Il danno da perdita parentale, tra dottrina e giurisprudenza

Il danno da perdita parentale, tra dottrina e giurisprudenza

Sommario: 1. Introduzione – 2. Presupposti della risarcibilità – 3. Soggetti legittimati ad agire – 4. Liquidazione del risarcimento

1. Introduzione

Dottrina e Giurisprudenza, negli ultimi attimi, hanno elaborato la figura del danno da perdita parentale, risarcibile ai familiari di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui.

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa a riguardo affermando che il danno parentale può essere definito come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. Civ. Sez III Ord., n. 9196/2018).

Secondo le prime elaborazioni giurisprudenziali, il danno da perdita parentale era ancorato alla commissione di un illecito penale e, per l’effetto, definito “riflesso o da rimbalzo” poiché considerato un danno indiretto subito da una persona diversa dalla c.d. vittima principale del reato. In altri termini, si riteneva che il soggetto colpito dal danno riflesso subisse un pregiudizio solo “mediato” della propria sfera giuridica, non patendo una lesione che fosse conseguenza diretta della condotta illecita compiuta dal reo, a differenza della persona offesa dal reato.

Tuttavia, già a partire dal 2003, la Corte di Cassazione penale ha rielaborato la figura del danno parentale soprattutto in relazione alle posizioni giuridiche protette: ha ritenuto che le posizioni dei familiari superstiti non è dissimile da quella della vittima principale dell’illecito poiché vi sarebbe un legame diretto tra il fatto dannoso e i pregiudizi non patrimoniali patiti dai prossimi congiunti della persona offesa.

Per tal motivo, la perdita del rapporto parentale venne considerata ben presto la causa di un danno diretto ed immediato che il superstite avrebbe dovuto far valere iure proprio in giudizio, sebbene pur sempre in corrispondenza del delitto commesso nei confronti di una persona legata da un vincolo parentale.

E’ bene ricordare anche la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 23 aprile 1998, n. 4186: le stesse considerazioni valgono nell’ipotesi di lesione personale che non abbia provocato la morte del prossimo congiunto, configurandosi anche in tal caso, in capo ai soggetti che ne diano adeguata dimostrazione, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la c.d. “incisione” del rapporto familiare, in virtù della specifica sofferenza morale patita in proprio dai conviventi.

In definitiva, il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che si caratterizza per il fatto che un soggetto subisce una lesione della propria sfera giuridica, in conseguenza dell’attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva. Ed è risaputo che in una tale situazione viene ad essere “stravolto un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell’affetto e nella quotidianità di tale rapporto”.

2. Presupposti della risarcibilità

La Suprema Corte con la sent. dell’11 novembre 2008 n. 26972, ha razionalizzato il concetto di danno da perdita del rapporto parentale: ha ridisegnato i confini del danno non patrimoniale secondo una nozione unitaria che comprende il danno da lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelati, tra i quali è primario il diritto all’esplicazione della propria personalità mediante lo sviluppo dei propri legami affettivi e familiari, quale bene fondamentale della vita, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. La Cassazione ha voluto fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. (DANNI NON PATRIMONIALI: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”), “svincolando” in modo definitivo il risarcimento del danno non patrimoniale sia dal presupposto del reato sia, soprattutto, dal rigido legame che esso aveva ai soli casi specificamente previsti dalla legge ordinaria. In tal modo il soggetto leso può chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di un’ipotesi di reato.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., n. 907/2018). E’, dunque, necessario verificare volta per volta in cosa sia consistito il legame affettivo poiché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determinano automaticamente il diritto al risarcimento del danno.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, i congiunti che agiscono in giudizio, ai fini del risarcimento, “devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità (…) non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare” ” (Cass. civ. n. 21230 del 2016).

3. Soggetti legittimati ad agire

La questione dell’individuazione dei soggetti legittimati ad agire a chiedere ed ottenere il risarcimento del danno parentale è stata la più dibattuta sia in dottrina che in giurisprudenza. In particolare ci si è chiesto se fossero legittimati anche coloro i quali sono soggetti estranei al nucleo familiare.

Al riguardo, si deve evidenziare come i familiari, intesi in senso lato, che possono dolersi dell’illecito sono quelli che, a causa del medesimo, subiscono una lesione dell’interesse all’intangibilità delle relazioni familiari, che assume rilievo costituzionale alla luce di quanto sancito dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. E ciò perché la sussistenza di un vincolo familiare di tipo giuridico o la presenza di una situazione di convivenza non costituiscono condizione necessaria né sufficiente ai fini del risarcimento, dovendosi valutare l’intensità di tale vincolo familiare dal punto di vista sostanziale.

In tale prospettiva, la Suprema Corte di Cassazione ha ammesso, in linea di principio, il diritto al risarcimento del danno a favore dei nipoti per la morte dei nonni con essi non conviventi, avvenuta per fatto illecito del terzo (es. incidente stradale), in considerazione del fatto che “non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., all’ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”, il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. civ. n. 21230 del 2016).

Ulteriore soggetto legittimato è il concepito nato successivamente alla morte del genitore (Cass. civ. n. 9700/2011): il diritto di credito al risarcimento del danno, che viene qui a fondarsi sulla mancanza del rapporto intersoggettivo che connota la relazione tra genitore e figlio, diviene attuale con la nascita del concepito, essendo solo in quel momento, ai sensi dell’art. 2 c.c., che il concepito, oramai nato, acquisisce la capacità giuridica e può farlo valere.

Inoltre, la Corte di cassazione civile, con sent. n. 25415 del 2016, ha affermato che “il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge anche legalmente separato, attesa – oltre alla pregressa esistenza di un rapporto di coniugio nei suoi aspetti spirituali e materiali e alla eventuale sussistenza di figli – la non definitività di tale “status” e la possibile ripresa della comunione familiare, fermo restando che, per la determinazione della natura ed entità dei danni (nella specie per la sopravvenuta morte del coniuge), è necessaria l’allegazione e la prova dello “status” di separato”. In modo analogo tale diritto è riconosciuto anche al convivente more uxorio, tenuto comunque a dimostrare la sussistenza di un rapporto affettivo intenso e duraturo.

E’, tuttavia, evidente come ampia sia la gamma dei soggetti che possono richiedere il risarcimento per tale danno che deve, ovviamente, essere valutato caso per caso e volta per volta dal giudice. Sulla base di ciò non sono da escludere neppure il soggetto legato alla vittima principale dell’illecito da una relazione omosessuale!

E’ necessario a questo punto fare una precisazione, in generale, circa l’onere della prova: il danno deve essere dimostrato adeguatamente dal soggetto che chiede il risarcimento, mediante testimoni oppure in via documentale o per presunzioni. Più precisamente, con la prova si deve dimostrare l’attualità del legame affettivo tra il parente e la vittima e la sua non occasionalità.

4. Liquidazione del risarcimento

La liquidazione del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., avviene “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., ord. n. 907 del 2018).

Si può, tuttavia, far riferimento tanto alle tabelle milanesi quanto a quelle romane: è ovvio che entrambe offrono un valido criterio di valutazione di base del danno, ma quest’ultimo va, in ogni caso, calcolato prendendo in considerazione le caratteristiche singolari della fattispecie concreta.


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