Il d.lgs. n. 28/2020, convertito in Legge n. 70/2020, alcune considerazioni

Il d.lgs. n. 28/2020, convertito in Legge n. 70/2020, alcune considerazioni

Sommario: 1. Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare – 2. Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 28/2020 – 3. L’intervento della Corte Costituzionale e della Giurisprudenza – 4. La questione relativa ai pareri del magistrato di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza

 

1. Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare

L’emergenza sanitaria e sociale che attualmente stiamo vivendo, causata dal Covid 19, ha costretto il Governo italiano a prendere vari provvedimenti, al fine di tutelare coloro che si trovano in stato di detenzione.

Tra i provvedimenti più importanti, vi è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo numero 28 del 30 aprile 2020, convertito con la Legge n. 70 del 2020[1].

Tale Decreto Legislativo, rubricato Disposizioni urgenti in materia di detenzione domiciliare e permessi, ha modificato in particolar modo gli articoli 30bis e 47 della Legge numero 354/1975.

Tali modifiche, si sono rese necessarie a seguito di alcuni provvedimenti, attraverso i quali è stata concessa la scarcerazione di detenuti sottoposti a regime carcerario ex art. 41bis dell’Ordinamento Penitenziario.

Per chiarezza espositiva va evidenziato che, la Legge numero 354/1975, ha rappresentato a suo tempo, <<un fatto assolutamente nuovo e di straordinaria importanza nella storia delle istituzioni penitenziarie in Italia>>[2].

Tale scenario, meglio individuato come svuota carceri, o permessi premi concessi ai detenuti, va inquadrato sic et simpliciter nell’ unicum tra tutela della salute dei detenuti da un lato ed incompatibilità delle strutture carcerarie dall’altra.

La dottrina sul punto, ha evidenziato che <<il rischio di contagio in carcere è più elevato, dato che non è consentito l’isolamento preventivo. La permanenza in carcere, quindi, è incompatibile con il senso di umanità del trattamento carcerario>>[3].

A ciò si aggiungano, <<il sovraffollamento, le difficoltà di procedere alla completa sanificazione degli ambienti, e le carenze igieniche possono favorire il dilagare del contagio fra la popolazione carceraria>>[4].

2. Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 28/2020

Le modifiche apportate dal Decreto Legislativo numero 28/2020, sono essenzialmente due: una relativa ai permessi e l’altra alla detenzione domiciliare.

Per ciò che attiene i permessi, modificando l’articolo 30bis dell’Ordinamento Penitenziario, viene stabilito che l’autorità competente deve chiedere, al fine di concedere il permesso al detenuto, obbligatoriamente, il parere al Procuratore Distrettuale.

Mentre, se si tratta di detenuto sottoposto a regime carcerario ex art. 41bis dell’Ordinamento Penitenziario, va chiesto anche il parere del Procuratore Nazionale antimafia e anticorruzione.

A norma del testo in commento, infatti, <<il procuratore generale presso la corte d’appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall’articolo 51, commi 3 -bis e 3 -quater , del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 -bis , ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo>>[5].

I permessi, possono essere concessi sia ai detenuti che agli internati e, di questi ultimi, sia nel Decreto Legge che nella Legge di conversione, nemmeno si fa cenno.

Per quanto attiene alla detenzione domiciliare, può essere concessa solo ed esclusivamente nei casi definiti di detenzione umanitaria o in surroga, come previsto dall’articolo 47ter comma 1ter della Legge numero 354/1975.

Il senso di tali provvedimenti si rinviene nell’ottica <<di un delicato bilanciamento tra l’esigenza di tutela del diritto alla salute del detenuto e l’interesse della collettività all’ordine ed alla sicurezza sociale>>[6].

3. L’intervento della Corte Costituzionale e della Giurisprudenza

Giunti a questo punto, non si può tacere ciò che ritenuto la Corte Costituzionale recentemente, in riferimento alla rivalutazione delle condizioni per l’applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, stante l’epoca d’emergenza sanitaria conseguente al Covid 19.

E’ stato evidenziato infatti, che tale rivalutazione si giustifica con << l’esigenza di far rientrare i soggetti beneficiari della detenzione domiciliare per ragioni connesse all’emergenza Covid 19 nel circuito detentivo non appena il mutato contesto sanitario lo consenta, ferma restando la successiva verifica, in contraddittorio pieno, da parte del tribunale di sorveglianza>>.[7]

La Giurisprudenza di Legittimità ha recentemente ritenuto che la detenzione domiciliare è applicabile <<in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena, in tutti i casi in cui, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute residui un margine di pericolosità sociale che faccia ritenere ancora necessario un controllo da parte dello Stato>>[8].

4. La questione relativa ai pareri del magistrato di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza

Altro punto nodale della discussione giuridico – dottrinale, che va affrontata, prima di concludere, riguarda i pareri che il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza devono formulare: in particolare ci si chiede se tali pareri vanno richiesti solo in caso di procedimento per il differimento della pena oppure anche per la detenzione domiciliare surrogatoria.

La questione si risolve, preferendo la prima ipotesi, anche alla luce della recente analisi dottrinale sul punto dal quale si evince che, <<l’implementazione degli elementi di valutazione relativi alla pericolosità del soggetto siano richiesti solo qualora il giudice si sia risolto all’applicazione della misura più restrittiva, cioè della detenzione domiciliare “surrogatoria” del differimento della pena e non nel caso di applicazione tout court del rinvio dell’esecuzione>>[9].

 

 

 

 


[1] G.U. numero 111 del 30 aprile 2020 Serie Generale.
[2] Rumore M. (a cura di), “Compendio di Diritto Penitenziario. Organizzazione e servizi degli istituti penitenziari”, Edizioni Giuridiche Simone, 2020, p. 77.
[3] Manca V., “Esecuzione della pena ed emergenza Covid-19: le prime ordinanze dei Tribunali di sorveglianza”, in www.quotidianogiuridico.it, 20 agosto 2020.
[4] Puccetti L., “Il rischio di contagio per Covid 19 in carcere giustifica la detenzione domiciliare del detenuto affetto da gravi patologie”, in CFnews.it, 15/04/2020.
[5] Art. 2, co.2, Decreto Legge 30 aprile 2020, numero 28, in G.U. 30/04/2020 Serie Generale numero 111.
[6] de Luca C., “Emergenza Covid-19 e ordinamento penitenziario: le novità del D.L. n. 28/2020 Modifiche urgenti in materia di permessi e detenzione domiciliare nei confronti di condannati per delitti di particolare gravità”, Diritto Penale e Uomo, Fascicolo n. 5/2020, p. 21.
[7] C. Cost., Ordinanza n. 185/2000
[8]  C. Cass. Pen, sez. I, 17 maggio 2019, numero 27352.
[9] Fiorentin F., “Nel caso di differimento della pena restano i dubbi interpretativi”, in Guida al Diritto, 16 maggio 2020, numero 22, pagg. 55 e ss.

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Avv. Emanuele Mascolo

Dal 17 gennaio 2022 Avvocato iscritto presso il COA Trani. Dall'11 dicembre 2020 Mediatore Civile e Commerciale. Nell'A.A. 2018/2019 ho frequentato il master di II Livello in Criminologia Clinica presso Unicusano - Roma. Nell'A.A. 2017/2018 ho frequentato il master di I Livello in Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo presso Unicusano - Roma. il 19.04.2012 ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Foggia. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche nonchè relatore ad eventi e convegni giuridici.

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