudenziale volto al chiarimento del campo di applicazione effettivo del credito d’imposta.


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Valerio Di Stefano

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso l'Università degli Studi Roma Tre con tesi in diritto amministrativo. Dottorando di ricerca in energia e ambiente, collabora con la cattedra di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi Roma Tre e con la cattedra di diritto ambientale all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

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