Il danno da perdita di chance: natura e criteri liquidatori

Il danno da perdita di chance: natura e criteri liquidatori

La perdita di chance rappresenta una categoria di danno di recente introduzione, la cui natura (e la conseguente risarcibilità) appare discussa in giurisprudenza.

La presente trattazione fa riferimento esclusivamente al danno da perdita di chance di vita, cura e guarigione.

Secondo l’orientamento prevalente, e in relazione al concetto inteso in senso ampio, perdere delle chance costituisce un danno patrimoniale, che due tesi ricostruttive contrapposte riferiscono rispettivamente ad un danno emergente ovvero ad un lucro cessante. Si parla di tesi ontologica e tesi eziologica. Secondo la prima tesi la perdita riguarda l’opportunità di conseguire una utilità, rappresentando la chance un bene già presente nel patrimonio dell’individuo. In tal senso la prova dell’opportunità perduta attiene al danno. Nel secondo caso la chance si manifesta solo quando si realizza e il danno si identifica con la perdita del risultato e/o del bene sperato, cosicché l’opportunità perduta costituisce un criterio di accertamento della correlazione causale tra condotta impeditiva ed evento, inteso come mancata realizzazione del risultato.

Ciò che a noi preme rilevare in tale sede è che una parte della giurisprudenza di merito ricomprende la perdita di chance nell’alveo del danno non patrimoniale. Per esempio, il Tribunale di Bari, con la sentenza dell’11 gennaio 2010 affronta il tema del ritardato riconoscimento di una neoplasia mammaria, con conseguente necessità per la maggior estensione del tumore di un trattamento chirurgico maggiormente demolitivo. Secondo il giudicante in questo caso “il danno biologico non esaurisce tuttavia la sfera del pregiudizio subito, dovendosi necessariamente considerare ai fini del completo e unitario ristoro del danno, un ulteriore aspetto, anch’esso di carattere non patrimoniale, costituente distinta voce di liquidazione: il fatto illecito lesivo ha inciso sulla qualità della vita dell’attrice, procurandole una ingiusta sofferenza, derivante in primo luogo da un diverso rapporto con la malattia neoplastica, di per sé traumatico, reso nel caso di specie ancor più difficile dalla diffusione del male e dalla conseguente minor aspettativa di guarigione; inoltre la menomazione del corpo, in misura eccedente la necessità terapeutica conseguente alla diagnosi intempestiva, ha acuito il trauma dell’interessata, contribuendo presumibilmente a privarla delle energie necessarie per affrontare non solo la malattia, ma anche la fase c.d. della terza età, caratterizzata da un naturale indebolimento delle risorse naturali della persona; infine, il più intenso trattamento sanitario in termini anche di radioterapia e chemioterapia è fattore destabilizzante sul piano emotivo oltre che fisico”.

E’ d’uopo segnalare anche quella parte della giurisprudenza che avanza interpretazioni chimeriche, in cui la perdita di chance viene considerata come ipotesi di danno emergente, risarcito però come danno morale sofferto dalla vittima “per la dolorosa consapevolezza di aver perduto delle possibilità di sopravvivenza” (Trib. Livorno, sent. 29 settembre 2014).

Infine la S.C. fa riferimento al “danno da perdita di chance non patrimoniale” inteso come vulnus di un bene intermedio di un diritto autonomo ed indipendente da quello alla Vita e alla Salute (Cass., sent. n. 7195, 27 marzo 2014).

E’ dunque eterogeneo lo scenario ermeneutico prospettato dalle pronunce giurisprudenziali richiamate. Ciò che sembra emergere dal predetto panorama, organicamente analizzato, è però l’univoca ammissione, indipendentemente dalle regole risarcitorie della responsabilità civile, del ristoro di un danno conseguente ad errore medico. Il solo onere a carico della parte sembrerebbe essere quello di dover dimostrare, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, l’esistenza della chance. Ne deriva che tale danno e il relativo risarcimento sia configurabile quando si manifesti già solo la probabilità o la possibilità di conseguire il risultato. Posto, tuttavia, che la chance di raggiungere il risultato sperato sia seria e non simbolica. 

Alla luce di quanto sopradetto, risulta evidente un sempre maggior favor nei confronti del paziente leso e quindi un primario interesse alla tutela del bene Vita.

Da quanto sin qui argomentato, è dunque riconosciuta l’esistenza di un danno da perdita di chance di vita, cura e guarigione, risarcibile nelle seguenti eventualità: 1) per il ritardo nella diagnosi che si ripercuote sulla possibilità di scelta della persona; 2) per la perdita della qualità della vita che i benefici terapeutici avrebbero potuto assicurare; 3) per l’ingiusta sofferenza derivata da un diverso rapporto con la malattia e per l’indebolimento delle risorse naturali della persona.


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Marta Pignatiello

Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Istituzioni di Diritto Romano, ha intrapreso poi la pratica forense nell'ambito del diritto civile, certa da subito del percorso scelto. Trasferitasi a Torino, ha proseguito il proprio percorso, iscrivendosi presso il Consiglio dell'Ordine dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo del Foro di Torino. Da sempre appassionata di diritto internazionale e tutela dei diritti umani. Di lingua madre italiana, conosce la lingua inglese e i fondamenti di quella francese.

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