Il danno esistenziale nella fornitura non richiesta di energia

Il danno esistenziale nella fornitura non richiesta di energia

Il Giudice di Pace di Pisa ha emesso un’interessante sentenza, la n. 624/2016, in ordine ad una problematica molto sentita dai consumatori, le forniture non richieste.

Trattasi del caso di un consumatore che si era visto recapitare a domicilio bollette di luce e gas riferite a servizi mai richiesti, erogati da una società, con la quale non aveva mai stipulato un contratto.

Alla ricezione di tali bollette, il consumatore si era visto obbligato ad esercitare il diritto di ripensamento chiedendo di tornare con il vecchio fornitore.

Di fatto, però, il rapporto con il vecchio gestore veniva ripristinato solo dopo alcuni mesi e la società chiedeva comunque il pagamento delle fatture per il periodo tra l’asserito inizio della fornitura e il ritorno al gestore precedente.

Per avallare tale richiesta, la società sosteneva di applicare una delibera dell’Autorità dell’Energia (AEEGSI) del. n.153/2012/R/com che dispone il pagamento secondo le tariffe dell’Autorità stessa per il “periodo transitorio”.

Su tali assunti, appare rilevante il punto di vista del Giudice toscano che, partendo dal presupposto di un “comportamento di indubbia malafede da parte della convenuta dando esecuzione ad un contratto che non si era mai perfezionato” , sancisce un vero e proprio “diritto del consumatore rimasto vittima di meccanismi, prodotti dall’attività seriale di fornitori di servizi, ad essere risarcito per lo stato di apprensione legato a comportamenti illegittimi”.

Il Giudice di Pace di Pisa ha dato, quindi, ragione al consumatore, ritenendolo vittima di una pratica commerciale scorretta perché messa in atto contro la sua volontà.

In ordine all’applicazione della delibera AEEGSI, il Giudicante afferma che queste non possono avere alcun rilievo perché non hanno alcun valore coattivo nei confronti del consumatore e non escludono il diritto del consumatore ad essere risarcito.

Una lettura che, a ben vedere, applica il disposto dell’art. 66 quinquies del Codice di Consumo che sancisce come “ Il consumatore e’ esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricita’, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall’articolo 20, comma 5, e dall’articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l’assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.”

La problematica oggetto della sentenza, infatti, si ripropone in ogni caso di contratti non richiesti per l’applicazione, da parte delle società, della delibera AEEGSI che legittima la richieste di pagamento a fronte dei servizi comunque resi. A fronte dell’art. cit., però, appare palese l’assurdità di tale lettura che, di fatto, legittimerebbe il comportamento (contro la legge) di chi impone a un cittadino un servizio da lui mai richiesto e voluto.

Come lamentato da varie associazioni dei consumatori, infatti, tale situazione ben si presta alla malafede di alcuni che sarebbero nella possibilità di “strappare un cliente alla concorrenza” per poi, nel malaugurato caso l’utente si accorga della scorrettezza e protesti, ripristinare semplicemente la situazione precedente come se nulla fosse stato, incassando, però, il denaro relativo al “periodo transitorio”.

Per questi motivi, la sentenza del Giudice di Pace di Pisa appare dirimente in quanto, oltre a dichiarare l’inesistenza del contratto e l’irrilevanza della delibera dell’Autorità, sancisce la sussistenza di un vero e proprio danno risarcibile in capo al consumatore.

I servizi non richiesti, infatti, provocano al consumatore danni economici relativi agli oneri da sopportare per il ritorno col precedente fornitore, ai costi connessi a eventuali tardivi conguagli, alle eventuali richieste di pagamento da parte delle agenzie di recupero crediti, oltre al danno non patrimoniale da contrattazione abusiva.

In attesa che anche l’Autorità riconosca tali logiche conclusioni, decisioni come quella in esame appaiono importanti punti di partenza, soprattutto in vista della completa liberalizzazione del mercato dell’energia del 2018.


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Antonella Votta

Roma
Avvocato del Foro di Roma Collaboro con lo Studio Legale Daidone in Roma. Svolgo attività di sportello legale presso l'associazione dei consumatori CODICI. Mediatrice, esperta in ADR e appassionata di comunicazione efficace.

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